IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896 e successive modificazioni;
Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1991 che prevede che il CIP
definisca, in base al criterio dei costi evitati, i prezzi relativi
alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL, al vettoriamento
e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta
da impianti utilizzanti fonti convenzionali;
Visto l'art. 22 della suddetta legge che prevede che "assicurando
prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione, i
prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL,
al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia
elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o
assimilate, vengano definiti dal CIP ed aggiornati con cadenza
biennale" sulla base anche dell'evoluzione tecnologica;
Considerato che il medesimo articolo di legge prevede che il CIP
definisca le condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a
fonte rinnovabile;
Visti i provvedimenti CIP n. 15 del 12 luglio 1989 e n. 34 del 14
novembre 1990;
Visto il provvedimento CIP n. 6/92 che stabilisce i prezzi
dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e
produzione per conto, i parametri relativi allo scambio e condizioni
tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile;
Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che
sopprime alcuni comitati interministeriali, fra cui il CIP;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373, concernente il regolamento recante la definizione delle funzioni
dei comitati interministeriali soppressi e per il riordino della
relativa disciplina;
Visto l'art. 5, comma 2, lettera b), del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 373/94 che attribuisce al Ministro
dell'Industria le funzioni del soppresso CIP in materia di energia
elettrica;
Considerata la necessita' di modificare il citato provvedimento CIP
n. 6/92, al fine di meglio precisare e chiarire alcuni casi e
determinate procedure e modalita' di corresponsione dei prezzi
dell'energia elettrica ivi previsti, nonche' alcune condizioni
tecniche per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile;
Decreta:
Art. 1.
1. Al Provvedimento CIP 6/92 sono apportate le modifiche indicate
nei seguenti articoli 2 e 3.
2. Le modifiche di cui all'art. 2 aventi carattere di chiarimento o
interpretazione autentica delle disposizioni del provvedimento CIP
6/92 si applicano con la medesima decorrenza di tale provvedimento;
per i rapporti gia' in corso, la loro applicazione e' subordinata
alla richiesta del produttore cedente all'impresa distributrice
acquirente.
3. Le modifiche di cui all'art. 3 si applicano a decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto, fatta salva la possibilita' per il produttore
cedente di optare per la precedente disciplina qualora siano gia' in
atto a tale data impegni vincolanti reciproci tra l'impresa
distributrice acquirente ed il produttore stesso.