La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 15 giugno 1994, n.  377,  recante  disposizioni
urgenti  per  fronteggiare  gli  incendi  boschivi   sul   territorio
nazionale, e' convertito in legge con le modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 8 agosto 1994 
                              SCALFARO 
                                           BERLUSCONI, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
                                  MARONI, Ministro dell'interno 
                                         POLI BORTONE, Ministro delle 
                                       risorse agricole, alimentari e 
                                  forestali 
 Visto, il Guardasigilli: BIONDI 
 
    

         AVVERTENZA:
             Il decreto-legge  15  giugno  1994,  n.  377,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          139 del 16 giugno 1994.
             A norma dell'art. 15, comma 5,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 41.