IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1, terzo comma, della legge sopra
richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi  ivi
specificamente  indicati,  si applicano le disposizioni della legge 1
marzo 1986, n. 64;
  Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218;
  Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 cosi'
come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi  7,  8  e  9,  della
legge n. 64/1986;
  Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218
del  1978  che  prevede, per le iniziative industriali che comportano
investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma  7,
lettera  b),  della  legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni
predette mediante deliberazione del CIPI;
  Visto il decreto del Ministro per gli interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la
concessione    delle   agevolazioni   finanziarie   alle   iniziative
industriali di grande dimensione;
  Viste le direttive per  la  concessione  dei  contributi  in  conto
capitale  e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa
sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e  successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il
trasferimento  dei  soppressi   Dipartimento   per   gli   interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno  ed  Agenzia  per  la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno;
  Viste le direttive del 22 aprile  1993  relative  alla  concessione
delle  agevolazioni  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;
  Vista la nota del  23  dicembre  1993  con  la  quale  il  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI
- ai sensi del predetto art. 74 - l'ammissibilita' alle  agevolazioni
finanziarie  del programma di investimenti della societa' SIV S.p.a.,
comunicando,  al  contempo,  i  risultati   dell'istruttoria   svolta
dall'Agenzia  per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si
e' avvalsa dell'Isveimer;
  Ravvisata la  necessita'  di  adottare  la  deliberazione  prevista
dall'art.   74   del  testo  unico  n.  218/1978  stante  l'imminente
soppressione di questo Comitato e  i  ritardi  nell'iter  procedurale
derivanti  dalla  soppressione  dell'intervento straordinario e degli
uffici ad esso preposti;
  Considerato  che  la  SIV  S.p.a.   ha   presentato   domanda   per
l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo
unico  n.  218/1978  del programma di investimenti, gia' ultimato nel
dicembre 1992, concernente  l'ampliamento  e  l'ammodernamento  dello
stabilimento  di  San  Salvo  (Chieti) preordinato alla produzione di
vetri per auto comportante investimenti fissi ammissibili per 159.450
milioni di lire ed una occupazione a regime di 2.677  unita'  con  un
decremento di 118 unita' rispetto all'occupazione precedente;
  Su   proposta   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il  programma   di   investimento   concernente   l'ampliamento   e
l'ammodernamento  dello stabilimento di San Salvo (Chieti) presentato
SIV S.p.a. e' ammesso  alle  agevolazioni  finanziarie  di  cui  agli
articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  6  marzo  1978, n. 218, cosi' come modificati, tra
l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1  marzo  1986,  n.
64.
  L'importo   del   contributo   in   conto  capitale,  tenuto  conto
dell'ammontare degli  investimenti  fissi  ammissibili  e  di  quelli
preesistenti  pari  a  91.658  milioni  di  lire,  e'  determinato in
23.917,5 milioni di lire.
  Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art.
63 del  testo  unico  n.  218/1978,  come  modificato,  tra  l'altro,
dall'art.  9,  commi  8 e 9, della legge n. 64/1986 e' determinato in
70.180 milioni di lire, di cui 6.400 milioni di  lire  per  scorte  e
materie prime semilavorate.
  Il contributo in conto interessi e' determinato in 25.069,8 milioni
di lire.
  L'onere di collaudo e' stabilito in 133,8 milioni di lire.
  I   predetti   importi   devono  intendersi  quali  limiti  massimi
dell'onere a carico dello Stato. Il  Ministro  dell'industria  dovra'
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente
normativa  provvedendo  a  confermare  o  a  ridurre   ovvero   anche
eventualmente  a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone
comunicazione  al  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 166