IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 1993, n. 562; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo' e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni". - L'art. 1 della legge n. 562/1993 (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari) e' cosi' formulato: "Art. 1 (Delega al Governo). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e delle disposizioni ad esso connesse o complementari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) trasformare, salvo quanto previsto dalla lettera c), in violazioni amministrative le contravvenzioni previste nei titoli III, IV e V del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 68, 69, 70, 73, 85, 88, 92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 127, 128 - in relazione all'articolo 126 - 133, 134, 135, terzo comma, 138, 139, 140 e 151; b) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 9, limitatamente alle autorizzazioni per la cui mancanza o inosservanza e' prevista una decriminalizzazione ai sensi del presente articolo, dall'art. 15, salvi i casi di cui all'art. 650 del codice penale, e dagli articoli 59 e 60 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931; c) abrogare gli articoli 66, 70, 73 e 213 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931; d) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle concernenti disposizioni correlate alle contravvenzioni previste dal citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 non oggetto di decriminalizzazione ai sensi delle lettere a) e b); e) comminare, in relazione alle fattispecie decriminalizzate ai sensi delle lettere a), b) e d), la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni per le violazioni consistenti nello svolgimento di un'attivita' in difetto della prescritta licenza o autorizzazione, prevedendo che tali violazioni comportino l'obbligo per l'autorita' di adottare, entro un termine da determinarsi, un provvedimento per la cessazione dell'attivita' condotta in difetto di licenza o autorizzazione o per la sospensione, per un periodo da determinarsi, di quella esercitata in violazione delle prescrizioni, e che l'inosservanza di tale provvedimento sia punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale; comminare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire due milioni per tutte le altre violazioni, con eventuale previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione fino a tre mesi dell'attivita' nelle ipotesi consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita'; trasformare in sanzioni amministrative accessorie le pene accessorie gia' previste per le contravvenzioni decriminalizzate; estendere le fattispecie decriminalizzate di svolgimento di attivita' in difetto della prescritta licenza o autorizzazione anche ai casi di inosservanza, ottenuta la licenza o l'autorizzazione, delle prescrizioni della legge o dell'autorita'; f) coordinare le disposizioni connesse o complementari al citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con il citato regio decreto n. 635 del 1940, contenute in leggi speciali, con le modifiche apportate ai sensi delle lettere a), b), c) e d), trasformando in violazioni amministrative gli illeciti omogenei a quelli decriminalizzati e procedendo alle necessarie abrogazioni; g) individuare, in relazione a tutte le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), e f) i casi in cui l'autorita' puo' o deve disporre la confisca amministrativa, in armonia con i principi di cui all'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689; h) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio; individuare l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alle violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno. 3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. 4. Per fronteggiare le esigenze di servizio derivanti dall'attuazione della presente legge, il Ministro dell'interno e' autorizzato, anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni nei pubblici impieghi, a bandire concorsi per la copertura delle vacanze comunque determinatesi nei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno alla data di entrata in vigore della presente legge, anche utilizzando, ove occorra, nel limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, le graduatorie dei concorsi gia' espletati da non oltre un triennio". Nota all'art. 1: - L'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato: "Art. 15. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto".