IL DIRETTORE GENERALE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del
fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge n.  158/1990,  con  il  quale,
viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopracitato fondo
e'  costituito  da  una  quota  fissa,  pari  a  quella assegnata per
l'esercizio 1990, e da una  quota  variabile  determinata  con  legge
finanziaria  comprendente  gli  stanziamenti  annuali  previsti dalle
leggi di settore;
  Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in  materia  di
parcheggi,  in  particolare  gli  articoli 3 e 6 che disciplinano gli
interventi, rispettivamente, per la generalita' dei comuni  e  quelli
ad alta tensione di traffico;
  Visto  l'art.  12,  comma  1,  della  legge  n.  537/1993 - recante
interventi correttivi di finanza pubblica - il quale stabilisce,  fra
l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, ex lege 24 marzo
1989,  n.  122,  s'intendono  di  competenza  regionale ed i relativi
finanziamenti confluiscono, dal 1 gennaio 1994, previa riduzione  del
15  per  cento,  nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3,
comma 1, della legge n. 158/1990;
  Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il
quale viene  stabilito  che  la  conferenza  Stato-regione  indica  i
criteri  di  riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale
di sviluppo;
  Atteso che l'autorizzazione di spesa, di cui alla citata  legge  n.
122/1989,  confluita  nel Fondo regionale, assomma a complessive lire
3.500 miliardi, di cui lire 1.500 miliardi, per gli interventi di cui
all'art. 3 e 2.000 miliardi per quelli di cui  all'art.  6  (medesima
legge),  costituita  da  limiti  d'impegno  quindicennali di lire 150
miliardi a decorrere dal 1989 fino al 2003, di lire 100 miliardi  dal
1990 al 2004 e di lire 100 miliardi dal 1992 al 2006;
  Considerato,  altresi',  che  le somme da trasferire alle regioni a
statuto speciale  e  alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
rimangono  congelate  in attesa dell'attuazione del comma 7, art. 12,
della legge n. 537/1993 concernente disposizioni per il completamento
e trasferimento delle relative competenze;
  Visti  i  criteri  direttivi  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra  lo  Stato  e  le  regioni  emanati nella seduta del 24
febbraio 1994;
  Considerato, infine, che, al momento, le quote da trasferire,  alle
sole  regioni  a  statuto  ordinario,  sono state determinate secondo
parametri di cui ai criteri direttivi, allegato sub  E,  che  tengono
conto dell'entita' dei contributi sinora ammessi a finanziamento;
  Vista   la  legge  di  bilancio  24  dicembre  1993,  n.  539,  per
l'esercizio 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 157.736.000.000 e' impegnata,  a  valere
sullo  stanziamento  1994  di  lire  297,500 miliardi, a favore delle
regioni a statuto ordinario, per le finalita'  esposte  in  premessa,
secondo le quote complessive a fianco di ciascuna di seguito indicate
(Importi di lire):
   Regioni           Spettanze art. 3  Spettanze art. 6     Totale
     -                      -                -                -
Abruzzo               2.924.000.000          -          2.924.000.000
Basilicata            3.086.000.000          -          3.086.000.000
Calabria              1.986.000.000    2.329.000.000    4.315.000.000
Campania             10.208.000.000   12.154.000.000   22.362.000.000
Emilia-Romagna       10.117.000.000    4.827.000.000   14.944.000.000
Lazio                 2.074.000.000   24.709.000.000   26.783.000.000
Liguria               1.121.000.000    4.313.000.000    5.434.000.000
Lombardia             8.268.000.000   11.731.000.000   19.999.000.000
Marche                4.892.000.000          -          4.892.000.000
Molise                      -                -                -
Piemonte              6.908.000.000    4.782.000.000   11.690.000.000
Puglia                4.747.000.000    3.313.000.000    8.060.000.000
Toscana               8.409.000.000    6.651.000.000   15.060.000.000
Umbria                2.935.000.000          -          2.935.000.000
Veneto               11.848.000.000    3.404.000.000   15.252.000.000
                     --------------   --------------- ---------------
        Totale. . .  79.523.000.000   78.213.000.000  157.736.000.000