IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
per l'esercizio finanziario 1994;
  Visti i propri decreti del 6 luglio 1994 che hanno disposto per  il
15 luglio 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno,
centottantacinque     e    trecentosessantaquattro    giorni    senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito  decreto,
per   ogni   scadenza,   i   prezzi   risultanti  dall'asta  relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1994;
  Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta  dei  buoni
ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 luglio 1994 sono indicati,
tra  l'altro,  gli importi degli interessi pagati per le tre tranches
dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1994 il
prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 98,05 per  i  B.O.T.  a
novantuno  giorni, a L. 95,76 per i B.O.T. a centottantacinque giorni
e a L. 91,45 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.
  La spesa per interessi, gravante  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1994, ammonta a L. 73.048.210.000 per i buoni a novantuno
giorni  con  scadenza  14   ottobre   1994;   quella   gravante   nel
corrispondente  capitolo  dello  stato  di previsione delle spese del
Ministero del tesoro per il 1995 ammonta a L. 254.233.634.000  per  i
titoli  a  centottantacinque  giorni con scadenza 16 gennaio 1995 e a
lire 449.798.945.000 per i titoli  a  trecentosessantaquattro  giorni
con scadenza 14 luglio 1995.
  Il  prezzo  minimo  accoglibile  e' risultato pari a L. 97,70 per i
B.O.T.  a  novantuno  giorni,   a   L.   95,10   per   i   B.O.T.   a
centottantacinque   giorni   e   a   L.   90,25   per   i   B.O.T.  a
trecentosessantaquattro giorni.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 20 luglio 1994
                                 p. Il direttore generale: PIEMONTESE