Con  decreto  12 luglio 1994, la riscossione del carico tributario
di L. 233.601.830, dovuto dalla ditta Zanfini Salvatore di  Acri,  e'
stata  sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto
dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di
dodici  mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione
regionale delle  entrate  per  la  Calabria  -  Sezione  staccata  di
Cosenza,  nel  provvedimento  di  esecuzione determinera' l'ammontare
degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della legge n. 46.  Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali della sopramenzionata ditta, la quale,  comunque,  dovra'
prestare  idonea  garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte
del credito erariale non tutelato dai  predetti  atti  esecutivi.  La
sospensione  sara'  revocata  con  successivo  decreto  ove vengano a
cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o  venga  a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.