IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del Fondo  per  il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Vista  la  legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per
l'applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura;
  Vista  la  legge  di  bilancio  24  dicembre  1993,  n.  539,   per
l'esercizio 1994, che reca lo stanziamento di lire 17,309.9 miliardi,
sul cap. 7081, per le finalita' ex art. 6, lettera a), della legge n.
153/75;
  Vista  la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro,
vengono assegnate le annualita' 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al
1978, per complessive lire 95 miliardi, recati dall'art.  6,  lettera
a), della sopracitata legge n. 153/75;
  Considerato  che  il soppresso CIPAA ed il CIPE, hanno riconfermato
annualmente le quote gia' attribuite alle  regioni  e  alle  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  come  prime  annualita' dei limiti
d'impegno dal 1974 al  1978,  non  ritenendo  necessario  rivedere  i
criteri  di  riparto  ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art. 4 della
richiamata legge n. 153/75;
  Considerato,  altresi',  che  a  seguito  dell'entrata  in   vigore
dell'art.  33  del  regolamento  CEE  n. 797/85 del Consiglio, del 12
marzo 1985, vanno trasferite le  annualita'  alle  sole  regioni  che
hanno  concesso  il  concorso nel pagamento degli interessi sui mutui
definitivi,  ovvero  abbiano  rilasciato  nulla  osta  entro  il   30
settembre 1985;
  Atteso,  quindi,  che  le  somme  da trasferire alle regioni e alle
province autonome di Trento  e  Bolzano  hanno  come  riferimento  le
annualita'  gia'  assegnate prima della data del 30 settembre 1985 e,
quindi, non piu' suscettibili di modificazione;
  Ritenuta l'opportunita', pertanto, di non sottoporre  ad  ulteriori
deliberazioni  CIPE assegnazioni di annualita' che, comunque, debbono
essere analoghe a quelle  gia'  attribuite  relativamente  ai  limiti
d'impegno dal 1974 al 1978;
  Ritenuto,  infine,  di  dover impegnare le annualita' o le parziali
annualita' 1994, a favore delle regioni e le  province  autonome  che
risulta  abbiano  provveduto  a certificare il concorso nel pagamento
degli interessi sui mutui accesi dagli operatori  agricoli,  entro  i
termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/85;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 17.309.972.000 e' impegnata, a titolo di
annualita'  o  parziali  annualita' 1994, dei limiti d'impegno di cui
all'art. 6, lettera a),  della  legge  n.  153/75,  come  di  seguito
indicato:
Regioni interessate e province autonome             Importi (in lire)
                    -                                       -
Trento                                                 189.406.600
Bolzano                                                395.583.560
Valle d'Aosta                                          147.973.610
Piemonte                                             4.469.875.250
Lombardia                                            3.073.856.140
Emilia-Romagna                                       4.001.051.520
Toscana                                              3.106.678.390
Umbria                                                 113.561.400
Liguria                                                249.548.630
Veneto                                               1.562.436.900
                                                    ______________
                                        Totale. . . 17.309.972.000