IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Accertamento con adesione del contribuente 1. Ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche che esercitano, anche in forma associata, attivita' di impresa o di lavoro autonomo, puo' essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti. 2. La definizione e' esclusa nelle ipotesi che costituiscono reato fiscale ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. 3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, che viene liquidata, sui maggiori imponibili, con l'aliquota media del contribuente. 4. Per la definizione il contribuente si puo' fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione. 5. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva a fini extratributari. Le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione sono applicate nella misura di un terzo del minimo. 6. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni necessarie: a) per l'organizzazione degli uffici competenti secondo criteri di efficienza e di trasparenza; b) per la determinazione delle modalita' di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore.