IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n.  72,  concernente  il  Fondo  di
solidarieta'  nazionale  della  pesca  relativo  alla  concessione di
contributi a parziale copertura del  danno  a  favore  dei  pescatori
singoli  o  associati  che abbiano subito gravi danni e si trovino in
particolari condizioni di bisogno per  la  ripresa  produttiva  delle
proprie  aziende,  a  seguito  di  calamita' naturali o di avversita'
meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;
  Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 3 marzo 1992
concernente  le  modalita'  tecniche  ed  i  criteri  relativi   alle
provvidenze previste dalla stessa legge;
  Vista  la  legge  4  dicembre 1993, n. 491, sul riordinamento delle
competenze regionali e statali in  materia  agricola  e  forestale  e
istituzione  del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994,  n.
197;
  Viste  le domande presentate dalla A.G.C.I. - Associazione italiana
cooperative della  pesca  e  dalla  Federcoopesca  con  le  quali  e'
richiesto  il  riconoscimento  della calamita' naturale nella zona di
mare prospiciente la laguna di Orbetello a causa  della  presenza  di
alghe  verificatasi  dal mese di marzo 1993 a tutto il mese di giugno
1993;
  Visti  gli  accertamenti  sull'esistenza  e  sulla  rilevanza   del
fenomeno  denunciato nonche' sulla incidenza dello stesso sui bilanci
economici di alcune imprese effettuati dall'Istituto centrale per  la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;
  Sentita  la  commissione consultiva centrale per la pesca marittima
nella riunione del 16 febbraio 1994 che ha reso, a  riguardo,  parere
favorevole;
                              Decreta:
  Nella zona di mare prospiciente la laguna di Orbetello in relazione
all'evento verificatosi nel corso dell'anno 1993, in premessa citato,
e'  dichiarata  ai  sensi dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n.
72, la eccezionale avversita' ecologica.
  Le imprese colpite dall'evento dannoso, individuate sulla base  del
procedimento  descritto dal comma 2, art. 2, del decreto ministeriale
3 marzo 1992, dovranno presentare le relative istanze corredate dalla
documentazione di cui all'allegato B del decreto innanzi citato entro
trenta giorni dalla data della  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione.
   Roma, 18 luglio 1994
                                            Il Ministro: POLI BORTONE