IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560; Visto l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo modificato dall'art. 36, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1992, n. 129, che ha fissato la misura dell'aggio di vendita dei fiammiferi; Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Considerato che, a termine dello stesso art. 29, occorre disciplinare le condizioni e le modalita' di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria; Decreta: Art. 1. 1. La commercializzazione nel territorio della Repubblica dei fiammiferi provenienti dai Paesi della Comunita' europea e' disciplinata dal presente decreto. 2. La vendita al pubblico dei fiammiferi di cui al comma 1 e' ammessa per tipi e condizionamenti iscritti nella tariffa di vendita al pubblico e deve essere effettuata con i sistemi di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, alle stesse condizioni e modalita' stabilite per i fiammiferi di produzione nazionale e nel rispetto della normativa vigente.