L'AUTORITA' PER L'INFORMATICA
                   NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  Visto l'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
prevede  che  gli  obblighi  di  conservazione  e  di  esibizione  di
documenti,  per finalita' amministrative e probatorie, previsti dalla
legislazione vigente, si ritengono soddisfatti  anche  se  realizzati
mediante  supporto  ottico  purche'  le  procedure  utilizzate  siano
conformi a regole tecniche, dettate dall'Autorita' per  l'informatica
nella pubblica amministrazione;
   Viste  le  proposte all'uopo predisposte dagli uffici, consistenti
in:
    a) regole tecniche per l'uso dei supporti ottici ai fini previsti
dal comma 15, art. 2, della legge n. 537/93;
    b) allegato - indicazioni per le procedure conformi  alle  regole
tecniche per l'uso dei supporti ottici ai fini previsti dal comma 15,
art. 2, della legge n. 537/93;
    c)  note esplicative sulle regole tecniche per l'uso dei supporti
ottici ai fini previsti dal comma 15, art. 2, della legge n. 537/93;
  Ritenuto di accogliere le proposte suindicate;
                              Delibera
di dettare, a norma dell'art. 2, comma 15, della  legge  24  dicembre
1993,  n. 537, le regole tecniche di seguito riportate, indicando nel
contempo le procedure conformi alle stesse:
            REGOLE TECNICHE PER L'USO DEI SUPPORTI OTTICI
  1. Sono utilizzabili i CD-R e le tecnologie WORM,  fisicamente  non
riscrivibili:  ablativa,  "alloy  forming",  "bubble  forming",  "dye
polymer", "phase change".
  Limitatamente all'uso di queste tecnologie WORM  non  riscrivibili,
per  la  struttura fisica del supporto ottico si adottano come regole
tecniche dell'Autorita' le seguenti norme ISO:
   ISO 9171 parte 1 e parte 2;
   ISO 10885.
  In mancanza ed in attesa di uno standard specifico per  i  CD-R  e'
ammesso il loro utilizzo purche' conformi alla norma ISO 10149.
  Quando   saranno   disponibili   altre  norme  ISO  che  egualmente
soddisfino le esigenze per l'archiviazione su supporto ottico ai fini
probatori ed amministrativi, l'Autorita' provvedera' ad aggiornare il
presente elenco e ad emanare le relative regole tecniche.
  2. Per la struttura logica dei file, si adottano:
   per i dischi ottici, la norma ISO/DIS 13346, approvata ed in corso
di pubblicazione, da seguire in tutte le sue parti 1,2,3,4,5;
   per i CD-R la norma  ISO/DIS  13490,  approvata  ed  in  corso  di
pubblicazione, e la norma ISO 9660 nei casi in cui e' applicabile.
  3. Per la memorizzazione sul disco dei documenti e per i meccanismi
di lettura, al momento non vi sono norme in proposito, ma e' in corso
il procedimento di approvazione di alcune di esse.
  Fino ad allora si adottano, per analogia, le stesse norme del CCITT
G3 e G4 FAX.
  Per  la  compressione,  si  adotta anche la norma ISO 10918, la cui
parte prima e' pubblicata mentre la parte seconda e' stata  approvata
ed e' in corso di pubblicazione.
  4.  Il  fornitore  del  disco  ottico  deve  indicare, sotto la sua
responsabilita', le condizioni ottimali (temperatura, umidita', ecc.)
per la conservazione fisica, per la stabilita' del supporto e per  la
sua  fruibilita'  (leggibilita'  e riproducibilita') a lungo termine.
L'Amministrazione  deve  assicurarsi  che  tali  condizioni   vengano
rispettate attentamente.
  5.  L'identificazione  univoca  del  singolo  disco fisico, ai fini
della  protezione  contro  l'eventuale  alterazione  dolosa  del  suo
contenuto  e  riscrittura  su  un  altro  disco  ottico,  deve essere
garantita dal fornitore del disco; ogni disco deve quindi  riportare,
in maniera facilmente leggibile e non alterabile:
   il nome, o un identificativo, del fornitore;
   la data di fabbricazione;
   un   codice  identificativo  del  singolo  disco  fisico,  che  il
costruttore deve  garantire  essere  unico,  formato  da  numeri  e/o
lettere dell'alfabeto.
  In  alternativa,  e'  ammessa  l'identificazione del disco mediante
firma autografa del responsabile del  disco  sul  supporto  stesso  e
l'apposizione   di  un  numero  identificativo  la  cui  unicita'  e'
garantita dal responsabile del disco, realizzate con modalita' che le
rendano indelebili.
  Se si  vuole  assicurare  l'appartenenza  del  disco  ad  un  lotto
specifico  della  pubblica  amministrazione,  il  lotto dovra' essere
contraddistinto  da  un  ologramma,  sufficientemente  difficile   da
riprodurre,  posto  sul  disco  con  una tecnica di incollaggio, o di
stampa, che garantisca  contro  la  possibilita'  di  trasferirlo  in
maniera non rilevabile.
  6. Il fornitore del sistema di scrittura/lettura ("drive"), insieme
alle  apparecchiature  fisiche  e  ai relativi programmi di gestione,
dovra' anche fornire e certificare la corretta funzionalita' di uno o
piu' programmi che svolgano complessivamente le seguenti funzioni:
   leggere in  qualunque  momento  qualunque  traccia,  anche  quelle
dichiarate  come  cancellate,  ai  fini  della  protezione  contro le
riscritture parziali sullo stesso disco;
   conoscere in ogni momento il numero delle  tracce  occupate  e  di
quelle  libere,  sia  relativamente  alla parte dati che a quella dei
settori alternativi;
   gestire la cattura dell'immagine nella fase di memorizzazione  con
modalita' che non permettano manomissioni del documento;
   copiare, visualizzare, stampare i documenti archiviati su supporto
ottico con modalita' che non permettano manomissioni del documento.
  Questi  programmi  devono presentare all'utente un'interfaccia auto
esplicativa, che permetta anche ad un utente non abituato di accedere
alle informazioni che essi forniscono.
  Saranno preferiti i sistemi di cattura/scrittura che permettono  di
misurare le capacita' residue di correzione di errore, rese possibili
dai  campi  ECC,  in  modo che il risultato della misura possa essere
assunto come uno degli indici utili alle procedure che definiscono il
momento opportuno per il riversamento su altro supporto.
  7. I contratti  di  fornitura  devono  contenere  clausole  atte  a
garantire  sia  da  parte  del  fornitore  del supporto fisico che di
quello dei sistemi di lettura/scrittura:
    la   disponibilita'   sul   mercato   di  supporti  ottici  e  di
apparecchiature ad essi conformi (sistemi di lettura/ scrittura e  di
gestione fisica) per tre anni;
   la  compatibilita'  tra  sistemi  al  momento del passaggio da uno
obsoleto  ad  un  altro   piu'   avanzato   imposto   dall'evoluzione
tecnologica;
   la  disponibilita'  della  manutenzione e di parti di ricambio per
almeno due anni dopo aver informato l'amministrazione dell'uscita dal
mercato del sistema;
   la disponibilita' di procedure per il riversamento al  momento  in
cui il sistema offerto dal fornitore uscira' dal mercato;
   l'esistenza  sul  mercato di almeno un fornitore alternativo per i
dischi e per i sistemi di lettura/scrittura.
  L'esistenza sul mercato di almeno un fornitore  alternativo  per  i
sistemi di gestione fisica ("juke-box") e' motivo di preferenza.
  8.  Il  contratto  di  fornitura deve anche contenere l'indicazione
delle norme a cui la fornitura si deve conformare e la  richiesta  di
produrre  adeguata  certificazione di conformita' emessa da un centro
europeo  riconosciuto.  Tale  certificazione  puo'  tuttavia   essere
sostituita  da  un'autodichiarazione  in  cui  il fornitore, sotto la
propria    responsabilita',    dichiara    la    conformita'    delle
apparecchiature fornite alle norme citate nel contratto.
  9.  Saranno  regolati  con  provvedimenti  successivi  gli  aspetti
relativi:
   all'archiviazione dei documenti che presentano colori;
   all'archiviazione dei documenti redatti in forma elettronica;
   all'uso della crittografia;
   alla produzione e alla conservazione delle relative chiavi;
   all'uso dei meccanismi di firma elettronica;
   alla produzione e alla pubblicita' delle relative chiavi;
   al modo di trattare i formati non A4;
   alla trasmissione via rete del documento da esibire;
   a tempi e modalita' di riversamento su altri supporti.
  10. Regole tecniche da definire in funzione  dell'emanazione  delle
procedure operative.
  Ogni   disco  ottico  deve  contenere  tutte  le  informazioni  che
permettono di facilitare il ritrovamento  dei  documenti  archiviati,
nella  loro  interezza,  anche  a grande distanza di tempo e anche da
persone diverse da quelle che hanno proceduto all'archiviazione.
  Il primo file memorizzato sul disco ottico deve  quindi  contenere,
in  un formato e con le modalita' che saranno precisate con documenti
successivi:
   la data di inizio della registrazione;
   l'identificazione   della   persona   fisica   responsabile    del
riempimento del disco;
   le informazioni generali relative:
    al disco;
    al suo contenuto previsto;
    alle modalita' con cui esso sara' riempito;
    all'uso della compressione;
    all'uso di crittografia;
    all'uso dei programmi di cui al precedente punto 6.
  Per   ogni   file   memorizzato  sul  disco  ottico  devono  essere
introdotti,  con  modalita'  che  saranno  precisate  con   documenti
successivi, i seguenti dati:
   l'identificazione della persona fisica che lo ha immesso;
   la data di archiviazione di quel file;
   eventuali informazioni relative alla crittografia;
   eventuali informazioni relative alla firma elettronica;
   altre informazioni utili al ritrovamento del documento;
   la  somma  ciclica ("checksum") del file contenente il documento e
dei dati aggiuntivi.
  Alla chiusura del disco deve essere garantito che sul disco  stesso
siano  stati  memorizzati,  con  modalita'  che saranno precisate con
documenti successivi, anche i seguenti dati:
   la data di fine dell'archiviazione;
   l'identificazione della persona fisica che lo ha chiuso;
   il contenuto effettivo del disco;
   le informazioni relative agli indici;
   quelle relative alle tracce occupate, a quelle libere e  a  quelle
danneggiate, come rilevate dai programmi previsti al precedente punto
6;
   le altre informazioni utili al ritrovamento dei documenti.
  Allegato  -  Indicazioni  per  le  procedure  conformi  alle regole
tecniche per l'uso dei supporti ottici.
   Roma, 28 luglio 1994
                                                   Il presidente: REY