IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;
  Visto l'art. 74 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633, nel testo modificato dall'art. 36, comma 17,
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni ed integrazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Vista  la  legge  13  maggio  1983,  n.  198, sull'adeguamento alla
normativa comunitaria della disciplina  concernente  i  monopoli  del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  maggio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1992, n. 129, che ha  fissato  la  misura
dell'aggio di vendita dei fiammiferi;
  Visto   l'art.  29  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
  Considerato  che,  a  termine  dello  stesso   art.   29,   occorre
disciplinare   le   condizioni   e   le   modalita'  di  applicazione
dell'imposta  di  fabbricazione   sui   fiammiferi   di   provenienza
comunitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  commercializzazione  nel  territorio  della  Repubblica dei
fiammiferi  provenienti  dai  Paesi  della   Comunita'   europea   e'
disciplinata dal presente decreto.
  2.  La  vendita  al  pubblico  dei  fiammiferi di cui al comma 1 e'
ammessa per tipi e condizionamenti iscritti nella tariffa di  vendita
al pubblico e deve essere effettuata con i sistemi di cui all'art. 16
della  legge  22  dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni,
alle stesse condizioni e modalita'  stabilite  per  i  fiammiferi  di
produzione nazionale e nel rispetto della normativa vigente.