IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990, con il quale, viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopracitato fondo e' costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore; Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi, in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per la generalita' dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico; Visto l'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 - recante interventi correttivi di finanza pubblica - il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, ex lege 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1 gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990; Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la conferenza Stato-regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo; Atteso che l'autorizzazione di spesa, di cui alla citata legge n. 122/1989, confluita nel Fondo regionale, assomma a complessive lire 3.500 miliardi, di cui lire 1.500 miliardi, per gli interventi di cui all'art. 3 e 2.000 miliardi per quelli di cui all'art. 6 (medesima legge), costituita da limiti d'impegno quindicennali di lire 150 miliardi a decorrere dal 1989 fino al 2003, di lire 100 miliardi dal 1990 al 2004 e di lire 100 miliardi dal 1992 al 2006; Considerato, altresi', che le somme da trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano rimangono congelate in attesa dell'attuazione del comma 7, art. 12, della legge n. 537/1993 concernente disposizioni per il completamento e trasferimento delle relative competenze; Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni emanati nella seduta del 24 febbraio 1994; Considerato, infine, che, al momento, le quote da trasferire, alle sole regioni a statuto ordinario, sono state determinate secondo parametri di cui ai criteri direttivi, allegato sub E, che tengono conto dell'entita' dei contributi sinora ammessi a finanziamento; Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994; Decreta: Art. 1. La somma complessiva di L. 157.736.000.000 e' impegnata, a valere sullo stanziamento 1994 di lire 297,500 miliardi, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalita' esposte in premessa, secondo le quote complessive a fianco di ciascuna di seguito indicate (Importi di lire): Regioni Spettanze art. 3 Spettanze art. 6 Totale - - - - Abruzzo 2.924.000.000 - 2.924.000.000 Basilicata 3.086.000.000 - 3.086.000.000 Calabria 1.986.000.000 2.329.000.000 4.315.000.000 Campania 10.208.000.000 12.154.000.000 22.362.000.000 Emilia-Romagna 10.117.000.000 4.827.000.000 14.944.000.000 Lazio 2.074.000.000 24.709.000.000 26.783.000.000 Liguria 1.121.000.000 4.313.000.000 5.434.000.000 Lombardia 8.268.000.000 11.731.000.000 19.999.000.000 Marche 4.892.000.000 - 4.892.000.000 Molise - - - Piemonte 6.908.000.000 4.782.000.000 11.690.000.000 Puglia 4.747.000.000 3.313.000.000 8.060.000.000 Toscana 8.409.000.000 6.651.000.000 15.060.000.000 Umbria 2.935.000.000 - 2.935.000.000 Veneto 11.848.000.000 3.404.000.000 15.252.000.000 -------------- --------------- --------------- Totale. . . 79.523.000.000 78.213.000.000 157.736.000.000