IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare  la
sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato  il
dissesto entro il 31 dicembre 1993 e di prevedere l'adeguamento della
normativa in materia di rilevazione  dei  carichi  di  lavoro  e  per
l'assunzione  di  personale  per  gli  enti  locali  che  versino  in
situazioni strutturalmente deficitarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari   regionali   e
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
         Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati 
 
  1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31
dicembre 1993 e che abbiano ottenuto ovvero otterranno  entro  il  31
dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro  dell'interno  dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi  le  disposizioni
previste dall'articolo 25 del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,  e
dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19  marzo  1993,  n.  68,  per  quanto
riguarda il personale  eccedente  rispetto  ai  parametri  fissati  e
compreso nelle  graduatorie  di  cui  allo  stesso  articolo  21  del
decreto-legge n. 8 del 1993. 
  2. Per gli enti locali che  hanno  deliberato  o  delibereranno  lo
stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto  medesimo,  non
si applica la disposizione  prevista  dall'articolo  16  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 
  3. Il  contributo  una  tantum  per  il  rimborso  del  trattamento
economico del personale posto in mobilita', a carico della  quota  di
fondo perequativo appositamente accantonato,  previsto  dall'articolo
15, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  agosto
1993, n.  378,  compete  all'ente  locale  dissestato  anche  per  il
personale  che  l'ente  stesso  intende   riammettere   in   organico
avvalendosi della facolta' di  cui  all'articolo  25,  comma  5,  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  1989,  n.  144,  e  fino  alla  data  della
riammissione stessa.