IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  porre  in
liquidazione l'Ente nazionale per la cellulosa e  per  la  carta,  al
fine di avviare la riforma dell'intero settore, salvaguardando  nella
massima misura possibile i livelli occupazionali  dell'Ente  e  delle
societa' controllate; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  26  agosto
1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'Ente nazionale  per  la  cellulosa  e  per  la  carta  (ENCC),
costituito  con  legge  13  giugno  1935,  n.  1453,  e'   posto   in
liquidazione e cessa la sua attivita', salvo la gestione  a  stralcio
dei residui attivi e passivi, a  partire  dal  giorno  successivo  al
completamento  dell'esecuzione  del  piano  di  liquidazione  di  cui
all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti. 
  2. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, che  ne  determina  le  funzioni  ed  i
poteri necessari  per  la  redazione  e  l'attuazione  del  piano  di
liquidazione  di  cui  all'articolo  2,  sono  nominati  uno  o  piu'
liquidatori per l'ENCC e per le societa' controllate. 
  3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta  del  commissario  liquidatore,  puo'  disporre  con  propri
decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o piu'  societa'
controllate dall'ENCC, a norma del titolo  V  del  regio  decreto  16
marzo  1942,  n.  267.  Il  provvedimento  di   liquidazione   coatta
amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.