IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  fiscali  in  materia  di   accertamento,   contenzioso,
potenziamento degli organici, controlli e anagrafe  patrimoniale  dei
dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 luglio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica
e per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
             Accertamento con adesione del contribuente 
  1. Ai fini delle imposte sui redditi  e  sul  valore  aggiunto,  la
rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche  che  esercitano,
anche in forma associata, attivita' di impresa o di lavoro  autonomo,
puo' essere definita,  con  unico  atto,  in  contraddittorio  e  con
adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti. 
  2. La definizione e' esclusa nelle ipotesi che costituiscono  reato
fiscale  ai  sensi  del  decreto-legge  10  luglio  1982,   n.   429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.  516,  e
successive modificazioni. 
  3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima,  l'inerenza
e l'imputazione a periodo dei  componenti  positivi  e  negativi  del
reddito di impresa o di lavoro  autonomo  ed  ha  effetto  anche  per
l'imposta sul valore aggiunto,  che  viene  liquidata,  sui  maggiori
imponibili, con l'aliquota media del contribuente. 
  4. Per la definizione il contribuente si  puo'  fare  rappresentare
con procura speciale non autenticata. La  definizione  si  perfeziona
con  il  pagamento  delle   maggiori   somme   dovute   per   effetto
dell'adesione,   che   sono    versate    in    base    alle    norme
sull'autoliquidazione. 
  5.  L'accertamento  definito  con  adesione  non  e'  soggetto   ad
impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio
e non rileva a fini extratributari. Le  sanzioni  amministrative  per
infedele dichiarazione sono applicate nella misura di  un  terzo  del
minimo. 
  6. Con decreti  del  Ministro  delle  finanze,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono emanate le disposizioni necessarie: 
    a) per l'organizzazione degli uffici competenti  secondo  criteri
di efficienza e di trasparenza; 
    b) per la determinazione  delle  modalita'  di  accertamento  con
adesione basate su parametri  oggettivi,  coefficienti  presuntivi  e
studi di settore.