Con decreto 5 luglio 1994 la riscossione del carico tributario  di
L.  1.744.258.787,  dovuto  dal sig. Elefante Carmine, titolare della
omonima ditta individuale, con sede in Giulianova e' stata sospesa ai
sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4
della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a
decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle
entrate per l'Abruzzo - Sezione staccata di Teramo, nel provvedimento
di esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli  interessi  ai  sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
Il  concessionario,  in  via  cautelare,  manterra'  in vita gli atti
esecutivi posti  in  essere  sui  beni  immobili  e  strumentali  del
sopramenzionato  contribuente,  il  quale,  comunque, dovra' prestare
idonea  garanzia,  anche  fidejussoria,  per  l'eventuale  parte  del
credito  erariale  non  tutelato  dai  predetti  atti  esecutivi.  La
sospensione sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.