IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme di
modifica delle disposizioni delle leggi 26 novembre 1990, n.  353,  e
21 novembre 1991, n. 374, al fine di differire le date di avvio delle
riforme concernenti il giudice di pace ed il processo  civile,  cosi'
da consentire il completamento delle necessarie procedure; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Nell'articolo  166  del  codice  di  procedura   civile,   come
modificato dall'articolo 10 della legge 26  novembre  1990,  n.  353,
dopo le parole: "dell'articolo 163-bis" sono  inserite  le  seguenti:
"ovvero almeno  venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  a  norma
dell'articolo 168-bis, quinto comma".