IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  marzo  1973,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104  del  20  aprile
1973,   concernente   la   disciplina   igienica   degli  imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le  sostanze
alimentari  o  con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con
il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 516,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993;
  Ritenuto  di  dover  provvedere a modificazioni ed integrazioni del
decreto 21 marzo 1973 sopra citato;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio superiore di  sanita',  nella  seduta  del  21
settembre 1993;
  Udito  il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale
del 24 febbraio 1994;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 26 aprile 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'allegato  I  del  decreto  ministerilae  21  marzo  1973   e'
sostituito dall'allegato I del presente decreto.
  2.  Nell'allegato  II,  sezione  1,  parte B - Additivi per materie
plastiche, del  decreto  ministeriale  21  marzo  1973  e  successive
modificazioni:
    a) Sono aggiunte le seguenti voci:
    1)  Cera  polietilenica  ossidata  con  peso  molecolare  9.000 -
14.000: per PVC rigido.
    2)  Esteri  degli  acidi  resinici  e  rosinici  idrogenati   con
glicerolo.
    3)   Esteri  degli  acidi  resinici  e  rosinici  idrogenati  con
pentaeritrite.
    4) 1, 3: 2, 4 - dimetil-benzilidene sorbitolo: per polipropilene.
    5) N, N '-bis (3 - (3 ',5 '-di-terz. butil-4 ' - idrossifenil)  -
propionil)  -  idrazide:  per polietilene, polipropilene, polistirene
omo e copolimeri e poliacetali. Limite  di  migrazione  specifica  15
ppm.
    6)   bis-(p-etilbenzilidene)-sorbitolo:  per  polipropilene,  con
esclusione dal contatto con alimenti a gradazione alcolica  superiore
al 20%.
    7)      1,1-bis-(2-idrossi-3,5-di-terz.butilfenil)etano:      per
polietilene, polipropilene,  polistirene  antiurto  e  copolimero  di
acetato di vinile. Limite di migrazione specifica 5 ppm.
    8) Sodio - L - Ascorbato.
    9) Zinco carbonato.
    b) Sono modificate le seguenti voci:
    1)       la      dizione      "Tetra-(2,4-di-terz.butilfenil)-4,4
'-difenil-di-fosfonio:   per   polietilene    ad    alta    densita',
polipropilene,  polistirene, policarbonato, ABS e PVC 0,3%. Limite di
migrazione specifica:  18  mg/kg"  e'  sostituita  da:  "Prodotti  di
reazione  del  do-terz.  butilfosfonito  con  bifenile,  ottenuto per
condensazione  del  2,4-di-terz.butilfenolo  con  il  prodotto  della
reazione  di  Friedel  Craft  del  fosforo tricloruro e bifenile: per
polietilene, polipropilene, polistirene, policarbonato,  ABS,  PVC  -
Limite di migrazione specifica: 18 mg/kg".
    2)     Alla     voce:     "tetrakis     (metilen    (3,5-di-terz.
butil-4-idrossi-idrocinnamato)  -  metano-",   vengono   aggiunti   i
seguenti   campi   d'impiego:  "polietilentereftalato  e  polistirolo
antiurto".
    3) La voce "Esteri di acidi grassi con  poliglicerolo  per  films
estensibili di PVC destinati al contatto con gli alimenti del tipo I,
in  quantita'  massima  del  2% nella materia plastica" e' sostituita
dalla seguente: "Esteri di acidi grassi con poliglicerolo, per  films
estensibili  di  PVC  (limitatamente  agli  alimenti  per  i quali e'
prevista la prova con i simulanti A e B) e di  poliolefine  destinati
al  contatto  con  gli  alimenti (con esclusione degli alimenti per i
quali e' prevista la prova con il simulante C)".
  3. Nell'allegato II, sezione 2, parte B - Additivi  per  elastomeri
del   decreto   ministeriale   21   marzo   1973   e  sue  successive
modificazioni, vengono inserite le seguenti voci:
   1) Prodotto di reazione del 4-metilfenolo con di-ciclopentadiene e
successiva alchilazione con isobutile; non per alimenti per  i  quali
e'  prevista  la  prova  con  il  simulante  D.  Limite di migrazione
specifica 30 ppm.
   2)  2,4-bis-(ottil-tio-metil)-6-metilfenolo,  con  esclusione   di
elastomeri  destinati  al  contatto  con  alimenti  grassi. Limite di
migrazione specifica 6 ppm.
   3) Cloruro stannoso, alla dose dello 0,6%.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui' pubblicato e stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -  L'art.  3 del D.Lgs. n. 108/1992 sostituisce l'art. 3
          del D.P.R.   23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione  della
          direttiva  CEE  n.  76/893  relativa  ai  materiali  e agli
          oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti
          alimentari), con il seguente:
             "Art.  3.  -  1. Con decreti del Ministro della sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
             2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di
          gomma,  di  cellulosa,  di  carta, di cartone, di vetro, di
          acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica  e  di
          banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti
          ministeriali  21  marzo  1973,  3 agosto 1974, 13 settembre
          1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno  1981,  18
          febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n.  243.
             3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
             4.   Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi   o   con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni  a  lire
          quindicimilioni".
             - Il  D.M.  21  marzo  1973  ha  dettato  la  disciplina
          igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
          venire  in  contatto  con  le  sostanze  alimentari  o  con
          sostanze d'uso personale  per  quanto  attiene  i  seguenti
          materiali:
               a) materie plastiche;
               b) gomma;
               c) cellulosa rigenerata;
               d) carta e cartone;
               e) vetro;
               f) acciaio inossidabile.
             I   decreti   ministeriali   che   hanno  modificato  ed
          aggiornato il  predetto  D.M.  31  marzo  1973  (prima  del
          presente decreto) sono i seguenti:
              D.M. 3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 227 del 31 agosto 1974;
              D.M. 27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 96 del 10 aprile 1975;
              D.M.  13  settembre  1975,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  272 del 13 ottobre 1975;
              D.M.  18  giugno  1979,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979;
              D.M.   2   dicembre  1980,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980;
              D.M.  25  giugno  1981,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981;
              D.M. 2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 200 del 22 luglio 1982;
              D.M.   20   ottobre  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982;
              D.M. 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 120 del 23 maggio 1985;
              D.M.  7  agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
              D.M. 18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991;
              D.M. 30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
              D.M.  26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993;
              D.M. 15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministerale  possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.