Alla Direzione generale dell'ANAS
                                  Alle amministrazioni regionali
                                  Alle amministrazioni provinciali
                                  All'AISCAT      -      Associazione
                                  autostrade e trafori
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Dipartimento pubblica sicurezza
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Dipartimento polizia stradale
                                  Al  Ministero   dei   trasporti   -
                                  Gabinetto
                                  Al   Ministero   dell'industria   e
                                  commercio - Gabinetto
                                  Al Ministero per  il  coordinamento
                                  delle      politiche      agricole,
                                  alimentari e forestali - Gabinetto
                                  Al Comando generale  dell'Arma  dei
                                  carabinieri
                                  All'ACI - Automobile club d'Italia
                                  Alla   RAI  TV  -  Radiotelevisione
                                  italiana
                                  Alla   Federazione   della   stampa
                                  italiana
                                  Al Comitato centrale Albo nazionale
                                  autotrasportatori
  L'art.   59   del   decreto-legge   28   dicembre   1993,  n.  542,
successivamente reiterato con il decreto-legge 26 febbraio  1994,  n.
134,  ha  differito  al  1  luglio  1994  l'entrata  in  vigore delle
disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
  Pertanto  le  amministrazioni  in  indirizzo  hanno  rilasciato  le
autorizzazioni  alla  circolazione  per  i  veicoli  ed  i  trasporti
eccezionali sulla base delle disposizioni dell'art.  10  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive
modificazioni e dei relativi decreti ministeriali.
  Le suddette autorizzazioni, in particolare quelle periodiche,  sono
state  rilasciate  con  scadenza  30  giugno  1994  in considerazione
dell'entrata in vigore delle nuove norme previste  per  il  1  luglio
1994.
  Con  il  decreto-legge  29  aprile  1994,  che reitera i precedenti
provvedimenti non convertiti  in  legge  entro  i  termini  previsti,
l'entrata  in  vigore  delle  disposizioni contenute nell'art. 10 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e'  stata  ulteriormente
differita al 1 ottobre 1994.
  Ne  consegue  la  necessita'  di  assumere  adeguate  misure per le
autorizzazioni periodiche in scadenza al 30 giugno 1994.
  Al riguardo al fine di evitare l'aggravio di lavoro burocratico che
comporterebbe per le amministrazioni  in  indirizzo,  il  rinnovo  di
tutte le autorizzazioni in scadenza al 30 giugno 1994, si dispone che
le suddette autorizzazioni siano prorogate sino al 30 settembre 1994.
  Tale  proroga  deve  essere  annotata sull'autorizzazione originale
previa   dimostrazione,   da   parte   del   soggetto    interessato,
dell'avvenuto  pagamento  dell'indennizzo  d'usura nei casi in cui lo
stesso sia dovuto.
  E'  fatta  salva  la  facolta',  da  parte delle amministrazioni in
indirizzo, di non procedere alla proroga o di  apportare  limitazioni
all'autorizzazione  originaria  qualora  siano intervenute variazioni
della rete stradale o delle condizioni di circolazione  sulla  stessa
che giustifichino tale provvedimento.
  La  presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
                                                  Il Ministro: RADICE