IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di assistenza farmaceutica e di sanita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 agosto 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  della  sanita',  di  concerto con i Ministri del bilancio e
della programmazione economica e del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1 luglio 1994 gli istituti di ricovero e cura  a
carattere  scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico
sono gestiti da commissari straordinari  fino  alla  data  di  nomina
degli  organi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. A
partire dalla stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione
attualmente in carica. L'atto di nomina del commissario straordinario
determina anche il compenso spettante  allo  stesso.  Contestualmente
alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma del
collegio dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.
  2.  La  disposizione  del  comma  1  non si applica al consiglio di
amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova.
  3. Per i dipendenti pubblici la nomina a commissario  straordinario
presso  le  unita'  sanitarie  locali  determina  il  collocamento in
aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa e' utile ai fini
del trattamento di quiescenza e di previdenza  e  dell'anzianita'  di
servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare
il  versamento  dei  relativi  contributi,  comprensivi delle quote a
carico del dipendente, nonche' dei contributi assistenziali calcolati
sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il
rimborso  del  correlativo  onere  alle   unita'   sanitarie   locali
interessate,  le  quali  procedono  al  recupero delle quote a carico
dell'interessato.