IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati; Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994; Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanita', 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanita', 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunichera' al Ministero del bilancio e della programmazione economica, l'ammontare complessivo delle rate, con valuta 30 giugno 1994, da accreditare agli istituti mutuanti; Viste le note della Cassa depositi e prestiti numeri 001781 e 002155, e relativi allegati, rispettivamente, del 21 marzo 1994 e del 20 aprile 1994 con le quali si comunicano gli importi delle rate dovute al 30 giugno 1994 ai soggetti spettanti in esse indicati, per mutui concessi ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67/1988; Viste le delibere CIPE 20 dicembre 1991, 31 gennaio 1992, 25 marzo 1992, 30 dicembre 1992 e 7 aprile 1993, con le quali vengono approvati finanziamenti a favore, fra l'altro, delle regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte, Marche e Abruzzo, del "Policlinico A. Gemelli" - Roma, dell'Istituto oncologico di Aviano e dell'Istituto G. Gaslini - Genova, per la realizzazione dei rispettivi progetti di interventi di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988; Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994; Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994, la somma complessiva di L. 65.973.158.186 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti per rate di mutui e oneri di preammortamento con scadenza 30 giugno 1994; Decreta: Art. 1. La somma complessiva di L. 65.973.158.186 e' impegnata, per il 1994, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalita' esposte in premessa.