IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2328/91 del 15 luglio 1991, che ha codificato il regolamento n. 797/85 e successive modifiche, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 del 21 dicembre 1988, che stabilisce le condizioni di applicazione del regime di aiuto all'estensivizzazione della produzione; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 838/93 del 6 aprile 1993 che modifica il regolamento n. 4115/88 per quanto riguarda, in particolare, il regime sanzionatorio; Visto il proprio regolamento di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1990, n. 34, e successive modifiche, recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuti per l'estensivizzazione delle produzioni agricole; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, in materia di coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 10253 del 15 febbraio 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 34, e' cosi' sostituito: "Art. 8 (Istruttoria delle domande). - 1. Qualora in fase istruttoria, nel corso di un sopralluogo in azienda, venga riscontrata una discordanza, rispetto all'impegno assunto, pari od inferiore al 2% delle unita' di misura della superficie (ettari) o del bestiame (UBA) o del vino (metro cubo, pari a 10 ettolitri) o di altro prodotto (tonnellate), fino ad un massimo di 0,2 di un'unita', il premio rimane fissato con riferimento alle sole unita' accertate. 2. Se l'eccedenza supera i suindicati limiti, ma e' compresa entro il 10% del dichiarato, fino ad un massimo di due unita', l'aiuto viene calcolato sulla base delle sole unita' effettivamente accertate, decurtate, per tutto il periodo d'impegno, a titolo di sanzione, delle unita' risultate in eccedenza. 3. Qualora la parte risultata in eccesso superi il 10% delle unita' dichiarate o le due unita' complessive, la domanda e' respinta. 4. Al termine dell'istruttoria, dopo aver accertato la rispondenza alla normativa vigente dal punto di vista amministrativo dell'impegno sottoscritto dal richiedente e della relativa domanda di aiuto, gli uffici competenti compilano gli elenchi di liquidazione inserendo le aziende aventi diritto al pagamento degli aiuti, e li trasmettono al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in base alle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 797/85 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 93 del 30 marzo 1985. - Il regolamento CEE n. 2328/91 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 218 del 6 agosto 1991. - Il regolamento CEE n. 4115/88 del 21 dicembre 1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 361 del 29 dicembre 1988. - Il regolamento CEE n. 838/93 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 88 dell'8 aprile 1993. - Il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 34 dell'8 febbraio 1990 e' stato pubblicato nel supplemento n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1990. - La legge 16 aprile 1987, n. 183, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.