Con decreto ministeriale 5 agosto 1994:
    1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Edilgori precompressi, con sede in Terni e  unita'  di  Orte
(Viterbo), per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 26
aprile 1994;
    2) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n.  236/93  e  alle
condizioni  ivi  previste - lavoratori interessati pari o inferiori a
cento - e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 12 aprile  1993,  in
favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Orlandi  Sicca  (Gruppo  Fiat), con sede in Vittorio Veneto
(Treviso) e unita' di Vittorio Veneto (Treviso), per il  periodo  dal
12 aprile 1994 all'11 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 7 aprile 1994 con decorrenza 12
aprile 1994;
    3) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale  per  fallimento,  disposta  con  decreto
ministeriale del 14 settembre 1993 con effetto dal 18 marzo 1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  Ditta  Bonesi Ettore, con sede in Milano e unita' di Milano, per il
periodo dal 18 marzo 1994 al 17 settembre 1994.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91 - Sentenza tribunale del 18
marzo 1993, n. 57046.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Officina meccanica Domaso -  O.M.D.,  con  sede  in  Como  e
unita'  di  Domaso (Como), per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12
marzo 1994.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1993 con decorrenza  13
settembre 1993;
    5) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Altan prefabbricati, con sede in San Quirino  (Pordenone)  e
unita'   di  Ramuscello-S.  Quirino-Sedegliano  (Pordenone),  per  il
periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 18
ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
  S.p.a.  Altan  prefabbricati, con sede in San Quirino (Pordenone) e
unita'  di  Ramuscello-S.  Quirino-Sedegliano  (Pordenone),  per   il
periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 18
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. E.O.I., con sede in  Milano  e  unita'  di  Milano,  per  il
periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 13
dicembre 1993;
    8) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Omba  torni  verticali (Gruppo Mandelli), con sede in Busto
Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per  il  periodo
dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 28 gennaio 1994 con decorrenza 31
gennaio 1994.
   Contributo addizionale: no - Amministrazione straordinaria  dal  6
aprile 1994;
    9) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Matherson Selig, con sede in Presezzo (Bergamo) e unita'  di
Presezzo  (Bergamo),  per  il  periodo  dal 1 marzo 1994 al 31 agosto
1994.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1994 con decorrenza 1 marzo
1994;
    10)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Grissin Bon, con sede in S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)  e
unita'  di  S.  Ilario  d'Enza  (Reggio Emilia), per il periodo dal 3
gennaio 1994 al 2 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza  3
gennaio 1994;
    11)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Acciaierie San Marco, con sede in Bologna, unita' di Brescia
e Loreo (Rovigo), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 3
gennaio 1994;
    12)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Sipe, con sede in  Vicenza  e  unita'  di  Vicenza,  per  il
periodo dal 28 marzo 1994 al 27 settembre 1994.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 15 marzo 1994 con decorrenza 28
marzo 1994;
    13)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Cantiere navale Ferrari, con sede in La Spezia e  unita'  di
La Spezia, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1994 con decorrenza 10
gennaio 1994;
    14)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Mandelli 2 (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane, zona
industriale  Pianodardine  (Avellino)  e unita' di Montefredane, zona
industriale Pianodardine (Avellino), per il periodo dal  21  dicembre
1993 al 1 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 2
novembre 1993.
   Contributo addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal  15
marzo 1994.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    15)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Hitec Campania (Gruppo Mandelli), con sede  in  Montefredane
(Avellino) e unita' di Montefredane (Avellino), per il periodo dal 21
dicembre 1993 al 14 marzo 1994.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 2
novembre 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    16)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Innse  macchine  utensili,  con sede in Brescia e unita' di
Brescia, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 10
gennaio 1994.
   Contributo  addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal 15
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    17)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Romana calcestruzzi, con sede in Roma e unita' di Rieti, per
il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.
   Comitato tecnico del 19 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  2  marzo 1994 con decorrenza 7
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 5 agosto 1994:
    1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Ceramica  nuova D'Agostino, con sede in Salerno e unita' di
Salerno, per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993.
   Comitato tecnico del 21 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza  1
febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
  S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino, con sede in Salerno e  unita'  di
Salerno, per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Comitato tecnico del 21 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 luglio 1993 con decorrenza 6
agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con
decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con  effetto  dal  30  agosto
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Saiag  industria,  con  sede in Cirie' (Torino) e unita' di
Bruino (Torino), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 29 agosto 1994.
   Comitato tecnico del 18 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994  con  decorrenza  1
marzo 1994;
    4)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con
decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 6  gennaio
1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Nuova  Mistral,  con sede in Sermoneta (Latina) e unita' di
Sermoneta (Latina), per il periodo dall'11 agosto 1993 al 31 dicembre
1993.
   Comitato tecnico del 21 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993  con  decorrenza
11 agosto 1993;
    5)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 7 giugno 1993,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Manifattura di Ferno, con sede in Ferno (Varese) e unita' di
Ferno (Varese), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.
   Comitato tecnico del 18 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con  decorrenza  7
dicembre 1993.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
20 giugno 1994, n. 15383/4;
    6) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 20 settembre 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  Ditta A.S.E.T. Apparecchiature strumenti elettromeccanici, con sede
in Volpiano (Torino) e unita' di Volpiano (Torino),  per  il  periodo
dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994.
   Comitato tecnico del 4 maggio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  l'11 aprile 1994 con decorrenza 20
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  di riorganizzazione aziendale, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Ciappazzi, con sede in Terme Vigliatore (Messina)  e  unita'
di  Terme Vigliatore (Messina), per il periodo dal 31 ottobre 1992 al
30 aprile 1993.
   Comitato tecnico del 15 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con  decorrenza  31
ottobre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
15 luglio 1994, n. 15531/3;
    8)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto  ministeriale  del  20  settembre  1993  con  effetto  dall'8
febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a.  C.G.C. - Compagnia generale componenti, con sede in Aprilia
(Latina) e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal  1  ottobre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Comitato tecnico del 21 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 1
ottobre 1993;
    9) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Eutron S., con sede in Latina e unita'  di  Latina,  per  il
periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.
   Comitato tecnico del 21 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  23 marzo 1993 con decorrenza 8
febbraio 1993;
    10) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dall'8  febbraio  1993,  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Eutron  S.,  con  sede in Latina e unita' di Latina, per il
periodo dall'8 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Comitato tecnico del 21 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 8
agosto 1993;
    11)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Nuova Italtec, con sede in Napoli e unita' di  Caivano,  per
il periodo dall'8 giugno 1993 al 7 dicembre 1993.
   Comitato tecnico del 21 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 luglio 1993 con decorrenza 8
giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    12)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del  20  giugno 1994 con effetto dal 6 ottobre 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Viberti veicoli industriali, con sede in Nichelino  (Torino)
e unita' di Nichelino (Torino), per il periodo dal 6 aprile 1994 al 5
luglio 1994.
   Comitato tecnico del 12 maggio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  31 marzo 1994 con decorrenza 6
aprile 1994;
    13)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Marelli motori, con sede in Sesto  S.  Giovanni  (Milano)  e
unita'  di  Arzignano  (Vicenza), filiali nazionali Sesto S. Giovanni
(Milano), per il periodo dal 19 luglio 1993 al 19 gennaio 1994.
   Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con  decorrenza  19
luglio 1993.
   Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
18 marzo 1994, n. 14397/6;
    14)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal  19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
  S.r.l.  Marelli  motori,  con  sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e
unita' di Arzignano (Vicenza), filiali nazionali  Sesto  S.  Giovanni
(Milano), per il periodo dal 20 gennaio 1994 al 19 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 28 gennaio 1994 con decorrenza 20
gennaio 1994.
   Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
26 aprile 1994, n. 14748/7;
    15) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 28 luglio 1994, con effetto dal 30 novembre 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Vibac, con  sede  in  Ticineto  (Alessandria)  e  unita'  di
Ticineto  (Alessandria),  per  il  periodo  dal  30 maggio 1994 al 30
settembre 1994.
   Comitato tecnico del 27 giugno 1994.
   Istanza aziendale presenta il 25 maggio  1994  con  decorrenza  30
maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    16) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 5 maggio 1994, con effetto dal 23  agosto  1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  E.B.S.  (Gruppo  Sogepas),  con  sede in Torino e unita' di
Caselette (Torino), per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22  agosto
1994.
   Comitato tecnico del 7 aprile 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 marzo 1994 con decorrenza 23
febbraio 1994;
    17) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 26 aprile 1994, con effetto dal 20  settembre  1993,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Valditerra  lavori  ferroviari,  con  sede  in  Novi Ligure
(Alessandria) e unita' di Novi Ligure (Alessandria), per  il  periodo
dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994.
   Comitato tecnico del 28 marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 19 marzo 1994 con decorrenza 20
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    18)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del  5  maggio 1994, con effetto dal 23 agosto 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Ostaf (Gruppo Sogepas), con  sede  in  Torino  e  unita'  di
Pianezza e Caselette (Torino), per il periodo dal 23 febbraio 1994 al
22 agosto 1994.
   Comitato tecnico del 7 aprile 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 marzo 1994 con decorrenza 23
febbraio 1994;
    19) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 5 maggio 1994, con effetto dal 23  agosto  1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Alfa stamp (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unita' di
Caselette (Torino), per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22  agosto
1994.
   Comitato tecnico del 7 aprile 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 marzo 1994 con decorrenza 23
febbraio 1994;
    20) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto  ministeriale del 26 aprile 1994, con effetto dall'11 ottobre
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. La grandaconfezioni, con sede in Cortemilia (Cuneo) e unita'
di Cuneo, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 29 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con  decorrenza  11
aprile 1994;
    21)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale del 1 luglio 1994, con effetto dal 20 settembre 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Ar.  Fer., con sede in Alessandria e unita' di Alessandria,
per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994.
   Comitato tecnico del 31 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1994  con  decorrenza  20
marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    22) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 18 ottobre 1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Carlo  Monni - Elettromeccanica automazioni strumentazioni,
con sede in Pula (Cagliari) e unita' di Enichem Assemini  (Cagliari),
Macchiareddu (Cagliari), zona industriale Portovesme (Cagliari), zona
industriale  Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 18 aprile 1994 al
17 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 19 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con  decorrenza  18
aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    23) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 18 ottobre 1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  Ditta  Carlo  Monni  - Elettromeccanica automazione strumentazione,
con sede in Pula (Cagliari) e unita' di Enichem Assemini  (Cagliari),
zona industriale di Sarroch (Cagliari), zona industriale Macchiareddu
(Cagliari),  zona  industriale  Portovesme (Cagliari), per il periodo
dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 19 maggio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 18
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    24)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale del 10 maggio 1994, con effetto dal 1 settembre 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Co.Ri.Me., con sede in Martina Franca (Taranto) e unita' di
produzione ed ufficio di Taranto, per il periodo dal 1 marzo 1994  al
27 agosto 1994.
   Comitato tecnico del 20 aprile 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  26 marzo 1994 con decorrenza 1
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    25)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del 20 giugno 1994, con effetto dal 2 novembre 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Caipo engineering system, con sede in Vallemosso  (Vercelli)
e  unita'  di Vallemosso (Vercelli), per il periodo dal 2 maggio 1994
al 1 novembre 1994.
   Comitato tecnico del 19 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994  con  decorrenza  2
maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 5 agosto 1994:
    1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Arsol,  con  sede  in  Roma,  unita'  di  Bari  e Calenzano
(Firenze), per il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993.
   Comitato tecnico del 26 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992  con  decorrenza  7
luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dal 7 luglio 1992 in favore dei  lavoratori  interessati,  dipendenti
dalla ditta:
  S.p.a.  Arsol,  con  sede  in  Roma,  unita'  di  Bari  e Calenzano
(Firenze), per il periodo dal 7 gennaio 1993 al 19 febbraio 1993.
   Comitato tecnico del 26 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza  7
gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con
decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 7 giugno 1993,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Belleli  Montaggi,  con sede in Taranto, unita' di Taranto,
per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.
   Comitato tecnico del 15 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza  7
dicembre 1993;
    4)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con  effetto  dal  4  ottobre
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Vetrotex  Italia,  con  sede in Milano, unita' di Besana in
Brianza (Milano) e uffici di Milano, per il periodo dal 4 aprile 1994
al 3 ottobre 1994.
   Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 31 marzo  1994  con  decorrenza  4
aprile 1994;
    5)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del  18  marzo 1994 con effetto dal 10 novembre 1993 in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Calzaturificio  Canguro,  con  sede  in  Verona,  unita'  di
Verona, per il periodo dal 10 maggio 1994 al 9 novembre 1994.
   Comitato tecnico del 26 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 13 maggio 1994 con decorrenza 10
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. O.Me.Fond., con sede in Casale  d'Elsa  (Siena),  unita'  di
Casale  d'Elsa  (Siena),  per  il  periodo  dal  19 maggio 1993 al 18
novembre 1993.
   Comitato tecnico del 26 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 4 giugno 1993  con  decorrenza  19
maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal  4  ottobre  1993  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Perofil,  con  sede  in  Bergamo, unita' di Bergamo, per il
periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  5 maggio 1994 con decorrenza 4
aprile 1994;
    8) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  A.  e  C. Federici, con sede in Firenze, unita' di Firenze,
per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.
   Comitato tecnico del 26 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1994 con decorrenza 14
febbraio 1994;
    9) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Inka,  con  sede  in  Borgo S. Lorenzo (Firenze), unita' di
Borgo S. Lorenzo (Firenze), per il periodo dal 27 settembre  1993  al
26 marzo 1994.
   Comitato tecnico del 26 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 27
settembre 1993;
    10)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal   27   settembre  1993  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Inka, con sede in Borgo  S.  Lorenzo  (Firenze),  unita'  di
Borgo  S.  Lorenzo  (Firenze), per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26
settembre 1994.
   Comitato tecnico del 26 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con  decorrenza  27
marzo 1994;
    11)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Arti  grafiche  Panetto  e  Petrelli,  con  sede in Spoleto
(Perugia), unita' di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 1 novembre
1993 al 30 aprile 1994.
   Comitato tecnico del 26 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 7 dicembre 1993 con  decorrenza  1
novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    12) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dal 1 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
  S.p.a. Arti grafiche  Panetto  e  Petrelli,  con  sede  in  Spoleto
(Perugia),  unita'  di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 1 maggio
1994 al 31 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 26 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 10 maggio 1994  con  decorrenza  1
maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.