IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  15
settembre 1947, n. 896 e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  20 della legge 9 gennaio 1991 che prevede che il CIP
definisca, in base al criterio dei costi evitati, i  prezzi  relativi
alla  cessione, alla produzione per conto dell'ENEL, al vettoriamento
e i parametri relativi allo scambio dell'energia  elettrica  prodotta
da impianti utilizzanti fonti convenzionali;
  Visto  l'art.  22 della suddetta legge che prevede che "assicurando
prezzi e parametri incentivanti  nel  caso  di  nuova  produzione,  i
prezzi  relativi  alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL,
al vettoriamento e i parametri  relativi  allo  scambio  dell'energia
elettrica  prodotta  da  impianti  utilizzanti  fonti  rinnovabili  o
assimilate, vengano  definiti  dal  CIP  ed  aggiornati  con  cadenza
biennale" sulla base anche dell'evoluzione tecnologica;
  Considerato  che  il  medesimo articolo di legge prevede che il CIP
definisca le condizioni tecniche  generali  per  l'assimilabilita'  a
fonte rinnovabile;
  Visti  i  provvedimenti CIP n. 15 del 12 luglio 1989 e n. 34 del 14
novembre 1990;
  Visto  il  provvedimento  CIP  n.  6/92  che  stabilisce  i  prezzi
dell'energia   elettrica   relativi   a   cessione,  vettoriamento  e
produzione per conto, i parametri relativi allo scambio e  condizioni
tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile;
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  dicembre  1993,  n. 537 che
sopprime alcuni comitati interministeriali, fra cui il CIP;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373, concernente il regolamento recante la definizione delle funzioni
dei comitati interministeriali soppressi  e  per  il  riordino  della
relativa disciplina;
  Visto  l'art.  5,  comma  2,  lettera  b),  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 373/94  che  attribuisce  al  Ministro
dell'Industria  le  funzioni  del soppresso CIP in materia di energia
elettrica;
  Considerata la necessita' di modificare il citato provvedimento CIP
n. 6/92, al fine  di  meglio  precisare  e  chiarire  alcuni  casi  e
determinate  procedure  e  modalita'  di  corresponsione  dei  prezzi
dell'energia  elettrica  ivi  previsti,  nonche'  alcune   condizioni
tecniche per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  Provvedimento CIP 6/92 sono apportate le modifiche indicate
nei seguenti articoli 2 e 3.
  2. Le modifiche di cui all'art. 2 aventi carattere di chiarimento o
interpretazione autentica delle disposizioni  del  provvedimento  CIP
6/92  si  applicano con la medesima decorrenza di tale provvedimento;
per i rapporti gia' in corso, la  loro  applicazione  e'  subordinata
alla  richiesta  del  produttore  cedente  all'impresa  distributrice
acquirente.
  3.  Le  modifiche  di  cui  all'art. 3 si applicano a decorrere dal
primo giorno del  mese  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente  decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  per il produttore
cedente di optare per la precedente disciplina qualora siano gia'  in
atto   a   tale  data  impegni  vincolanti  reciproci  tra  l'impresa
distributrice acquirente ed il produttore stesso.