Con decreto ministeriale 28 luglio 1994:
    1)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto  dal  6  gennaio
1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Seleco,  con  sede  in  Pordenone,  unita' di Campoformido
(Udine), None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone),  per  il  periodo
dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 16 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 26 novembre 1993 con decorrenza 6
gennaio 1994.
   Art. 1, comma 4, della legge n. 451/94;
    2) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 1 luglio 1994 con effetto dal 25  ottobre  1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Velcarta, con sede in Napoli, unita' di Scafati (Salerno),
per il periodo dal 25 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 31 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994  con  decorrenza  25
aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con
decreto  ministeriale  del  26  aprile 1994 con effetto dal 28 aprile
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Acciaierie Bertoli Safau, con sede in Pozzuolo  del  Friuli
(Udine),  unita'  di  Pozzuolo  del  Friuli  (Udine)  e Udine, per il
periodo dal 28 ottobre ottobre 1993 al 27 aprile 1994.
   Comitato tecnico del 21 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1993 con  decorrenza  28
ottobre 1993;
    4)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione  aziendale,  in  favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ferruzzi  finanziaria, con sede in Ravenna, unita' di sede
di Ravenna, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 16 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 7 dicembre 1993 con decorrenza  15
novembre 1993;
    5)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del  10  maggio 1994 con effetto dal 30 agosto 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Calzaturificio  Delia,  con  sede  in  Firenze,  unita'  di
Calenzano  (Firenze),  per  il  periodo dal 1 marzo 1994 al 28 agosto
1994.
   Comitato tecnico del 20 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994  con  decorrenza  1
marzo 1994.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1994:
    1)  ai  sensi  dell'art.  7, comma 5 della legge n. 236/93 e alle
condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari  o  inferiori  a
100,  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale per  crisi  aziendale,  disposta  con  decreto
ministeriale  del 20 settembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992,
in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Bocami, con sede in Genova, unita' di c/o Arsenale M.M.  di
Taranto, per il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 30
novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  M.E.S.  Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi, con
sede in Roma, unita' di Roma, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 2
agosto 1994.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con  decorrenza  3
febbraio 1994;
    3) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.n.c. F.lli Gallotti Orlando e Francesco, con sede  in  Montelupo
Fiorentino  (Firenze),  unita' di Montelupo Fiorentino (Firenze), per
il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 11
gennaio 1993;
    4) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dall'11  gennaio  1993,  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.n.c.  F.lli  Gallotti Orlando e Francesco, con sede in Montelupo
Fiorentino (Firenze), unita' di Montelupo Fiorentino  (Firenze),  per
il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 11
luglio 1993;
    5) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Perofil,  con  sede  in Bergamo, unita' di Bergamo, per il
periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 12 ottobre 1993 con decorrenza 4
ottobre 1993;
    6) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Remco  Italia,  con sede in Milano, unita' di Bologna e S.
Pedrino (Milano), per il periodo dal 2  novembre  1993  al  1  maggio
1994.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 3 dicembre 1993 con decorrenza 2
novembre 1993;
    7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  S.S.M.  Sistemi  e  servizi  di  manutenzione, con sede in
Napoli, unita' di Napoli, per il periodo dall'8 febbraio  1994  al  7
agosto 1994.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata l'11 febbraio 1994 con decorrenza 8
febbraio 1994;
    8) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Elettronica Aster, con sede in Milano, unita' di Barlassina
(Milano),  sede di Milano, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19
marzo 1994.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza  20
settembre 1993;
    9)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal   20  settembre  1993,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Elettronica Aster, con sede in Milano, unita' di Barlassina
(Milano), sede di Milano, per il periodo dal  20  marzo  1994  al  19
settembre 1994.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 15 marzo 1994 con decorrenza 20
marzo 1994;
    10)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Stamperia Larianella, con sede in Lurate  Caccivio  (Como),
unita' di Lurate Caccivio (Como), per il periodo dal 1 settembre 1993
al 28 febbraio 1994.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 18 ottobre 1994 con decorrenza 1
settembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Cifa,  con  sede  in  Novate  Milanese (Milano), unita' di
Novate Milanese (Milano), per il periodo dal 7 settembre  1993  al  6
marzo 1994.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 7 ottobre 1993 con decorrenza 7
settembre 1993;
    12)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Papa Withforce, con sede in  Cormano  (Milano),  unita'  di
Cormano  (Milano),  per  il  periodo  dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno
1994.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con  decorrenza  6
dicembre 1993;
    13)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  B.D. Bulloneria dadi e lavorazioni meccaniche, con sede in
Marcianise (Caserta), unita' di Marcianise (Caserta), per il  periodo
dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 20
settembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    14)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal   20  settembre  1993,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. B.D. Bulloneria dadi e lavorazioni meccaniche, con sede  in
Marcianise  (Caserta), unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo
dal 20 aprile 1994 al 19 settembre 1994.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994 con  decorrenza  20
marzo 1994.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    15)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Emmepi, con sede in Occhieppo Inferiore (Vercelli),  unita'
di Occhieppo Inferiore (Vercelli), per il periodo dal 2 novembre 1993
al 28 aprile 1994.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 2
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1994:
    1) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto  ministeriale  del  26  giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre
1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Elettrocarbonium dal 1 maggio 1994 SGL Carbon  S.p.a.,  con
sede  in  Milano,  unita'  di Ascoli Piceno e Narni (Perugia), per il
periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 aprile 1994.
   Comitato tecnico del 21 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza  6
ottobre 1993.
   Art. 1, comma 4, decreto legge n. 299/94;
    2)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto ministeriale del 1 luglio 1994 con effetto dal  20  settembre
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Societa' pneumatici Pirelli, con sede in Milano, unita' di
Settimo Torinese - Vettura (Torino), per il periodo dal 20 marzo 1994
al 19 settembre 1994.
   Comitato tecnico del 26 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1994  con  decorrenza  20
marzo 1994;
    3)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto ministeriale del 18 marzo 1994  con  effetto  dal  24  luglio
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Legnochimica,  con  sede  in  Pamparato (Cuneo), unita' di
Rende (Cosenza), per il periodo dal 24  gennaio  1994  al  23  luglio
1994.
   Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 24
gennaio 1994;
    4)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con
decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 27  settembre
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Gio Buton & C., con sede in Bologna, unita' di Bologna e S.
Lazzaro  (Bologna),  per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre
1994.
   Comitato tecnico del 12 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994  con  decorrenza  27
marzo 1994;
    5)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con
decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto  dal  6  settembre
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Calzaturificio  Pancaldi, con sede in Molinella (Bologna),
unita' di Molinella (Bologna), per il periodo dal 6 marzo 1994  al  5
settembre 1994.
   Comitato tecnico del 18 febbraio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 21 aprile 1994 con decorrenza 6
marzo 1994;
    6) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 29  giugno  1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.c.a  r.l.  Tecnostampa,  con  sede  in  Reggio Emilia, unita' di
Reggio Emilia, per il periodo dal 29 dicembre 1993 al 28 giugno 1994.
   Comitato tecnico del 30 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 29
dicembre 1993;
    7) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto  ministeriale  del  10  maggio 1994 con effetto dal 24 agosto
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Breda Menarini Bus, con sede in Bologna, unita' di  Bologna
e  Quarto Inferiore (Bologna), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al
23 agosto 1994.
   Comitato tecnico del 22 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994  con  decorrenza  24
febbraio 1994;
    8)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 5 aprile  1993,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Savio  dal  19  aprile  1993 Par. Mec Savio partecipazioni
meccanotessili S.p.a., con sede in Pordenone, unita' di Genova-Sestri
(Genova) e Imola (Bologna), per il periodo dal 5  aprile  1994  al  4
ottobre 1994.
   Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 aprile 1994 con decorrenza 5
aprile 1994;
    9) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 26 aprile 1993,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Savio  dal  19  aprile  1993 Par. Mec Savio partecipazioni
meccanotessili S.p.a., con sede in  Pordenone,  unita'  di  Scandicci
(Firenze), per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.
   Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  maggio 1994 con decorrenza 26
aprile 1994;
    10) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal  19  luglio  1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Co.M.M.I.,  con  sede  in  Iglesias  (Cagliari), unita' di
Gonnesa (Cagliari), Iglesias (Cagliari) e Portoscuso (Cagliari),  per
il periodo dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 19
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 1 settembre 1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Sarda  costruzioni  generali,  con  sede  in  Porto Torres
(Sassari), unita' di Porto Torres (Sassari), per  il  periodo  dal  1
marzo 1994 al 31 agosto 1994.
   Comitato tecnico del 21 marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 21 aprile 1994 con decorrenza 1
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    12)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del  20  giugno  1994 con effetto dal 9 agosto 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Acip dei Fratelli Cohen, con sede  in  Bologna,  unita'  di
Bologna, per il periodo dal 9 febbraio 1994 all'8 agosto 1994.
   Comitato tecnico del 4 maggio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  23 marzo 1994 con decorrenza 9
febbraio 1994;
    13) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto  ministeriale  del  5  aprile  1994 con effetto dal 30 agosto
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ansa Marmitte, con sede in Finale Emilia  (Modena),  unita'
di  Finale  Emilia  (Modena),  per  il periodo dal 1 marzo 1994 al 31
agosto 1994.
   Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata l'11 aprile  1994  con  decorrenza  1
marzo 1994;
    14)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto  dall'11  ottobre
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Johnson controls plasti, con sede in Ascoli Piceno, unita'
di Ascoli Piceno e Loreto (Ancona), per  il  periodo  dall'11  aprile
1994 al 10 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 17 marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 aprile 1994 con decorrenza 11
aprile 1994;
    15) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 20 settembre 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Cotiemme, con sede  in  Reggio  Emilia,  unita'  di  Reggio
Emilia, per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994.
   Comitato tecnico del 4 maggio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 20
marzo 1994;
    16) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 1 settembre 1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Vueffe, con sede in S. Mauro Pascoli (Forli'), unita' di S.
Mauro  Pascoli (Forli'), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto
1994.
   Comitato tecnico del 5 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994  con  decorrenza  1
marzo 1994;
    17)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   di   ristrutturazione
aziendale,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Dali, con sede  in  Palermo,  unita'  di  Palermo,  per  il
periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.
   Comitato tecnico del 21 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 28
giugno 1993;
    18) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
effetto  dal  28  giugno  1993, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Dali, con sede  in  Palermo,  unita'  di  Palermo,  per  il
periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994.
   Comitato tecnico del 21 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 28
dicembre 1993;
    19)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   di   ristrutturazione
aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Conner  Peripherals  Europe,  con  sede  in Pont S. Martin
(Aosta), unita' di Pont S. Martin  (Aosta),  per  il  periodo  dal  3
gennaio 1994 al 2 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 21 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 3 febbraio 1994 con decorrenza 3
gennaio 1994.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
 
 
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1994:
    1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Baruffaldi, con  sede  in  San  Donato  Milanese  (Milano),
unita'  di  Caleppio  di  Settale  (Milano)  e  San  Donato  Milanese
(Milano), per il periodo dal 20 aprile 1993 al 19 ottobre 1993.
   Comitato tecnico del 27 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con  decorrenza  20
aprile 1993;
    2)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal  20 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
   S.p.a. Baruffaldi, con  sede  in  San  Donato  Milanese  (Milano),
unita'  di  Caleppio  di  Settale  (Milano)  e  San  Donato  Milanese
(Milano), per il periodo dal 20 ottobre 1993 al 19 aprile 1994.
   Comitato tecnico del 27 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 2 novembre 1993 con decorrenza  20
ottobre 1993;
    3) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.c.a r.l. Consorzio agrario provinciale di Ancona,  con  sede  in
Ancona,  unita'  di  Ancona,  Jesi  (Ancona),  Osimo (Ancona) e Ostra
(Ancona), per il periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 27 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 11
novembre 1993;
    4) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dall'11  novembre  1993,  in  favore  dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.c.a  r.l.  Consorzio  agrario provinciale di Ancona, con sede in
Ancona, unita' di Ancona,  Jesi  (Ancona),  Osimo  (Ancona)  e  Ostra
(Ancona), per il periodo dall'11 maggio 1994 al 30 settembre 1994.
   Comitato tecnico del 27 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 9 maggio 1994 con decorrenza 11
maggio 1994;
    5) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Zopfi  tessile,  con  sede  in Ranica (Bergamo), unita' di
Ranica (Bergamo), per il periodo dal 1 dicembre  1993  al  31  maggio
1994.
   Comitato tecnico del 27 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 4 dicembre 1993 con decorrenza 1
dicembre 1993;
    6) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Vibac,  con  sede  in  Ticineto  (Alessandria),  unita' di
Ticineto (Alessandria), per il periodo dal 30  novembre  1993  al  29
maggio 1994.
   Comitato tecnico del 27 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 30
novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Novamont,  con  sede  in Milano, unita' di Centro ricerche
Novara e unita' collegate di Castelamassa (Rovigo) e Terni,  sede  di
Milano, per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.
   Comitato tecnico del 27 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 luglio 1993 con decorrenza 21
giugno 1993;
    8) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti
dalla ditta:
   S.p.a.  Novamont,  con  sede  in Milano, unita' di Centro ricerche
Novara e unita' collegate di Castelamassa (Rovigo) e Terni,  sede  di
Milano, per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994.
   Comitato tecnico del 27 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 29 dicembre 1993 con decorrenza 21
dicembre 1993;
    9)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del  18  marzo  1994  con effetto dal 9 agosto 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Stilgres, con sede in  Melfi  (Potenza),  unita'  di  Melfi
(Potenza)  e  uffici  di  Spezzano  (Modena),  per  il  periodo dal 9
febbraio 1994 all'8 agosto 1994.
   Comitato tecnico del 27 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata l'11  marzo  1994  con  decorrenza  9
febbraio 1994;
    10)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   Co.V.In.  Consorzio  volontario  inerti,  con  sede  in  Casagiove
(Caserta), unita' di Casagiove (Caserta), per il periodo dal 1 agosto
1993 al 31 gennaio 1994.
   Comitato tecnico del 27 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993  con  decorrenza  1
agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1994:
    1)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del  5  aprile  1994  con effetto dal 3 maggio 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Deriver, con sede in Milano,  unita'  di  Torre  Annunziata
(Napoli), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 2 marzo 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 3
novembre 1993;
    2) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale  per  concordato preventivo, disposta con
decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con  effetto  dal  5  ottobre
1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.c.a  r.l. Federconsorzi, con sede in Roma, unita' di Roma e sedi
periferiche, per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto Tribunale del 5
ottobre 1992.
   Comitato tecnico del 7 aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14909/2 del 5 maggio 1994;
    3) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Avery  etichette  (in  liquidazione),  con sede in Paderno
Dugnano (Milano), unita' di Paderno Dugnano (Milano), per il  periodo
dal 6 settembre 1993 all'8 novembre 1993.
   Comitato tecnico del 5 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8 novembre 1993 con decorrenza 6
settembre 1993;
    4) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale  per  concordato preventivo, disposta con
decreto ministeriale del 3 agosto 1993 con  effetto  dal  30  ottobre
1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Adria Spea, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo), unita'
di S. Atto di Teramo (Teramo), per il periodo dal 30 ottobre 1993  al
29 aprile 1994.
   Art.  3,  comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto Tribunale del
30 ottobre 1992.
   Comitato tecnico del 5 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del  20  giugno  1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. S.C.A.C. Societa' cementi armati centrifugati, con sede  in
Milano,  unita' di Torre Annunziata (Napoli) e ufficio di Napoli, per
il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.
   Comitato tecnico del 5 maggio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 5
ottobre 1993;
    6) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal  28  giugno  1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Fiat  auto,  con  sede  in  Torino,  unita'  nazionali con
esclusione di: Chivasso (Torino), Desio (Milano), Pavia, S.  Giuliano
Milanese  (Milano),  per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno
1994.
   Comitato tecnico del 4 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza  28
dicembre 1993;
    7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Calzaturificio Moda Lei, con  sede  in  Napoli,  unita'  di
Sant'Anastasia  (Napoli),  per  il  periodo  dal 21 giugno 1993 al 20
dicembre 1993.
   Comitato tecnico del 2 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con  decorrenza  21
giugno 1993;
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreton
ministeriale n. 14592/11 del 5 aprile 1994.
    8)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del  2  marzo  1994  con effetto dal 13 aprile 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Oma Sud, con sede in Napoli, unita' di Capua (Caserta), per
il periodo dal 16 gennaio 1994 al 12 aprile 1994.
   Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 13
ottobre 1993;
   Art. 2, comma 4, legge n. 223/1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    9)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Almax International, con sede in Monza (Milano), unita' di
Mariano Comense (Como), per il  periodo  dal  13  marzo  1994  al  12
settembre 1994.
   Comitato tecnico del 17 marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  9 marzo 1994 con decorrenza 13
marzo 1994;
    10)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Anser, con sede in  Aprilia  (Latina),  unita'  di  Aprilia
(Latina), per il periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 aprile 1994.
   Comitato tecnico del 5 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 6
ottobre 1993;
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dal 6 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti
dalla ditta:
   S.p.a.  Anser,  con  sede  in  Aprilia (Latina), unita' di Aprilia
(Latina), per il periodo dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 5 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 5 aprile  1994  con  decorrenza  6
aprile 1994;
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    12)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Afim Acciaierie e ferriere industria metallurgica, con sede
in Nave (Brescia), unita' di Nave (Brescia), per il  periodo  dal  24
gennaio 1994 al 23 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 5 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 24
gennaio 1994;
    13)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Apuantubi,  con  sede  in  Massa  Carrara, unita' di Massa
Carrara, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.
   Comitato tecnico del 5 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 9 marzo  1994  con  decorrenza  14
marzo 1994;
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1994:
    1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Carbosulcis, con sede in  Gonnessa  (Cagliari),  unita'  di
Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio
1994.
   Comitato tecnico del 6 luglio 1994.
   In termine presentazione domanda CIGO - 12 agosto 1993;
    2)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal  5  luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
   S.p.a. Carbosulcis, con sede in  Gonnessa  (Cagliari),  unita'  di
Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio
1994.
   Comitato tecnico del 6 luglio 1994.
   In termine presentazione domanda CIGO - 7 febbraio 1994.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1994:
    1)  ai  sensi  dell'articolo 7, comma 5 della legge 236/93 e alle
condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o  inferiori  a
100 - e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  disposta con decreto
ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 16 ottobre 1992, in
favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Mareco, con sede in Carinaro (Caserta), unita' di  Carinaro
e  Gricignano  (Caserta),  per  il  periodo  dal  6 luglio 1993 al 31
ottobre 1993.
   Comitato tecnico del 7 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993  con  decorrenza  6
luglio 1993;
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale  per  fallimento,  disposta  con  decreto
ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 6 luglio  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Triulzi  Ress,  con  sede  in  Saronno (Varese), unita' di
Novate (Milano), per il periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, sentenza tribunale  del  6
luglio 1992, n. 559.
   Comitato tecnico del 7 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    3) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale  per  fallimento,  disposta  con  decreto
ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 3 agosto  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Mulat  Italia, con sede in Lacedonia (Avellino), unita' di
Lacedonia (Avellino), per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2  febbraio
1994.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, sentenza del tribunale del
3 agosto 1992, n. 179/92.
   Comitato tecnico del 7 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    4) ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge  n.  236/93  e  alle
condizioni  ivi  previste - lavoratori interessati pari o inferiori a
100 - e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale per  crisi  aziendale,  disposta  con  decreto
ministeriale  del  1 luglio 1993 con effetto dal 1 settembre 1992, in
favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Micromax International, con sede in Beregazzo con  Figliaro
(Como),  unita' di Beregazzo con Figliaro (Como), e Gessate (Milano),
per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994.
   Comitato tecnico del 7 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1993 con decorrenza 1
settembre 1993;
    5)  ai  sensi  derll'articolo 7, comma 5, della legge n. 236/93 e
alle  condizioni  ivi  previste  -  lavoratori  interessati  pari   o
inferiori  a  100  -  e'  prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta
con decreto ministeriale del 23 settembre 1993  con  effetto  dal  16
ottobre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Meccanica Mareco, con sede in Carinaro (Caserta), unita' di
Cricignano  d'Aversa  (Caserta), per il periodo dal 29 giugno 1993 al
31 ottobre 1993.
   Comitato tecnico del 7 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con  decorrenza  29
giugno 1993;
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) ai sensi del'articolo 7, comma 5 della legge n. 236/93 e  alle
condizioni  ivi  previste - lavoratori interessati pari o inferiori a
100, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario  di
integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  disposta con decreto
ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dall'8 marzo  1993,  in
favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Nuova  Sidercamuna, con sede in Berzo Inferiore (Brescia),
unita' di Berzo Inferiore  (Brescia)  e  Sellero  (Brescia),  per  il
periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994.
   Comitato tecnico del 7 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  10 marzo 1994 con decorrenza 8
marzo 1994;
   Contributo addizionale: No - Amministrazione  controllata  dal  27
aprile 1993;
    7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari, unita' di  Sala
di  Giocca  (Sassari),  per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio
1994.
   Comitato tecnico del 7 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1994 con decorrenza  3
gennaio 1994;
    8) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Metelliana, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno),  unita'
di  Cava  dei Tirreni (Salerno), per il periodo dal 26 luglio 1993 al
25 gennaio 1994.
   Comitato tecnico del 7 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1993 con  decorrenza  26
luglio 1993;
    9)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal  26 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
   S.p.a.  Metelliana, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), unita'
di Cava dei Tirreni (Salerno), per il periodo dal 26 gennaio 1994  al
25 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 7 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1994 con decorrenza 26
gennaio 1994;
    10)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Olva,  con sede in Alessandria, unita' di Alessandria, per
il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.
   Comitato tecnico del 7 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1994 con decorrenza  14
febbraio 1994;
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    11)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Martex, con sede in Verrone (Vicenza),  unita'  di  Verrone
(Vicenza), per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 7 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 15
novembre 1993;
    12)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal   15   novembre  1993,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Martex, con sede in Verrone (Vicenza),  unita'  di  Verrone
(Vicenza), per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.
   Comitato tecnico del 7 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 3 maggio 1994 con decorrenza 15
maggio 1994;
    13)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Officine Metallurgiche G. Cornaglia, con sede  in  Beinasco
(Torino),  unita'  di Beinasco (Torino), per il periodo dal 3 gennaio
1994 al 2 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 7 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1994 con decorrenza  3
gennaio 1994;
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1994:
    1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori  interessati  e  dipendenti  dalla   sottoindicata   mensa
aziendale,   limitatamente   alle   giornate   in  cui  vi  e'  stato
l'intervento  della   cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.p.a.  My  Lunch  Unita'  Mensa  presso  Fiat  auto , con sede in
Milano, unita' di Piedimonte S. Germano (Frosinone), per  il  periodo
dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 12 marzo 1992 con decorrenza 24
febbraio 1992;
    2) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dal  24  febbraio  1992  in  favore  dei  lavoratori  interessati   e
dipendenti  dalla  sottoindicata  mensa aziendale, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o straordinaria presso la societa' appaltante di
seguito menzionata:
   S.p.a. My Lunch Unita' Mensa  presso  Fiat  auto  ,  con  sede  in
Milano,  unita'  di Piedimonte S. Germano (Frosinone), per il periodo
dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992  con  decorrenza
24 agosto 1992;
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 luglio 1994:
    1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori  interessati  e  dipendenti  dalla   sottoindicata   mensa
aziendale,   limitatamente   alle   giornate   in  cui  vi  e'  stato
l'intervento  della   cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   Ditta  Orma  2 - unita' mensa presso Z.F. Demm , con sede in Sasso
Marconi (Bologna) unita' di Porretta Terme (Bologna), per il  periodo
dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992.
   Comitato tecnico del 7 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1991 con decorrenza 21
ottobre 1991.
     2)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal 21 ottobre 1991 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti
dalla  sottoindicata  mensa aziendale, limitatamente alle giornate in
cui vi  e'  stato  l'intervento  della  cassa  integrazione  guadagni
ordinaria  o  straordinaria  presso la societa' appaltante di seguito
menzionata:
   Ditta Orma 2 - unita' mensa presso Z.F. Demm , con sede  in  Sasso
Marconi  (Bologna) unita' di Porretta Terme (Bologna), per il periodo
dal 21 aprile 1992 al 20 ottobre 1992.
   Comitato tecnico del 7 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con  decorrenza  21
aprile 1992.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrattazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.