IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
per l'esercizio finanziario 1994;
  Visto l'art. 3, comma 5, della legge  24  dicembre  1993,  n.  539,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1994,  che  fissa  in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione
dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al  netto  di  quelli  da
rimborsare;
  Visto l'art. 2, comma II, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta dei suindicati titoli pubblici al 16 agosto 1994
e' pari a 105.988 miliardi;
                              Decreta:
  Per il 31 agosto 1994 e' disposta l'emissione, senza  l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 agosto 1995 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1995.
  In relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo  di
2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  richieste  di  acquisto  dovranno  essere consegnate a cura del
mittente  direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito   presso
l'Amministrazione  centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91,
Roma, entro e non oltre le ore 12 del  giorno  25  agosto  1994,  con
l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del citato decreto
ministeriale 29 dicembre 1993.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 22 agosto 1994
                                        Il direttore generale: DRAGHI