IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
                         E DELLA NAVIGAZIONE 
 
  Visti gli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1971, n.  50,  e
successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto; 
  Ritenuta la necessita' di stabilire i limiti entro i  quali  coloro
che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il
traffico sia per la pesca, o  per  la  navigazione  interna,  possono
comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto; 
  Visti gli articoli 90, 123 e  134  del  codice  della  navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
  Visti gli articoli 248, 249, 250, 252, 255 e 258 del regolamento 
  navigazione  marittima  e  41  del  regolamento  della  navigazione
  interna; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
  400; 
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  467/94   espresso
  nell'adunanza generale del 28 aprile 1994; 
  Vista la comunicazione inviata  al  Presidente  del  Consiglio  dei
  Ministri con nota n. 01987 del 7 luglio 1994; 
                A D O T T A il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo
  o  della  navigazione  interna  e  sono  muniti  di   libretto   di
  navigazione in regolare corso di validita',  possono  comandare  le
  unita' da diporto nei limiti appresso indicati: 
a) Navi da diporto: 
   1) capitano superiore di lungo corso e capitano di lungo corso; 
   2) aspirante capitano di lungo corso; 
   3) padrone marittimo; 
   4) marinaio autorizzato al traffico e alla pesca. 
b) Imbarcazioni da diporto a motore abilitate alla navigazione  senza
   alcun limite di distanza dalla costa: 
   1)  tutti  coloro  che  sono  in  possesso  di  uno   dei   titoli
   professionali indicati al punto a); 
   2) capo barca per il traffico nello Stato; 
c) Imbarcazioni da diporto a motore abilitate alla navigazione  entro
   6 miglia dalla costa: 
   1)  tutti  coloro  che  sono  in  possesso  di  uno   dei   titoli
   professionali indicati nei punti a) e b); 
   2) capobarca per il traffico locale e per la pesca costiera; 
   3) capitano della navigazione interna; 
   4) capo timoniere della navigazione interna; 
   5) capobarca della navigazione interna; 
   6) conduttore di motoscafi per le acque interne; 
   7) timoniere della navigazione interna; 
   8) pilota motorista della navigazione interna. 
 
          AVVERTENZA:
Il testo delle   note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
- Il testo degli  articoli  19  e  20  della  legge  n. 50/1971 e' il
          seguente:
"Art. 19 (come modificato dall'art. 16 della legge 26 aprile 1986, n.
          193,  e  dall'art.  2  del  D.L.  16  giugno  1994, n. 378,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
          n.  498). - Al di fuori dei casi previsti dall'art. 18, non
          si  possono  comandare  o  condurre  natanti o imbarcazioni
          dotati  di  motori aventi caratteristiche analoghe a quelle
          indicate  al  primo  comma  dell'art.  18 o navi da diporto
          senza aver conseguito la prescritta abilitazione.
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia
          per  il  traffico  sia  per  la pesca, o per la navigazione
          interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da
          diporto,  nei  limiti  stabiliti  con  decreto del Ministro
          della   marina  mercantile,  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro dei trasporti.
Coloro che sono  in possesso di un titolo professionale marittimo per
          la  condotta  di  motori a combustione interna o a scoppio,
          sono  abilitati  alla conduzione di motori installati sulle
          imbarcazioni da diporto, qualunque ne sia la potenza.
Coloro che sono in possesso almeno del titolo professionale marittimo
          di   motorista   abilitato   possono   condurre   motori  a
          conbustione  interna  o a scoppio, installati sulle navi da
          diporto".
"Art. 20 (come  da  ultimo  sostituito  dall'art.  17  della legge 26
          aprile 1986, n. 193, poi modificato dall'art. 2 del D.L. 16
          giugno  1994,  n. 378, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  8  agosto  1994,  n.  498).  - Fermo restando quanto
          stabilito   dall'art.   18   della   presente   legge,   le
          abilitazioni  al comando delle imbarcazioni da diporto sono
          rilasciate per:
a) imbarcazioni   a  vela  con  o  senza  motore  ausiliario  per  la
          navigazione entro sei miglia dalla costa;
b) imbarcazioni   a  vela  con  o  senza  motore  ausiliario  per  la
          navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;
c) imbarcazioni  a  motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a
          25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
d) imbarcazioni  a  motere con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a
          25  cavalli  per  la  navigazione  senza  alcun  limite  di
          distanza dalla costa.
Per il comando  e la condotta di natanti da diporto a vela con motore
          ausiliario   avente   caratteristiche   analoghe  a  quelle
          indicate  al primo comma dell'art. 18 della presente legge,
          nonche'  per  il  comando e la condotta di motovelieri e di
          natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a
          quelle  sopra  indicate,  le  abilitazioni sono le stesse e
          vengono  conseguite  con le medesime modalita' previste per
          le  imbarcazioni  a  vela con motore ausiliario e a motore,
          abilitate alla navigazione entro 6 miglia di distanza dalla
          costa.
Per il comando   e   la   condotta   di  motovelieri  abilitati  alla
          navigazione  senza  alcun  limite  le  abilitazioni sono le
          stesse  e  vengono  conseguite  con  le  medesime modalita'
          previste  per  le imbarcazioni a vela con motore ausiliario
          abilitate senza alcun limite.
Per il comando  delle  navi  da  diporto e per la condotta dei motori
          delle   imbarcazioni   da   diporto  e'  prevista  apposita
          abilitazione.
L'abilitazione  per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per
          il   comando   di  imbarcazioni  a  motore  possono  essere
          conseguite,  congiuntamente,  qualora  riguardino lo stesso
          tipo  di  navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto
          sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.
La composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita'
          di  svolgimento  degli  esami  per  il  conseguimento delle
          abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma
          del  presente  articolo  sono  stabiliti dal Ministro della
          marina mercantile.
I programmi  e  le  modalita'  di  svolgimento  degli  esami  per  il
          conseguimento  delle abilitazioni previste dalle lettere a)
          e  c)  del primo comma del presente articolo sono stabiliti
          dal  Ministro  della  marina mercantile, di concerto con il
          Ministro dei trasporti".
- Si riporta  il  testo degli articoli 90, 123 e 134 del codice della
          navigazione:
"Art. 90 (Licenze  e  registro dei piloti). - I piloti sono provvisti
          di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono
          iscritti in uno speciale registro".
"Art. 123 (Titoli  professionali  del  personale  marittimo). - Per i
          servizi di coperta i titoli professionali sono:
               a) capitano superiore di lungo corso;
               b) capitano di lungo corso;
               c) aspirante capitano di lungo corso;
               d) allievo capitano di lungo corso;
               e) padrone marittimo;
               f) marinaio autorizzato;
               g) capo barca;
               h) conduttore.
             Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
               a) capitano superiore di macchina;
               b) capitano di macchina;
               c) aspirante capitano di macchina;
               d) allievo capitano di macchina;
               e) meccanico navale;
               f) fuochista autorizzato;
               g) motorista abilitato;
               h) marinaio motorista.
             Per  gli  altri  servizi di bordo i titoli professionali
          sono:
               a) medico di bordo;
               b) marconista.
             I  requisiti  per il conseguimento dei titoli e i limiti
          dell'abilitazione  professionale  propria  a ciascun titolo
          sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma
          dal  regolamento  e  per  i titoli di cui al terzo comma da
          leggi e regolamenti speciali.
             Il  regolamento  determina  le altre qualifiche relative
          all'esercizio   della  professione  marittima  e  prescrive
          altresi'  i requisiti per la specializzazione del personale
          di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.
             I   limiti   delle  abilitazioni  professionali  per  il
          personale  addetto  ai  servizi portuali e per il personale
          tecnico   delle   costruzioni  navali  sono  stabiliti  dal
          regolamento".
             "Art.  134 (Titoli professionali del personale). - Per i
          servizi di coperta i titoli professionali sono:
               a) capitano;
               b) capo timoniere;
               c) capo barca;
               d) conduttore di motoscafi;
               e) barcaiolo abilitato.
             Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
               a) macchinista;
               b) motorista.
             Coloro  che  sono  in  possesso  dei  titoli di cui alle
          lettere  a),  b),  d)  del primo comma e a), b) del secondo
          comma  possono  essere autorizzati con apposita annotazione
          sul  documento  di abilitazione a prestare servizio su navi
          addette  a  servizi  pubblici  di  linea o di rimorchio o a
          servizi di trasporto di personale per conto di terzi.
             I  requisiti  per  il conseguimento dei titoli, i limiti
          dell'abilitazione  professionale propria a ciascun titolo e
          le modalita' del rilascio sono stabiliti dal regolamento.
             Il  Ministro  per  le  comunicazioni  in  relazione alle
          caratteristiche   e   alle  esigenze  dei  trasporti,  puo'
          determinare  altre  qualifiche relative all'esercizio della
          navigazione   interna,   stabilendo   le  condizioni  e  le
          modalita'   per   il   conseguimento  dei  relativi  titoli
          professionali.
             I limiti per le abilitazioni professionali del personale
          addetto  ai  servizi  portuali  sono  stabiliti  da leggi o
          regolamenti speciali".
             -  Il testo degli articoli 248, 249, 250, 252, 255 e 258
          del regolamento per la navigazione marittima, approvato con
          D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e' il seguente:
             "Art.  248  (Capitano  di lungo corso). - Il capitano di
          lungo  corso  puo' assumere il comando di navi di qualsiasi
          stazza  e  velocita'  e  per  qualsiasi  destinazione salvo
          quanto dispone il secondo comma del seguente articolo.
             Per  conseguire  il  titolo  di  capitano di lungo corso
          occorrono i seguenti requisiti:
              1) avere compiuto i ventiquattro anni di eta';
              2)  possedere  il titolo di aspirante capitano di lungo
          corso;
              3)  avere  effettuato  complessivamente quattro anni di
          navigazione  in servizio di coperta, di cui uno fuori dello
          Stretto di Gibilterra o del Canale si Suez;
              4)  avere  sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame
          secondo  i  programmi  stabiliti dal Ministro per la marina
          mercantile.
             Gli  ufficiali  di  vascello,  provenienti  dal servizio
          permanente,  iscritti  nei  ruoli  della  marina  militare,
          possono  conseguire  il  titolo di capitano di lungo corso,
          qualora   abbiano   compiuto   un   periodo   di  effettiva
          navigazione  su  navi  militari  o mercantili pari a quello
          stabilito  al n. 3 del precedente comma e superino apposito
          esame secondo gli speciali programmi, stabiliti con decreto
          del  Ministro  per  la  marina  mercantile  di concerto con
          quello della difesa, su materie attinenti all'utilizzazione
          commerciale    della    nave    comprese    nei   programmi
          d'insegnamento  degli  istituti  tecnici  nautici  e non in
          quelli  dell'accademia  navale.  La cancellazione dai ruoli
          della  marina  militare  comporta  la  perdita  del  titolo
          professionale di capitano di lungo corso".
             "Art.  249  (Capitano  superiore  di  lungo  corso). - I
          capitani  di lungo corso, che abbiano effettuato dieci anni
          di navigazione in servizio di coperta dopo il conseguimento
          della  patente, dei quali almeno tre al comando di navi non
          inferiori  a tremila tonnellate di stazza lorda, acquistano
          il titolo di capitano superiore di lungo corso.
             Al  capitano  superiore  di  lungo corso e' riservato il
          comando  di  navi  da  passeggeri  di  stazza  lorda  dalle
          quindicimila  alle  ventimila  tonnellate,  cha abbiano una
          velocita'  superiore alle venticinque miglia all'ora e navi
          da  passeggeri  di  stazza  lorda  superiore alle ventimila
          tonnellate.
             Gli  ufficiali  superiori  di  vascello, provenienti dal
          servizio   permanente,  iscritti  nei  ruoli  della  marina
          militare,   possono   conseguire   il  titolo  di  capitano
          superiore  di  lungo  corso  qualora  abbiano  compiuto  un
          periodo   di  effettiva  navigazione  su  navi  militari  o
          mercantili  pari  a  quello  stabilito  dal primo comma del
          presente  articolo  ed  abbiano  effettuato  il  periodo di
          comando  previsto  dallo stesso comma su navi non inferiori
          ad 850 tonnellate di dislocamento.
             La   cancellazione   dai  ruoli  della  marina  militare
          comporta  la  perdita  del titolo professionale di capitano
          superiore di lungo corso.
             Qualora  esigenze  della  navigazione  lo richiedano, il
          comando  delle  navi  di  cui al secondo comma del presente
          articolo puo' essere affidato a capitani di lungo corso".
             "Art.  250  (Aspirante  capitano  di lungo corso). - Per
          conseguire  il  titolo di aspirante capitano di lungo corso
          occorrono i seguenti requisiti:
              1) avere compiuto ventuno anni di eta';
              2)  possedere  il  titolo  di allievo capitano di lungo
          corso;
              3)  avere  effettuato  diciotto  mesi di navigazione in
          servizio di coperta dei quali almeno sei come allievo;
              4)  avere  frequentato  con  esito  favorevole, dopo il
          compimento   del   tirocinio   di  navigazione  di  cui  al
          precedente  n.  3),  un  corso di addestramento all'uso del
          radar presso istituti specializzati a tal fine riconosciuti
          idonei  con decreto del Ministro per la marina mercantile e
          il  funzionamento  dei quali e' sottoposto al controllo del
          Ministero;
              5)  avere  sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame
          secondo  i programmi stabiliti con decreto del Ministro per
          la marina mercantile.
             L'aspirante capitano di lungo corso puo':
              1) imbarcare:
                a)   come  primo  ufficiale  su  navi  da  carico  di
          qualsiasi tonnellaggio per viaggi nel Mediterraneo, nel Mar
          Nero,  nel  mar  d'Azov,  nel  mar  Rosso,  lungo  le coste
          dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico, fino a
          Bombay,  lungo le coste africane, lungo le coste atlantiche
          europee, comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e
          nel mar Baltico;
                b)  come  secondo ufficiale su navi da passeggeri per
          viaggi  nel  Mediterraneo e su navi da carico per qualsiasi
          destinazione;
                c)  come  ufficiale  su  navi  da pesca per qualsiasi
          destinazione;
              2) assumere il comando:
                a)   di  navi  da  passeggeri  di  stazza  lorda  non
          superiore  a 1000 tonnellate per viaggi nel Mediterraneo, e
          di  navi  da  carico  di  stazza lorda non superiore a 4000
          tonnellate,  entro  i  limiti geografici di cui al punto 1)
          a),  purche' abbia effettuato complessivamente quattro anni
          di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno in
          qualita' di primo ufficiale;
                b)  di  navi  adibite  alla pesca di stazza lorda non
          superiore  a  4000  tonnellate,  nel  Mediterraneo, nel mar
          Nero,  nel  mar  d'Azov,  nel  mar  Rosso,  lungo  le coste
          dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico, fino a
          Bonbay,  lungo  le  coste africane, comprese le isole a non
          piu'  di  300  miglia dalla costa, purche' abbia effettuato
          almeno  tre  anni di navigazione in servizio di coperta, di
          cui  almeno  uno  su  navi  adibite alla pesca e sempre che
          abbia  superato  l'esame per la specializzazione alla pesca
          secondo  i programmi stabiliti con decreto dal Ministro per
          la marina mercantile.
             Gli  ufficiali  di  vascello  provenienti  dal  servizio
          permanente,  iscritti  nei  ruoli  della  marina  militare,
          possono conseguire il titolo ad aspirante capitano di lungo
          corso qualora:
               a)  abbiano effettuato diciotto mesi di navigazione in
          servizio di coperta;
               b)   abbiano   superato  apposito  esame  secondo  gli
          speciali  programmi  stabiliti  dal  Ministro per la marina
          mercantile,  di  concerto  con  quello  per  la  difesa, su
          materie  attinenti  alla  utilizzazione  commerciale  della
          nave, comprese nei programmi di insegnamento degli istituti
          tecnici nautici e non in quelli dell'accademia navale.
             La   cancellazione   dai  ruoli  della  marina  militare
          comporta  la  perdita del titolo professionale di aspirante
          capitano di lungo corso".
             "Art.  252  (Padrone  marittimo). - Il titolo di padrone
          marittimo  e'  di  quattro  categorie: padrone marittimo di
          prima  classe per il traffico, padrone marittimo di seconda
          classe  per  il traffico, padrone marittimo di prima classe
          per  la  pesca,  padrone marittimo di seconda classe per la
          pesca".
             "Art.   255  (Marinaio  autorizzato).  -  Il  titolo  di
          marinaio autorizzato e' di due categorie: marinaio
autorizzato al traffico e marinaio autorizzato alla pesca".
"Art. 258 (Capo barca). - Il titolo di capo barca e' di
          tre  specie:  capo  barca per il traffico nello Stato, capo
          barca  per  il  traffico  locale  e capo barca per la pesca
          costiera".
             - Si trascrive il testo dell'art. 41 del regolamento per
          la  navigazione  interna,  approvato  con  D.P.R. 28 giugno
          1949, n. 631:
             "Art.  41  (Matricole).  -  Le  matricole  nelle quali a
          termini  dell'art.  132 del codice e' iscritto il personale
          navigante  della  navigazione  interna,  sono  conformi  al
          modello approvato dal Ministro per i trasporti.
             Per  le  tre  categorie  del  personale navigante di cui
          all'art.   130   del   codice   le  matricole  sono  tenute
          separatamente.
             Le  matricole  del personale navigante sono tenute dagli
          ispettorati  di  porto;  le matricole della terza categoria
          sono  tenute  anche  dalle  delegazioni  di  approdo, dagli
          uffici  comunali  e  da  quelli  consolari, autorizzati dal
          Ministro per i trasporti".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registazione  della  Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.