IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca relativo alla concessione di contributi a parziale copertura del danno a favore dei pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, a seguito di calamita' naturali o di avversita' meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale; Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 3 marzo 1992 concernente le modalita' tecniche ed i criteri relativi alle provvidenze previste dalla stessa legge; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197; Viste le domande presentate dalla A.G.C.I. - Associazione italiana cooperative della pesca e dalla Federcoopesca con le quali e' richiesto il riconoscimento della calamita' naturale nella zona di mare prospiciente la laguna di Orbetello a causa della presenza di alghe verificatasi dal mese di marzo 1993 a tutto il mese di giugno 1993; Visti gli accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato nonche' sulla incidenza dello stesso sui bilanci economici di alcune imprese effettuati dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare; Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella riunione del 16 febbraio 1994 che ha reso, a riguardo, parere favorevole; Decreta: Nella zona di mare prospiciente la laguna di Orbetello in relazione all'evento verificatosi nel corso dell'anno 1993, in premessa citato, e' dichiarata ai sensi dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, la eccezionale avversita' ecologica. Le imprese colpite dall'evento dannoso, individuate sulla base del procedimento descritto dal comma 2, art. 2, del decreto ministeriale 3 marzo 1992, dovranno presentare le relative istanze corredate dalla documentazione di cui all'allegato B del decreto innanzi citato entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 18 luglio 1994 Il Ministro: POLI BORTONE