IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  del  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto  il  proprio  decreto in data 25 luglio 1994, con il quale e'
stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni  del  Tesoro
poliennali 8,50% - 1 agosto 1994/1999.
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle condizioni di mercato, di
disporre l'emissione di una seconda tranche dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Tenuto  conto  che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8
agosto 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 107.052 miliardi;
  Tenuto altresi' conto che l'emissione di una  seconda  tranche  dei
buoni   del  Tesoro  poliennali  disposta  con  il  presente  decreto
concorre,  al  netto  dell'importo  dei  titoli   in   scadenza,   al
raggiungimento  del  limite  massimo  di  cui  alla  citata  legge n.
539/1993;
  Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in  particolare,
il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti
in  titoli  di  Stato",  individuati a termini del medesimo articolo,
hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni  del
Tesoro poliennali 8,50%, 1 agosto
1994/1999,  per  un  importo  di  lire  1.500  miliardi  nominali, da
destinare a sottoscrizioni in contanti al  prezzo  di  aggiudicazione
risultante  dalla  procedura di assegnazione prevista dal decreto del
25 luglio 1994 recante l'emissione  della  prima  tranche  dei  buoni
stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1 febbraio e il 1 agosto di ogni
anno.
  In  base  all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio
1994,  citato  nelle  premesse,  al  termine   della   procedura   di
assegnazione  di  cui  al  successivo  art. 2, potra' essere disposta
l'emissione di  una  terza  tranche  dei  buoni,  da  assegnare  agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi  articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento
supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e  il  10
per  cento  dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare
viene determinato nell'importo massimo di lire 150 miliardi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni e modalita'  di  emissione  stabilite
dal  decreto  ministeriale  25 luglio 1994, recante l'emissione della
prima tranche dei buoni stessi, ed, in  particolare,  quelle  di  cui
all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di
reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o di investimenti di
capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 22 agosto 1994 e
termineranno il giorno precedente la  data  di  iscrizione  nel  Gran
libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima
emissione.