IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione
ed al funzionamento dell'albo dei mediatori  di  assicurazione  e  di
riassicurazione;
 Visto  il  decreto  ministeriale  30  aprile  1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  dell'11  maggio  1985,  con  il  quale  e'  stato
costituito  il  Fondo  di  garanzia  per l'attivita' dei mediatori di
assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art.  4,  lettera  f),
della  citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite,
altresi', le  disposizioni  necessarie  al  funzionamento  del  Fondo
stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  aprile  1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del  7  maggio  1992,  con  il  quale  sono  state
introdotte  modificazioni  al  sopracitato  decreto  ministeriale  30
aprile 1985;
  Considerato, in particolare, che il  citato  art.  4,  lettera  f),
della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il
Fondo  di  garanzia e' alimentato dai contributi degli aderenti e che
la misura dei contributi stessi, la quale  deve  esser  comunque  non
inferiore   allo   0,50%   delle  provvigioni  annualmente  acquisite
rispettivamente dai mediatori di assicurazione  e  dai  mediatori  di
riassicurazione,  e'  fissata  annualmente  con  decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  tenendo  conto
dell'anzianita'  di  esercizio  dell'attivita' e del volume di affari
dei mediatori stessi;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a  norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del  31  gennaio  1994,  con  il  quale  e'  stata
determinata  la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia
per l'anno 1994;
  Considerato che occorre procedere alla determinazione della  misura
del  contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia
per l'anno 1995;
  Ritenuto opportuno - sentita anche la commissione di cui all'art.12
della legge 28 novembre 1984, n. 792, nella  riunione  dell'8  luglio
1994  di confermare per l'anno 1995 la misura gia' fissata per l'anno
1994 con decreto ministeriale 27 dicembre 1993 sopracitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
 Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di  garanzia
di  cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792,
per l'anno 1995, e' fissato nella
misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente,  dai
mediatori  di  assicurazione  e  dai mediatori di riassicurazione nel
corso dell'anno 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 luglio 1994
                                         Il direttore generale: CINTI