IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia
(di  seguito  "testo  unico"  ovvero,  in  forma abbreviata, "T.U."),
emanato con  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,  con
particolare riferimento al titolo V;
  Visto  l'art.  113  T.U.,  a norma del quale il Ministro del tesoro
emana disposizioni attuative del comma 1 del medesimo articolo;
  Considerata l'esigenza di definire le condizioni in presenza  delle
quali sussiste l'esercizio in via prevalente delle attivita' indicate
nell'art. 106, comma 1, T.U.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Sono   obbligati   all'iscrizione   in  una  apposita  sezione
dell'elenco generale tenuto dal Ministro del tesoro,  che  si  avvale
per  i  relativi  adempimenti  dell'Ufficio  italiano  dei  cambi,  i
soggetti che esercitano, non  nei  confronti  del  pubblico,  in  via
esclusiva una o piu' delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1,
T.U.
  2.  L'obbligo ricorre altresi' a carico dei soggetti che esercitano
dette attivita', non nei confronti del pubblico, in  via  prevalente.
La verifica di tale condizione va effettuata mediante la comparazione
delle  citate  attivita'  con quelle di natura diversa - industriale,
commerciale o di servizi - esercitate dal medesimo soggetto.