IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  conformare  la
disciplina  in  materia di bilanci delle imprese operanti nei settori
dell'editoria e della radiodiffusione alle normative  comunitarie  di
cui  al  decreto  legislativo  9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare
altresi'   al   Garante   per   la   radiodiffusione   e   l'editoria
l'acquisizione  di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio
delle  funzioni  istituzionali,  uniformando  i  flussi   informativi
provenienti  dagli  operatori  del settore editoriale e da quelli del
settore radiotelevisivo;
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
garantire  l'ulteriore  prosecuzione  dell'esercizio  degli  impianti
televisivi e sonori, in  ambito  locale,  da  parte  delle  emittenti
autorizzate;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 agosto 1994;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
             Informazioni dovute all'Ufficio del Garante
                 per la radiodiffusione e l'editoria
  1.  Il  Garante  per  la radiodiffusione e l'editoria determina con
propri provvedimenti da pubblicarsi nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana, stabilendo altresi' le modalita' e i termini di
comunicazione, i  dati  contabili  ed  extra  contabili,  nonche'  le
notizie  che  i  soggetti  di  cui  agli articoli 11, commi secondo e
quarto, 12, 18, commi primo, secondo e  terzo,  e  19,  comma  primo,
della  legge  5  agosto  1981,  n. 416, all'articolo 11 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni,  agli
articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6,
comma  3,  del  decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.  422,  sono  tenuti  a
trasmettere al suo Ufficio, nonche' i dati che devono formare oggetto
di  comunicazione  da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della
legge 25 febbraio 1987, n.  67, e 11-bis del decreto-legge 27  agosto
1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422. Le fondazioni, gli  enti  morali,  le  associazioni,  i
gruppi  di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo
di lucro, le imprese individuali,  che  siano  editrici  di  un  solo
periodico  che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un
solo periodico distribuito in un'unica area  geografica  provinciale,
ovvero  di piu' periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i
ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino piu' del 20 per
cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una
sola concessione per la radiodiffusione in ambito  locale,  sonora  o
televisiva,  sono  tenuti  ad  inviare  annualmente al Garante per la
radiodiffusione  e  l'editoria  una  comunicazione  unica,  su  carta
semplice,  recante i seguenti dati: a) denominazione e codice fiscale
della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o  dell'associazione,  o
del   sindacato,  ovvero  ragione  sociale  e  codice  fiscale  della
cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del
rispettivo legale  rappresentante;  b)  nome  e  codice  fiscale  del
titolare  dell'impresa individuale, nonche' eventuale ditta da questi
usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile; c) sede legale;
 d) elenco e  tiratura  dei  periodici  editi,  con  indicazione  del
soggetto   proprietario   delle   testate   se  diverso  dall'editore
dichiarante,  ovvero   nome   dell'emittente   gestita;   e)   numero
complessivo  dei  dipendenti  e  dei  giornalisti  dipendenti a tempo
pieno; f) contributi  pubblici,  ricavi  da  vendite,  abbonamenti  e
pubblicita'.
  2.  Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti
e documenti ai soggetti di  cui  al  comma  1,  fissando  i  relativi
termini,  i  dati  ivi  previsti sono stabiliti dal Garante medesimo,
anche avuto riguardo alle voci  di  stato  patrimoniale  e  di  conto
economico  di  cui  agli  articoli 2424 e seguenti del codice civile,
tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
  3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei
confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127,  dell'articolo  1,  comma
ottavo,   della   legge  5  agosto  1981,  n.  416,  come  sostituito
dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e  dell'articolo
37  della  legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di cui al
comma 1.
  4. In sede  di  prima  applicazione,  i  provvedimenti  di  cui  al
presente  articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.