IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato con decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, e con decreto-legge 21 giugno 1994 n. 400; Visto il decreto ministeriale concernente l'individuazione dei criteri e modalita' ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge suindicato; Visto che presso le compagnie e gruppi portuali non risultano accantonate le quote di trattamento di fine servizio maturate dai lavoratori al 31 gennaio 1990, data di soppressione del Fondo gestione, di cui al decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990, n. 58; Visti i dati comunicati da ciascuna compagnia e gruppo portuale, debitamente vistati dalla competente organizzazione portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima in ordine al trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori che risultano iscritti nei registri di cui all'art. 150 reg. mar. alla data del presente decreto; Considerato che nel corso del processo di ristrutturazione del settore portuale il personale in esubero delle compagnie e gruppi portuali puo' essere assunto alle dipendenze dell'impresa richiedente; Ritenuto che la trasformazione delle compagnie portuali in imprese in attuazione della legge n. 84/1994 surrichiamata implica una riorganizzazione del personale con la formazione di esuberi; Valutata l'opportunita' di agevolare il trasferimento in via definitiva del personale in esubero presso le imprese portuali, qualora lo richiedano, garantendo, comunque, ai lavoratori interessati anche la quota relativa al trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990; Considerate, altresi', le quote di trattamento di fine servizio relative al periodo anteriore al 31 gennaio 1990 che le compagnie e gruppi portuali avrebbero dovuto corrispondere ai lavoratori cancellati dai registri ai sensi dell'art. 156 reg. mar. a partire da tale data; Vista l'autorizzazione attribuita, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge surrichiamato alla gestione commissariale del Fondo per il rimborso alle compagnie e gruppi portuali delle somme a tale titolo spettanti senza rivalutazioni o altri oneri finanziari sulla base di un piano all'uopo predisposto; Valutate, altresi', le disponibilita' di cassa della gestione commissariale; Decreta: Art. 1. Ai fini e per gli effetti di cui alle premesse a ciascuna compagnia e gruppo portuale viene erogato il 30% delle quote di trattamento di fine servizio maturate al 31 gennaio 1990 dai lavoratori che risultano iscritti nei registri di cui all'art. 150 reg. mar. alla data del presente decreto e dai lavoratori cancellati dai registri a partire dal 1 febbraio 1990 ai sensi dell'art. 156 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione (navigazione marittima).