IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione
ed al funzionamento dell'albo dei mediatori  di  assicurazione  e  di
riassicurazione;
  Visti,  in  particolare,  l'art. 4, lettera g), e l'art. 5, lettera
f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono
che per ottenere l'iscrizione all'albo e' necessario  aver  stipulato
con  almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo
finanziario, in coassicurazione, una polizza di  assicurazione  della
responsabilita'   civile  per  negligenze  od  errori  professionali,
comprensiva della garanzia per infedelta' dei  dipendenti,  destinata
al  risarcimento  dei  danni  nei  confronti degli assicurati e delle
imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura e'  stabilito
annualmente,   per   classi   di   volume  di  affari,  dal  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto,
sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a  norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28  dicembre  1984,  con  il  quale  e'  stato
fissato  l'ammontare  minimo di copertura di detta polizza per l'anno
1985, nonche' il prospetto relativo al certificato di  assicurazione,
allegato al decreto ministeriale stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1994, con il quale e' stato fissato
l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1994;
  Considerato che occorre stabilire l'ammontare  di  copertura  della
polizza di cui sopra per l'anno 1995;
  Sentita,  nella  riunione  dell'8  luglio  1994, la Commissione per
l'albo dei mediatori di assicurazione e di  riassicurazione  prevista
dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato
l'avviso   di  confermare  per  l'anno  1995  l'ammontare  minimo  di
copertura  fissato  per  l'anno  1994  dal  decreto  ministeriale  27
dicembre 1993 sopracitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ammontare  minimo  di  copertura  della  polizza di assicurazione
della responsabilita' civile per negligenze od  errori  professionali
dei  mediatori  di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art.
4, lettera g), e all'art. 5, lettera  f),  della  legge  28  novembre
1984, n. 792, citata nelle premesse, e' fissato per l'anno 1995 nelle
seguenti misure:
   lire  un  miliardo  per mediatori di assicurazione con provvigioni
annue fino a lire tre miliardi;
   lire due miliardi per mediatori di assicurazione  con  provvigioni
annue superiori a lire tre miliardi;
   lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.
  La  quota  dell'eventuale  franchigia  non  puo' superare il limite
massimo di lire cinquanta milioni.