IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
   Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
   Visto  il  decreto-legge  12  febbraio 1994, n. 100, reiterato con
decreto-legge 12 aprile 1994, n. 231 e da ultimo con decreto-legge 21
giugno 1994, n. 400, concernente  interventi  urgenti  a  favore  del
settore portuale e marittimo;
   Visto  il decreto 25 marzo 1994 concernente i termini, i criteri e
le modalita' per l'attribuzione dei benefici di cui al comma  1  e  9
dell'art. 1 del decreto-legge sopraindicato;
   Visto  il  decreto  ministeriale  13 aprile 1994 con il quale sono
state  determinate  per  l'anno  1994  le  dotazioni  organiche   dei
lavoratori  e  dei  dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi
conpresa la dotazione organica della compagnia carenanti  di  Genova,
con l'individuazione delle eccedenze;
   Considerato  che  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
sopracitato, sono state  collocate  in  pensionamento  anticipato  le
1.000 unita' assegnate a favore della categoria;
   Ritenuto  che  le  dotazioni  organiche e le relative eccedenze di
ciascuna compagnia e gruppo portuale va rideterminata per l'anno 1994
sulla base dei piani di esodo posti  in  essere,  tenendo,  altresi',
conto delle prospettive dei traffici;
   Considerata,     altresi',     la    necessita'    di    procedere
all'individuazione delle unita' da  collocare  fuori  produzione  nel
periodo 1 luglio 1994-31 dicembre 1994 nell'ambito delle eccedenze di
ciascuna dotazione organica;
   Sentite  le  autorita'  marittime,  le organizzazioni portuali, le
conpagnie e i gruppi portuali, nonche'  le  organizzazioni  sindacali
dei   lavoratori   portuali   a   carattere   nazionale  maggiormente
rappresentative,  le   rappresentanze   degli   utenti   portuali   e
l'Associazione nazionale delle compagnie-imprese portuali;
                              Decreta:
   Le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie
e  gruppi portuali, con le relative eccedenze, sono rideterminate per
l'anno 1994, sulla base dei criteri richiamati nelle premesse,  nelle
allegate tabelle che fanno parte integrante del decreto.
   Il   numero   di   unita'   da  collocare  in  cassa  integrazione
straordinaria, ammontante per l'intero anno  1994  a  1.570,  essendo
state  utilizzate  gia'  230  delle 1.800 previste per la regolazione
dell'anno 1993, viene attribuito per  il  periodo  1  luglio  1994-31
dicembre  1994,  nei limiti di 1.406 unita', tenuto conto delle 1.734
unita'  assegnate  nel  corso  del  primo  semestre  a  favore  della
categoria.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 1994
                                                   Il Ministro: FIORI