IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni di carattere generale
1. Il presente decreto legislativo determina principi comuni e
generali per la gestione delle forme di previdenza e assistenza
obbligatorie le cui funzioni sono esercitate dai seguenti enti
pubblici:
a) l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP), istituito ai sensi dell'art.
4 del presente decreto, per quanto attiene alla previdenza dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
b) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per
quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore
privato e dei lavoratori autonomi;
c) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), per quanto attiene
alla materia infortunistica;
d) l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),
ente istituito dall'art. 2 del presente decreto legislativo, per
quanto attiene all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le
malattie della gente di mare.
2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati,
entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto,
l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1,
secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi vaolre di
legge e i regolamenti.
- Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede
che: "Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere
enti pubblici di previdenza e assistenza".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come
modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,
e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronuziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quanto la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte delle legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".