IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modifiche, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281,  e  successive  modifiche,
che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 dicembre 1992, n. 508, relativo
all'attuazione della direttiva 90/667 del Consiglio del  27  novembre
1990,  che  stabilisce  le  norme  sanitarie  per  l'eliminazione, la
trasformazione e l'immissione in
commercio di rifiuti di origine animale e la protezione degli  agenti
patogeni  degli  alimenti  per animali di origine animale o a base di
pesce e che modifica la direttiva 90/425 CEE;
  Vista la decisione della Commissione del 27  giugno  n.  94/381  CE
concernente   le   misure   di   protezione   per   quanto   riguarda
l'encefalopatia spongiforme bovina;
  Ritenuto necessario conformarsi alle disposizioni  della  decisione
n. 94/381 CE;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.   E'   vietata  la  somministrazione  ai  ruminanti  di  mangimi
contenenti proteine derivanti da tessuti di mammiferi.
  2. Puo' essere autorizzata  la  somministrazione  ai  ruminanti  di
mangimi   contenenti  proteine  appartenenti  a  specie  diverse  dai
ruminanti   a   condizione   che   nella   fase   di   produzione   e
commercializzazione  dei  mangimi  possa  essere assicurato che detti
alimenti non provengono da tessuti di ruminanti.
  3.  I  produttori  di  mangimi  che  intendono  produrre   alimenti
destinati  ai  ruminanti  contenenti proteine di tessuti di mammiferi
non appartenenti ai ruminanti devono  farne  richiesta  al  Ministero
della  sanita',  allegando  alla domanda la documentazione necessaria
atta a garantire il rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  secondo
comma.
  4.   Il  Ministero  della  sanita'  concede  l'autorizzazione  agli
interessati   e   fissa   le   condizioni    per    la    produzione,
commercializzazione  e  la  somministrazione  dei  mangimi  di cui al
secondo comma previo parere favorevole della Commissione  dell'Unione
europea.