IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e di prevedere l'adeguamento della normativa in materia di rilevazione dei carichi di lavoro e per l'assunzione di personale per gli enti locali che versino in situazioni strutturalmente deficitarie; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati 1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto ovvero otterranno entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993. 2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 3. Il contributo una tantum per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilita', a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.