IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419,
che prevede l'istituzione di corsi di alta  formazione  di  dirigenti
amministrativi   e   sanitari  del  Servizio  sanitario  nazionale  a
decorrere dal 1 novembre 1994;
  Visto il comma 2 del citato art. 9 che demanda  al  Ministro  della
sanita',  d'intesa  con  il  Ministro  per  la  funzione pubblica, la
determinazione dei requisiti di ammissione ai predetti corsi e  fissa
al  31  luglio 1994 il termine entro il quale deve essere adottato il
relativo decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I corsi di alta formazione di cui all'art. 9  del  decreto-legge
30  giugno  1994,  n.  419, sono finalizzati all'aggiornamento e alla
formazione  della  dirigenza  degli  enti  del   Servizio   sanitario
nazionale  onde  promuovere  la  diffusione delle metodologie e degli
strumenti necessari  ad  attuare  il  nuovo  modello  gestionale  dei
servizi  sanitari  indicato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. I corsi organizzati nell'ambito degli interventi di cui al comma
1 sono riservati al personale  dipendente  dagli  enti  del  Servizio
sanitario  nazionale inquadrato in posizione dirigenziale nell'ambito
dei ruoli sanitario,  amministrativo,  tecnico  e  professionale.  Ai
predetti  corsi  puo'  essere  ammesso  a  partecipare, nei limiti di
appositi   contingenti,   il   personale    dirigente    appartenente
all'amministrazione  statale  e  regionale o dipendente da altri enti
pubblici non economici o da istituzioni sanitarie private autorizzate
a norma dell'art. 8, comma  4,  del  citato  decreto  legislativo  n.
502/1992  nonche' soggetti diversi, comunque forniti dei requisiti di
cui al comma 3. Con decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto
con  il  Ministro per la funzione pubblica sono annualmente definiti,
sulla base dei fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, il numero
dei  corsi  e  la  consistenza  dei  contingenti  per  gli  aspiranti
partecipanti non dipendenti dal Servizio sanitario nazionale.
  3. Per l'ammissione ai corsi e' prescritto il possesso dei seguenti
requisiti:
    a)  diploma  di  laurea  specifico  richiesto  per l'accesso alla
posizione dirigenziale nel profilo del ruolo al quale si riferisce il
corso di formazione;
    b) iscrizione all'albo del rispettivo ordine  professionale,  ove
esistente e richiesto per l'accesso al profilo professionale;
    c) diploma di specializzazione nella disciplina ove richiesto per
l'accesso al profilo professionale;
    d) eta' non superiore ai 40 anni.
  4.  I  predetti  requisiti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al corso.