IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  CEE  del Consiglio n. 2328/91 del 15 luglio
1991, che  ha  codificato  il  regolamento  n.  797/85  e  successive
modifiche,   concernente   il   miglioramento  dell'efficienza  delle
strutture agrarie;
  Visto il regolamento  CEE  della  Commissione  n.  4115/88  del  21
dicembre  1988,  che  stabilisce  le  condizioni  di applicazione del
regime di aiuto all'estensivizzazione della produzione;
  Visto il regolamento CEE della Commissione n. 838/93 del  6  aprile
1993  che  modifica il regolamento n. 4115/88 per quanto riguarda, in
particolare, il regime sanzionatorio;
  Visto il proprio regolamento di  cui  al  decreto  ministeriale  19
febbraio 1990, n. 34, e successive modifiche, recante disposizioni di
adattamento   alla   realta'   nazionale  del  regime  di  aiuti  per
l'estensivizzazione delle produzioni agricole;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, in materia di  coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 10253 del 15 febbraio 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'art. 8 del decreto ministeriale 8 febbraio  1990,  n.  34,  e'
cosi' sostituito:
  "Art.   8  (Istruttoria  delle  domande).  -  1.  Qualora  in  fase
istruttoria,  nel  corso  di  un  sopralluogo   in   azienda,   venga
riscontrata  una  discordanza,  rispetto all'impegno assunto, pari od
inferiore al 2% delle unita' di misura della  superficie  (ettari)  o
del  bestiame (UBA) o del vino (metro cubo, pari a 10 ettolitri) o di
altro prodotto (tonnellate), fino ad un massimo di 0,2 di  un'unita',
il premio rimane fissato con riferimento alle sole unita' accertate.
   2. Se l'eccedenza supera i suindicati limiti, ma e' compresa entro
il  10%  del  dichiarato,  fino  ad un massimo di due unita', l'aiuto
viene  calcolato  sulla  base  delle   sole   unita'   effettivamente
accertate,  decurtate,  per  tutto  il periodo d'impegno, a titolo di
sanzione, delle unita' risultate in eccedenza.
   3. Qualora la parte risultata  in  eccesso  superi  il  10%  delle
unita'  dichiarate  o  le  due  unita'  complessive,  la  domanda  e'
respinta.
   4. Al termine dell'istruttoria, dopo aver accertato la rispondenza
alla normativa vigente dal punto di vista amministrativo dell'impegno
sottoscritto dal richiedente e della relativa domanda di  aiuto,  gli
uffici  competenti compilano gli elenchi di liquidazione inserendo le
aziende aventi diritto al pagamento degli aiuti, e li trasmettono  al
Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari e forestali, in base
alle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il regolamento CEE n. 797/85 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee n. L 93 del 30
          marzo 1985.
             - Il regolamento CEE  n.  2328/91  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 218
          del 6 agosto 1991.
             - Il regolamento CEE n. 4115/88 del 21 dicembre 1988  e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
          europee n. L 361 del 29 dicembre 1988.
             - Il regolamento CEE n. 838/93 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L  88  dell'8
          aprile 1993.
             -  Il  regolamento  di cui al decreto ministeriale n. 34
          dell'8 febbraio 1990 e' stato pubblicato nel supplemento n.
          14 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1990.
             - La legge 16 aprile 1987, n. 183, e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere. Essi debbono essere comunicati al
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro
          emanazione.    Il  comma 4 dello stesso articolo stabilisce
          che   gli   anzidetti   regolamenti   debbano   recare   la
          denominazione   di  "regolamento",  siano  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  Conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.