IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, relativo all'attuazione della direttiva 90/667 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione in commercio di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425 CEE; Vista la decisione della Commissione del 27 giugno n. 94/381 CE concernente le misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina; Ritenuto necessario conformarsi alle disposizioni della decisione n. 94/381 CE; Ordina: Art. 1. 1. E' vietata la somministrazione ai ruminanti di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti di mammiferi. 2. Puo' essere autorizzata la somministrazione ai ruminanti di mangimi contenenti proteine appartenenti a specie diverse dai ruminanti a condizione che nella fase di produzione e commercializzazione dei mangimi possa essere assicurato che detti alimenti non provengono da tessuti di ruminanti. 3. I produttori di mangimi che intendono produrre alimenti destinati ai ruminanti contenenti proteine di tessuti di mammiferi non appartenenti ai ruminanti devono farne richiesta al Ministero della sanita', allegando alla domanda la documentazione necessaria atta a garantire il rispetto delle condizioni di cui al secondo comma. 4. Il Ministero della sanita' concede l'autorizzazione agli interessati e fissa le condizioni per la produzione, commercializzazione e la somministrazione dei mangimi di cui al secondo comma previo parere favorevole della Commissione dell'Unione europea.