IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "testo unico" ovvero, in forma abbreviata, "T.U."), emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con particolare riferimento al titolo V; Visto l'art. 113 T.U., a norma del quale il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del comma 1 del medesimo articolo; Considerata l'esigenza di definire le condizioni in presenza delle quali sussiste l'esercizio in via prevalente delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1, T.U.; Decreta: Art. 1. 1. Sono obbligati all'iscrizione in una apposita sezione dell'elenco generale tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale per i relativi adempimenti dell'Ufficio italiano dei cambi, i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva una o piu' delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1, T.U. 2. L'obbligo ricorre altresi' a carico dei soggetti che esercitano dette attivita', non nei confronti del pubblico, in via prevalente. La verifica di tale condizione va effettuata mediante la comparazione delle citate attivita' con quelle di natura diversa - industriale, commerciale o di servizi - esercitate dal medesimo soggetto.