Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, e sue modificazioni ed integrazioni, all'art. 7, comma 5, ha previsto che le caratteristiche, le modalita' costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane. Analogamente, nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e' prevista la emanazione di numerosi disciplinari tecnici concernenti le caratteristiche di dispositivi segnaletici integrativi della segnaletica tradizionale, soggetti ad approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. La precedente normativa (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) prevedeva per la commercializzazione e l'utilizzo delle suddette apparecchiature e dispositivi segnaletici, l'approvazione od omologazione delle stesse da parte di questo ispettorato. Ai sensi della suddetta normativa sono state rilasciate omologazioni ed approvazioni fino alla data del 31 dicembre 1992. Considerato che a tutt'oggi non e' stato possibile procedere all'individuazione delle caratteristiche e modalita' costruttive dei dispositivi di controllo della durata della sosta e delle caratteristiche tecniche dei dispositivi segnaletici, e quindi all'emanazione dei decreti di approvazione degli stessi. Considerato che, peraltro, da piu' parti, e' stata rappresentata la necessita' di consentire la commercializzazione e l'installazione di apparecchiature per il controllo di durata della sosta e di dispositivi segnaletici integrativi di piu' recente progettazione e percio' presumibilmente maggiormente adeguati alle attuali esigenze ed alle attuali conoscenze tecnologiche. Considerato che, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 406, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) fino all'emanazione dei decreti previsti dal nuovo codice e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, resta in vigore la previgente normativa, nelle more dell'emanazione dei decreti previsti, si applica il precedente regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) per l'approvazione delle singole apparecchiature di controllo di durata della sosta e dei singoli dispositivi segnaletici. In relazione alle procedure da seguire, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 1994 Il Ministro: RADICE