IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazione private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1991 con il quale la Giuliana assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, e' stata autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami danni; Vista l'istanza in data 2 settembre 1993 con la quale la predetta impresa ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza; Vista la lettera in data 17 maggio 1994, n. 400612, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata; Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private; Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 maggio 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra; Decreta: La Giuliana assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, e' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 1994 Il direttore generale: CINTI