IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato con decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, e con decreto-legge 21 giugno 1994 n. 400; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto che presso le compagnie e gruppi portuali non risultano accantonate le quote di trattamento di fine servizio maturate dai lavoratori al 31 gennaio 1990, data di soppressione del Fondo gestione, di cui al decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990, n. 58; Visti i dati comunicati da ciascuna compagnia e gruppo portuale, debitamente vistati dalla competente organizzazione portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima in ordine al trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori che risultano iscritti nei registri di cui all'art. 150 reg. mar. alla data del presente decreto; Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge suindicato al fine di agevolare il trasferimento in via definitiva del personale in esubero delle compagnie portuali presso le imprese, qualora lo richiedano, garantendo, comunque, ai lavoratori interessati anche la quota relativa al trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990; Valutate, altresi', le quote di trattamento di fine servizio relative al periodo anteriore al 31 gennaio 1990 che le compagnie e gruppi portuali avrebbero dovuto corrispondere ai lavoratori cancellati dai registri ai sensi dell'art. 156 reg. mar. a partire da tale data; Considerata la necessita' d'individuare criteri e modalita' per la predisposizione del piano ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge; Valutate le disponibilita' di cassa della gestione commissariale; Decreta: Art. 1. Nella presente fase di attuazione del disposto legislativo richiamato nelle premesse la corresponsione delle quote di trattamento di fine servizio maturate al 31 gennaio 1990 dai lavoratori che risultano iscritti nei registri di cui all'art. 150 reg. mar. alla data del presente decreto e dai lavoratori cancellati dai registri a partire dal 1 febbraio 1990 ai sensi dell'art. 156 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione e' fissata nella misura del 30% delle spettanze dovute a tale titolo senza rivalutazioni o altri oneri finanzari.