IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge  12  febbraio  1994,  n.
100,  reiterato  con  decreto-legge  14  aprile  1994,  n. 231, e con
decreto-legge 21 giugno 1994 n. 400;
  Visto il  decreto  ministeriale  concernente  l'individuazione  dei
criteri e modalita' ai fini dell'attuazione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge suindicato;
  Visto  che  presso  le  compagnie  e  gruppi portuali non risultano
accantonate le quote di trattamento di  fine  servizio  maturate  dai
lavoratori  al  31  gennaio  1990,  data  di  soppressione  del Fondo
gestione, di cui al decreto-legge 22 gennaio 1990, n.  6,  convertito
nella legge 24 marzo 1990, n. 58;
  Visti  i  dati  comunicati da ciascuna compagnia e gruppo portuale,
debitamente  vistati  dalla  competente  organizzazione  portuale  o,
laddove   non   istituita,  dall'autorita'  marittima  in  ordine  al
trattamento  di  fine  servizio  maturato  al  31  gennaio  1990  dai
lavoratori  che  risultano  iscritti nei registri di cui all'art. 150
reg. mar. alla data del presente decreto;
  Considerato che nel corso  del  processo  di  ristrutturazione  del
settore  portuale  il  personale  in esubero delle compagnie e gruppi
portuali   puo'   essere   assunto   alle   dipendenze   dell'impresa
richiedente;
  Ritenuto  che la trasformazione delle compagnie portuali in imprese
in attuazione  della  legge  n.  84/1994  surrichiamata  implica  una
riorganizzazione del personale con la formazione di esuberi;
  Valutata  l'opportunita'  di  agevolare  il  trasferimento  in  via
definitiva del personale  in  esubero  presso  le  imprese  portuali,
qualora   lo   richiedano,   garantendo,   comunque,   ai  lavoratori
interessati anche la quota relativa al trattamento di  fine  servizio
maturato al 31 gennaio 1990;
  Considerate,  altresi',  le  quote  di trattamento di fine servizio
relative al periodo anteriore al 31 gennaio 1990 che le  compagnie  e
gruppi   portuali   avrebbero   dovuto  corrispondere  ai  lavoratori
cancellati dai registri ai sensi dell'art. 156 reg. mar. a partire da
tale data;
  Vista l'autorizzazione attribuita, ai sensi del comma 7 dell'art. 1
del decreto-legge surrichiamato alla gestione commissariale del Fondo
per il rimborso alle compagnie e gruppi portuali delle somme  a  tale
titolo  spettanti  senza rivalutazioni o altri oneri finanziari sulla
base di un piano all'uopo predisposto;
  Valutate, altresi',  le  disponibilita'  di  cassa  della  gestione
commissariale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai fini e per gli effetti di cui alle premesse a ciascuna compagnia
e  gruppo portuale viene erogato il 30% delle quote di trattamento di
fine  servizio  maturate  al  31  gennaio  1990  dai  lavoratori  che
risultano  iscritti  nei  registri di cui all'art. 150 reg. mar. alla
data del presente decreto e dai lavoratori cancellati dai registri  a
partire dal 1 febbraio 1990 ai sensi dell'art. 156 del regolamento di
esecuzione al codice della navigazione (navigazione marittima).