IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
         PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
  Vista la legge n. 457/1978;
  Vista la legge n. 179/1992;
  Considerato  che  il  Comitato  per  l'edilizia  residenziale nella
seduta del  20  luglio  1994  ha  adottato  la  delibera  di  seguito
trascritta:
  "Visto  l'art.  6,  comma  2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
secondo il quale i valori dei contributi sono stabiliti ed aggiornati
dal  C.E.R.  in  funzione  del  reddito  dei  beneficiari   e   della
destinazione  degli  interventi  ammessi  a contributo ai sensi della
medesima legge n. 179/1992;
  Visto l'art. 6, comma 3, della legge  17  febbraio  1992,  n.  179,
secondo  il  quale i contributi sono concessi anche indipendentemente
dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi e  coprono  parte  del
costo  convenzionale  dell'intervento  stabilito  dal C.E.R. ai sensi
della lettera n) del primo comma dell'art. 3  della  legge  5  agosto
1978, n. 457;
  Visto  l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.  493,
che,   per   gli   interventi  disciplinati  dallo  stesso  articolo,
stabilisce che  il  C.E.R.  definisce  modalita'  e  criteri  per  la
determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione
e per il loro eventuale rimborso;
  Visti gli articoli 1, 6, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 12, comma
1,  e  16,  comma  9,  della  legge 17 febbraio 1992, n. 179, nonche'
l'art. 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  398,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato
dall'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 85;
  Ritenuto che le suddette disposizioni estendano le destinazioni  da
considerare   nella  determinazione  dei  valori  dei  contributi  ai
seguenti interventi:
   1) interventi, gia' previsti dall'art. 1, lettera b), e  dall'art.
18,  commi  primo  e  terzo,  della legge n. 457/1978, destinati alla
realizzazione o al recupero di:
     a) abitazioni da assegnare  in  proprieta'  realizzate  da  enti
pubblici,  cooperative  edilizie a proprieta' individuale, imprese di
costruzione e privati che intendano costruire la propria abitazione;
     b) abitazioni da assegnare in locazione, costruite da  comuni  e
IACP,  o  da  assegnare  in  godimento,  costruite  da  cooperative a
proprieta' indivisa;
   2)  interventi  diretti  alla  realizzazione  o  al  recupero   di
abitazioni destinate alla locazione per uso abitativo primario per un
periodo  non  inferiore a otto anni, ovvero assegnate in godimento da
cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
   3) interventi  finalizzati  al  recupero  o  alla  costruzione  di
abitazioni  destinate  all'assegnazione in godimento o alla locazione
per uso abitativo  per  un  periodo  non  inferiore  a  otto  anni  e
successivo  trasferimento  della proprieta' ai relativi assegnatari o
conduttori;
   4) opere di risanamento delle parti comuni di immobili destinati a
residenza;
   5)  interventi  diretti  alla  realizzazione, da parte dei comuni,
degli IACP, delle imprese di costruzione,  delle  cooperative  e  dei
consorzi fra tali soggetti, di abitazioni da concedere in locazione o
da  assegnare  in godimento per un periodo non inferiore a otto anni,
per i quali il C.E.R.  deve  anche  provvedere  alla  definizione  di
modalita' e criteri generali per la individuazione dei locatari;
   6)  programmi  integrati  di  intervento  di cui all'art. 16 della
legge 17 febbraio 1992, n.  179,  i  quali  -  pur  comprendendo  gli
interventi  di  edilizia  agevolata  indicati  ai  punti  precedenti,
ciascuno disciplinato dalle determinazioni  adottate  dal  C.E.R.  in
materia  di  valore  dei  contributi,  e  gli  interventi di edilizia
sovvenzionata  -  presentano  complessita'  realizzative  del   tutto
particolari  che  ne  giustificano  l'attribuzione  ad una separata e
specifica destinazione ai fini della determinazione  del  valore  dei
contributi;
  Visto  l'art. 2, comma 3, della legge n. 179/1992 e ritenuto che il
rinvio,  in  esso  contenuto,  all'art.  5-bis  del  decreto-legge  7
febbraio  1985,  n.  12,  convertito con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985,  n.  118,  sia  diretto  a  consentire  l'impiego  delle
disponibilita' di cui al comma 2 dello stesso articolo della legge n.
179/1992 anche per la concessione dei contributi in conto capitale di
cui  all'art.  2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
  Preso atto della sostanziale diversita' esistente fra la disciplina
delle agevolazioni prevista  dalle  disposizioni  precedentemente  in
vigore  e quella introdotta dall'art. 6 della legge n. 179/1992 e del
diretto collegamento fra la determinazione del valore dei  contributi
e la revisione dei massimali di costo di cui all'art. 3, primo comma,
lettera   n),  della  legge  n.  457/1978,  espressamente  richiamati
dall'art. 6, comma 3, della legge n. 179/1992;
                              Delibera:
1. Art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
 1.1. Il limite massimo di reddito per la conduzione in  locazione  o
per l'assegnazione in godimento di alloggi realizzati o recuperati o,
nel caso di enti, privati e societa', acquistati da questi ultimi per
i  propri  dipendenti  ai  sensi  dell'art. 8 della legge 17 febbraio
1992, n. 179, e' pari a quello in vigore ai sensi dell'art. 20, primo
comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  1.2. Ai fini della individuazione e determinazione del reddito  dei
conduttori  o  degli  assegnatari  valgono  le  disposizioni previste
dall'art. 20, terzo comma, e dall'art. 21 della legge 5 agosto  1978,
n. 457, e successive modificazioni.
  1.3.  Il  canone  annuo  di  locazione  o il corrispettivo annuo di
godimento dell'alloggio, determinati in base al piano finanziario  di
cui  all'art.  8,  comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, non
possono risultare superiori al 4,5 per cento del prezzo  di  cessione
stabilito in convenzione.
  1.4.  Il  contributo  in unica soluzione concedibile agli operatori
individuati dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8, comma 2, della legge
17 febbraio 1992, n. 179, e' stabilito nella misura del 20 per  cento
del  costo  convenzionale  dell'alloggio  per gli interventi di nuova
costruzione e nella misura del 25 per cento del  costo  convenzionale
degli  interventi  di recupero per gli alloggi recuperati. I soggetti
operatori, che si obblighino a destinare permanentemente gli  alloggi
alla locazione o all'assegnazione in godimento a soggetti con reddito
non   superiore  a  35  milioni  di  lire,  possono  beneficiare  del
contributo  stabilito  nella  misura  del  30  per  cento  del  costo
convenzionale  e  di  una  anticipazione  pari  al 30 per cento dello
stesso costo per gli alloggi di nuova costruzione.  Per  gli  alloggi
recuperati  tali  aliquote  sono  elevate  al  35 per cento. La somma
concessa a titolo di anticipazione, rivalutata in base all'incremento
percentuale dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e  impiegati,
verificato  dal  primo  gennaio  dell'anno successivo alla data della
integrale erogazione  dell'anticipazione  fino  al  31  dicembre  del
trentesimo   anno   posteriore   alla   stessa  data,  dovra'  essere
restituita, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n.  457,
a   partire   dal   trentunesimo   anno  in  15  annualita'  costanti
posticipate.
  1.5. Per gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 9 della legge
4 dicembre 1993, n. 493, in relazione alla natura  dei  finanziamenti
utilizzati ed in attuazione della esplicita indicazione contenuta nel
comma  3  dello  stesso  articolo,  i  destinatari  delle  abitazioni
realizzate o  recuperate  possono  essere  esclusivamente  lavoratori
dipendenti  che  abbiano versato, per il periodo minimo di un mese, i
contributi previsti dal primo comma, lettera b), dell'art.  10  della
legge  14  febbraio  1963,  n.  60.  Tale  vincolo,  da  indicare  in
convenzione, deve essere rispettato sia nella scelta dei conduttori e
degli  assegnatari  in  godimento  che  nella  individuazione   degli
acquirenti   o  degli  assegnatari  in  proprieta'  delle  abitazioni
realizzate o recuperate, trascorsi i primi otto anni di  destinazione
obbligatoria  alla  locazione e per l'intera durata della convenzione
comunale.
  1.6. Le disposizioni relative alla determinazione del contributo di
cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1992,  n.  179,  si  applicano
anche  agli  interventi disciplinati dall'art. 18, terzo comma, della
legge 5 agosto 1978, n. 457, nel caso in cui detti  interventi  siano
previsti  dalla  regione  in  attuazione  del  Programma quadriennale
1992-95 e rispettino totalmente le condizioni  previste  dall'art.  8
della legge 17 febbraio 1992, n.  179.
2. Art. 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
 2.1.  I  limiti  massimi  di  reddito dei soggetti destinatari degli
alloggi realizzati o recuperati  o,  nel  caso  di  enti,  privati  e
societa',  acquistati  da  questi  ultimi  per i propri dipendenti ai
sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179,  sono  quelli
in vigore ai sensi dell'art. 20, primo comma, lettera a), della legge
5 agosto 1978, n. 457.
  2.2.  Ai fini della individuazione e determinazione del reddito dei
conduttori o  degli  assegnatari  valgono  le  disposizioni  previste
dall'art.  20, terzo comma, e dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni.
  2.3. Il canone annuo di  locazione  o  il  corrispettivo  annuo  di
godimento  dell'alloggio, determinati in base al piano finanziario di
cui all'art. 8, comma 3, della legge 17 febbraio, n. 179, non possono
risultare superiori al 4,5 per cento del prezzo di cessione stabilito
in convenzione o al 3,5 per cento dello stesso valore,  nel  caso  in
cui  il  reddito  del  conduttore  o dell'assegnatario, individuato e
determinato secondo le disposizioni richiamate al punto 2.2., risulti
rispettivamente inferiore o uguale a 50 milioni e  a  30  milioni  di
lire.  Tale  misura  e'  ridotta  al  3  per cento nel caso in cui il
reddito risulti inferiore o uguale a 25 milioni di lire.
  2.4.  Il  contributo  in unica soluzione concedibile agli operatori
individuati dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8, comma 2, della legge
17 febbraio 1992, n. 179, e' stabilito nella misura del 25 per  cento
del  costo  convenzionale  nel caso di alloggi di nuova costruzione e
nella misura  del  30  per  cento  nel  caso  di  alloggi  recuperati
destinati  a  soggetti aventi redditi inferiori o uguali a 25 milioni
di lire. Tali misure sono ridotte rispettivamente al 20 per  cento  e
al  25  per cento nel caso di redditi inferiori o uguali a 30 milioni
di lire e al 10 per cento e al 15  per  cento  nel  caso  di  redditi
inferiori o uguali a 50 milioni di lire.
  2.5. Al fine di disciplinare il rapporto contrattuale che definisce
i  diritti  e gli obblighi da indicare nelle convenzioni comunali, il
segretariato  generale  provvede  alla  emanazione  di  un   apposito
regolamento.
3. Alloggi destinati alla vendita o all'assegnazione in proprieta'.
 3.1.  Fermi  restando  i  limiti  massimi  di  reddito per l'accesso
all'edilizia agevolata in vigore ai sensi dell'art. 20, primo  comma,
lettera  a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, i contributi in unica
soluzione concedibili ai soggetti operatori individuati  dall'art.  7
della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono stabiliti nella misura del
30  per  cento  del  costo  convenzionale  per  gli  alloggi di nuova
costruzione e nella misura del 35 per cento del valore di riferimento
degli alloggi recuperati per acquirenti  o  assegnatari  con  reddito
inferiore  o  uguale  a 25 milioni.  Tali misure sono rispettivamente
ridotte al  20  per  cento  e  al  25  per  cento  per  acquirenti  o
assegnatari  con  reddito inferiore o uguale a 30 milioni e al 10 per
cento e al 15 per cento per  acquirenti  o  assegnatari  con  reddito
inferiore  o  uguale  a  50  milioni.  Detti  contributi si intendono
provvisoriamente erogati agli operatori in quanto devono essere dagli
stessi integralmente trasferiti ai destinatari finali degli alloggi.
  3.2 Il valore di riferimento degli alloggi recuperati,  di  cui  al
punto  3.1.,  non puo' risultare superiore al limite massimo di costo
del recupero di edifici da  acquisire,  stabilito  dalla  regione  ai
sensi   del   decreto  sui  limiti  massimi  di  costo  dell'edilizia
residenziale sovvenzionata e agevolata.
  3.3.  Le  misure  del   contributo,   definite   al   punto   3.1.,
sostituiscono  quelle  gia'  previste,  ai  sensi dell'art. 18, primo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i privati che intendano
costruire la  propria  abitazione.  Restano  esclusi  dall'ambito  di
applicazione  dei presenti punti 3. I contributi in conto capitale di
cui all'art. 2, decimo comma, della legge 25 marzo 1982, n.  94,  per
la  cui  determinazione continua ad applicarsi la disciplina prevista
da tale comma.
4. Art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
  4.1.  Il  contributo  in  unica  soluzione  concedibile  ai   sensi
dell'art.  12  della  legge  17  febbraio  1992, n. 179, e' pari, per
ciascuna  abitazione,  al  20  per  cento  del  costo   convenzionale
desumibile  dal quadro tecnico-economico dell'intervento, nel caso in
cui la stessa venga destinata a  residenza  principale  o  ceduta  in
locazione  ad  uso  abitativo  primario.  Al  fine  di incentivare la
realizzazione  di  tali  interventi,  tale  contributo  puo'   essere
concesso   anche  ai  proprietari  di  locali  con  destinazione  non
residenziale, purche' la superficie di questi ultimi non superi il 30
per cento della superficie complessiva dell'immobile.
  4.2.  Si  prescinde  dal possesso del requisito del reddito, di cui
all'art. 20 della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  per  i  proprietari
degli  immobili  interessati  dagli  interventi  realizzati  ai sensi
dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, fermi restando gli
altri requisiti in vigore per gli interventi di  edilizia  agevolata.
Per  i  proprietari  di piu' unita' immobiliari comprese nello stesso
fabbricato, si prescinde  dal  requisito  della  impossidenza,  nello
stesso  comune,  di altra abitazione, di cui all'art. 8, terzo comma,
del  decreto-legge  6  settembre  1965,  n.  1022,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, purche' tutte le
abitazioni,  con la sola eccezione di quella direttamente utilizzata,
siano convenzionate con il comune per la loro locazione.
  4.3. Qualora l'alloggio venga destinato alla locazione o  assegnato
in  godimento  ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  n. 179/1992, il
contributo in unica soluzione concedibile, previsto al punto 4.1., e'
pari al 30 per cento.
5. Modalita' di erogazione dei contributi previsti dall'art. 6  della
legge 17 febbraio 1992, n. 179.
  5.1.  Al  fine  della  programmazione  degli interventi di edilizia
agevolata le regioni possono fare riferimento:
    a) per quanto concerne  la  misura  percentuale  del  contributo,
all'aliquota   media   spettante   agli   operatori   in   base  alla
distribuzione per tipologia di intervento  e  per  fasce  di  reddito
prevedibile anche in base all'attuazione dei programmi precedenti;
    b)  per  quanto concerne il costo convenzionale degli alloggi, ai
costi  massimi  ammissibili,  applicati  a  tipologie  abitative,  da
considerarsi rappresentative regionalmente;
    c)   per  quanto  concerne  la  variabile  inflazionistica,  alla
previsione di una riserva da utilizzare per far fronte  all'andamento
prevedibile dei costi di costruzione.
  5.2.  Al  fine della determinazione, in via provvisoria, del valore
dei contributi da erogare le regioni  possono  far  riferimento  alla
percentuale minima, se la differenziazione del contributo riguarda la
natura    dell'intervento   o   alla   percentuale   media,   se   la
differenziazione riguarda il reddito dei destinatari finali.
  5.3.  L'erogazione  del  contributo  in   unica   soluzione   viene
effettuata,  in  due rate di uguale importo, nella misura complessiva
del 70 per cento del  valore  indicato  nel  decreto  di  concessione
provvisorio    del    contributo    nel    corso   di   realizzazione
dell'intervento. Il saldo o  il  recupero  della  differenza  fra  il
valore  del  contributo definitivamente accertato e l'importo erogato
nel  corso  della  realizzazione  dell'intervento   sono   effettuati
immediatamente   dopo   la   emissione   del  decreto  definitivo  di
concessione del contributo, con il quale sono accertati  i  requisiti
soggettivi e il rispetto dei requisiti oggettivi.
6. Art. 6, comma 11, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
  6.1.  L'applicazione  delle  disposizioni previste all'art. 6 della
legge  17  febbraio  1992,  n.  179,  agli  interventi  di   edilizia
agevolata,  finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e'
consentita nei casi in cui non sia stato ancora emesso il decreto  di
concessione  del  contributo all'istituto mutuante o nei casi in cui,
pur essendo stato emesso il decreto, non siano stati  ancora  erogati
contributi all'istituto e lo stesso comunichi alla regione la propria
disponibilita'  a rinunciare al contributo, consentendo alla medesima
regione di annullare il provvedimento emesso.
  6.2. Nei casi descritti al  precedente  punto,  l'operatore  potra'
richiedere  alla  regione la diretta concessione del contributo in 15
annualita' di importo costante, oltre a non piu'  di  tre  annualita'
utilizzabili  nella  fase di preammortamento, purche' lo stesso abbia
contratto  mutui  edilizi,  fondiari  o  ipotecari   destinati   alla
realizzazione dell'intervento, come espressamente richiesto dall'art.
6, comma 8, della legge n. 179/1992.
  6.3. Il valore delle annualita' costanti di cui al punto precedente
si determina nel seguente modo:
   a) si calcola il contributo in unica soluzione come valore attuale
dei  contributi  decrescenti erogabili, ai sensi della legge 5 agosto
1978, n. 457, su un mutuo di durata quindicennale di importo  pari  a
quello  ammesso  a contributo. Il tasso di attualizzazione e' pari al
costo della provvista in vigore al momento del decreto  regionale  di
concessione provvisoria del contributo;
    b)  si  determina il valore dell'annualita' costante nell'importo
della rata costante di ammortamento quindicennale di un capitale pari
al contributo in unica soluzione in precedenza calcolato. Il tasso di
interesse da utilizzare e' quello impiegato per la determinazione del
valore attuale.
  6.4. La eventuale concessione del contributo in unica soluzione  e'
subordinata  alla  disponibilita',  da  parte  della  regione,  delle
necessarie risorse  finanziarie,  ferma  restando  l'entita'  annuale
complessiva  del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato e
tenendo  conto  delle  annualita'  pregresse  utilizzate,  ai   sensi
dell'art.  2,  comma 2, della legge n. 179/1992, per il finanziamento
del programma quadriennale 1992-1995. Il  Segretariato  generale  del
C.E.R.,  su  richiesta delle regioni, in sede di attuazione di quanto
previsto al punto 10 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, modificata
in data 16 marzo 1994, propone al C.E.R. l'ammontare  dei  limiti  di
impegno   destinabili   alla  concessione  dei  contributi  in  unica
soluzione.
  6.5. Nel caso in cui  i  contributi  siano  erogati  in  annualita'
costanti  e  qualora  l'operatore documenti l'avvenuta contrazione di
uno  o  piu'  mutui  edilizi,  fondiari  o  ipotecari  destinati   al
finanziamento dell'intervento, la regione, al termine di ciascun anno
compreso  fra  la  data  di  emissione  del  decreto  provvisorio  di
concessione  e  la  data  di  emissione  del  decreto  definitivo  di
concessione  ed entro un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla
prima erogazione del mutuo, determina i contributi da riconoscere per
la fase di preammortamento.Il  contributo  annuale  da  erogare  agli
operatori  in  fase  di  preammortamento  e'  determinato  come quota
percentuale del valore degli  interessi  calcolati  sull'importo  del
contributo concedibile in unica soluzione applicando un tasso pari al
costo della provvista in vigore al momento del decreto di concessione
provvisoria del contributo. La quota percentuale, da definire ciascun
anno   per   la   valutazione   del  contributo  di  preammortamento,
rappresenta l'incidenza dell'esposizione dell'operatore nei confronti
dell'istituto di credito mutuante, ed e'  calcolata  come  sommatoria
degli  stati  di  avanzamento  di  erogazione  del mutuo, espressi in
percentuale dell'importo complessivo del mutuo e moltiplicati per  le
rispettive frazioni di anno";
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La delibera adottata dal Comitato per l'edilizia residenziale nella
seduta del 20 luglio 1994 e' resa esecutiva.
   Roma, 5 agosto 1994
                                                  Il Ministro: RADICE