IL DIRETTORE GENERALE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  che
autorizza  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento di interventi in materia di  ristrutturazione  edilizia
sanitaria  e  di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel  limite  del
95%  della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con
la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di  credito
all'uopo abilitati;
  Visto  l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n. 500, il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti  dai  mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria, ai sensi del predetto art. 20,
sono a carico del Fondo sanitario  nazionale  di  conto  capitale,  a
decorrere dal 1994;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro
della sanita', 16  luglio  1993,  con  il  quale  sono  stabilite  le
procedure  per  la  contrazione  dei  mutui e i rimborsi dei relativi
oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto, in particolare,  il  comma  2  dell'art.  8  del  menzionato
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto col Ministro della
sanita', 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti
comunichera'  al  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica,  l'ammontare  complessivo delle rate, con valuta 30 giugno
1994, da accreditare agli istituti mutuanti;
  Viste le note della Cassa  depositi  e  prestiti  numeri  001781  e
002155, e relativi allegati, rispettivamente, del 21 marzo 1994 e del
20  aprile  1994  con  le  quali si comunicano gli importi delle rate
dovute al 30 giugno 1994 ai soggetti spettanti in esse indicati,  per
mutui concessi ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67/1988;
  Viste  le delibere CIPE 20 dicembre 1991, 31 gennaio 1992, 25 marzo
1992, 30 dicembre  1992  e  7  aprile  1993,  con  le  quali  vengono
approvati  finanziamenti a favore, fra l'altro, delle regioni Veneto,
Sicilia, Toscana, Piemonte, Marche e  Abruzzo,  del  "Policlinico  A.
Gemelli"  -  Roma, dell'Istituto oncologico di Aviano e dell'Istituto
G. Gaslini - Genova, per la realizzazione dei rispettivi progetti  di
interventi di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;
  Vista   la  legge  di  bilancio  28  dicembre  1993,  n.  539,  per
l'esercizio 1994;
  Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del cap.
7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio
e della programmazione economica, per il 1994, la  somma  complessiva
di  L. 65.973.158.186 a favore della Cassa depositi e prestiti per il
successivo trasferimento agli istituti mutuanti per rate di  mutui  e
oneri di preammortamento con scadenza 30 giugno 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma  complessiva  di  L.  65.973.158.186 e' impegnata, per il
1994, a favore della Cassa  depositi  e  prestiti  per  le  finalita'
esposte in premessa.