IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visto  l'art.  1,  comma  7, del decreto-legge 12 febbraio 1994, n.
100, reiterato con decreto-legge  14  aprile  1994,  n.  231,  e  con
decreto-legge 21 giugno 1994 n. 400;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto  che  presso  le  compagnie  e  gruppi portuali non risultano
accantonate le quote di trattamento di  fine  servizio  maturate  dai
lavoratori  al  31  gennaio  1990,  data  di  soppressione  del Fondo
gestione, di cui al decreto-legge 22 gennaio 1990, n.  6,  convertito
nella legge 24 marzo 1990, n. 58;
  Visti  i  dati  comunicati da ciascuna compagnia e gruppo portuale,
debitamente  vistati  dalla  competente  organizzazione  portuale  o,
laddove   non   istituita,  dall'autorita'  marittima  in  ordine  al
trattamento  di  fine  servizio  maturato  al  31  gennaio  1990  dai
lavoratori  che  risultano  iscritti nei registri di cui all'art. 150
reg. mar. alla data del presente decreto;
  Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto di  cui  all'art.
1,  comma  7,  del  decreto-legge  suindicato al fine di agevolare il
trasferimento in  via  definitiva  del  personale  in  esubero  delle
compagnie   portuali   presso  le  imprese,  qualora  lo  richiedano,
garantendo,  comunque,  ai  lavoratori  interessati  anche  la  quota
relativa al trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990;
  Valutate,  altresi',  le  quote  di  trattamento  di  fine servizio
relative al periodo anteriore al 31 gennaio 1990 che le  compagnie  e
gruppi   portuali   avrebbero   dovuto  corrispondere  ai  lavoratori
cancellati dai registri ai sensi dell'art. 156 reg. mar. a partire da
tale data;
   Considerata la necessita' d'individuare criteri e modalita' per la
predisposizione del piano ai fini  dell'attuazione  degli  interventi
previsti dall'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge;
  Valutate le disponibilita' di cassa della gestione commissariale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nella   presente   fase  di  attuazione  del  disposto  legislativo
richiamato  nelle  premesse  la   corresponsione   delle   quote   di
trattamento  di  fine  servizio  maturate  al  31  gennaio  1990  dai
lavoratori che risultano iscritti nei registri di  cui  all'art.  150
reg.  mar. alla data del presente decreto e dai lavoratori cancellati
dai registri a partire dal 1 febbraio 1990 ai sensi dell'art. 156 del
regolamento di esecuzione al  codice  della  navigazione  e'  fissata
nella  misura  del  30%  delle  spettanze  dovute a tale titolo senza
rivalutazioni o altri oneri finanzari.