IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di  credito  del  Tesoro, di durata non
superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 1994 e
bilancio pluriennale per il triennio 1994-96;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi  ed  altri  proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 601;
  Visti  gli  articoli  10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n.  75,
recante   disposizioni   in  materia  di  imposte  sui  redditi,  sui
trasferimenti di immobili di civile abitazione,  di  termini  per  la
definizione  agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi  ed  altri  frutti
derivanti  da  depositi  e conti correnti interbancari, nonche' altre
disposizioni tributarie;
  Visto il decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, reiterato da ultimo,
con decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, ed in particolare l'art. 2,
con il quale, all'art. 11 del citato decreto-legge 23  gennaio  1993,
n.  16,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.
75, e' stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-bis) in
forza del quale e' stato, fra l'altro, stabilito che:
   la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei
crediti di cui e' stato chiesto il rimborso,  ai  sensi  del  secondo
comma  del  citato  art.  11, e' destinata all'estinzione, secondo le
disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge
n.  16/1993,  dei  crediti  risultanti   dalla   liquidazione   delle
dichiarazioni  dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra
il 1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti  che  hanno
evidenziato  una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno
1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli  interessi
risulti  complessivamente,  per  i  menzionati periodi di imposta, di
ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire;
   gli interessi relativi a ciascun credito devono  essere  computati
fino  al  31  dicembre  1993  e  che il godimento dei titoli di Stato
decorre dal 1 gennaio 1994;
   l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base
delle richieste presentate entro l'11 agosto 1993  direttamente  agli
ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti;
   l'Amministrazione  finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta
per cento dei crediti indicati nelle  dichiarazioni  e  dei  relativi
interessi;   in   caso   di   notifica  di  avviso  di  accertamento,
l'Amministrazione finanziaria procede al  rimborso  della  differenza
risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggiore
somma  accertata, nonche' dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte
al cinquanta per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine
delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30  novembre
1993;
  con decreti del Ministro del tesoro, dovranno essere determinate le
caratteristiche, le modalita', ivi compresa la misura dell'interesse,
nonche' le procedure di assegnazione dei titoli;
  Visto   il  proprio  decreto  n.  101155  del  25  settembre  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1993  con
il   quale,   onde  consentire  agli  aventi  diritto  di  richiedere
l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione  di
titoli   di   debito   pubblico,   si  e'  provveduto  a  fissare  le
caratteristiche dei titoli medesimi, stabilendo fra l'altro che  agli
stessi  verranno  consegnati  certificati  di  credito  del Tesoro al
portatore con godimento 1  gennaio  1994  di  durata  quinquennale  e
quattro mesi rimborsabili in un'unica soluzione il 1 gennaio 1999, al
tasso  di  interesse  annuo  del  9,50%,  e  che i certificati stessi
verranno emessi alla  pari,  per  un  importo  corrispondente,  salvo
opportuni  arrotondamenti,  all'ammontare  complessivo dei crediti di
imposta risultanti da elenchi  riepilogativi  che  saranno  trasmessi
dall'Amministrazione finanziaria;
  Visti  i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state
disposte emissioni di certificati  di  credito  del  Tesoro  per  gli
importi  di  seguito  indicati,  ad estinzione dei crediti d'imposta,
come previsto dalla citata normativa:
   decreto ministeriale n. 101131 del 25 settembre  1993,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 288 del 28 settembre 1993; emissione di
CCT per nominali  L.  1.619.081.000.000,  ad  estinzione  di  crediti
d'imposta per L.  1.619.080.416.000;
   decreto  ministeriale  n.  397077  del 14 gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 1994; emissione di CCT
per nominali L. 1.024.192.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta
per L.  1.024.187.806.000;
   decreto ministeriale n. 397622 del 6 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994;  emissione  di  CCT  per
nominali  L.  101.872.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per
L. 101.871.744.000;
   decreto ministeriale n. 397733 del 6 maggio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1994; emissione  di  CCT  per
nominali L. 29.021.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L.
29.020.609.000;
  Vista  la  lettera in data 14 luglio 1994 con la quale il Ministero
delle finanze ha comunicato che la  Soc.  Ing.    C.  Olivetti  e  C.
S.p.a.,  titolare  di crediti d'imposta per le annualita' dal 1987 al
1990 superiori a L. 50.000.000.000 e  con  una  perdita  di  bilancio
nell'esercizio  1991,  ha  diritto  al rimborso dei crediti d'imposta
costituito dal credito vantato (L. 144.961.063.000) comprensivo degli
interessi  (L.  2.478.739.000)  per  un  importo  complessivo  di  L.
147.439.802.000  come  da  apposito  prospetto  allegato  al presente
decreto  e  che  la liquidazione del credito viene effettuata al 100%
dal momento che e' ormai scaduto il termine  del  30  novembre  1993,
entro  il  quale avrebbe dovuto essere liquidata una prima quota pari
all'80%;
  Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui
sopra per  l'importo,  debitamente  arrotondato,  di  complessive  L.
147.440.000.000;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e per  le  finalita'  di  cui  al
decreto-legge  23  maggio  1994,  n. 307, e' disposta un'emissione di
certificati di credito del  Tesoro  al  portatore  per  l'importo  di
nominali L. 147.440.000.000 alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni e quattro mesi;
   godimento: 1 gennaio 1994;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso  d'interesse:  9,50%  annuo,  pagabile posticipatamente il 1
gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione il 1 gennaio 1999.