IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visti gli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto; Ritenuta la necessita' di stabilire i limiti entro i quali coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna, possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto; Visti gli articoli 90, 123 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 248, 249, 250, 252, 255 e 258 del regolamento navigazione marittima e 41 del regolamento della navigazione interna; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato n. 467/94 espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994; Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 01987 del 7 luglio 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1 1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validita', possono comandare le unita' da diporto nei limiti appresso indicati: a) Navi da diporto: 1) capitano superiore di lungo corso e capitano di lungo corso; 2) aspirante capitano di lungo corso; 3) padrone marittimo; 4) marinaio autorizzato al traffico e alla pesca. b) Imbarcazioni da diporto a motore abilitate alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa: 1) tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati al punto a); 2) capo barca per il traffico nello Stato; c) Imbarcazioni da diporto a motore abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa: 1) tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati nei punti a) e b); 2) capobarca per il traffico locale e per la pesca costiera; 3) capitano della navigazione interna; 4) capo timoniere della navigazione interna; 5) capobarca della navigazione interna; 6) conduttore di motoscafi per le acque interne; 7) timoniere della navigazione interna; 8) pilota motorista della navigazione interna.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 19 e 20 della legge n. 50/1971 e' il seguente: "Art. 19 (come modificato dall'art. 16 della legge 26 aprile 1986, n. 193, e dall'art. 2 del D.L. 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498). - Al di fuori dei casi previsti dall'art. 18, non si possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 o navi da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione di motori installati sulle imbarcazioni da diporto, qualunque ne sia la potenza. Coloro che sono in possesso almeno del titolo professionale marittimo di motorista abilitato possono condurre motori a conbustione interna o a scoppio, installati sulle navi da diporto". "Art. 20 (come da ultimo sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, poi modificato dall'art. 2 del D.L. 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498). - Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per: a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa; b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa; c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa; d) imbarcazioni a motere con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa. Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 della presente legge, nonche' per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalita' previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro 6 miglia di distanza dalla costa. Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione senza alcun limite le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalita' previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate senza alcun limite. Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto e' prevista apposita abilitazione. L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore. La composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile. I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti". - Si riporta il testo degli articoli 90, 123 e 134 del codice della navigazione: "Art. 90 (Licenze e registro dei piloti). - I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro". "Art. 123 (Titoli professionali del personale marittimo). - Per i servizi di coperta i titoli professionali sono: a) capitano superiore di lungo corso; b) capitano di lungo corso; c) aspirante capitano di lungo corso; d) allievo capitano di lungo corso; e) padrone marittimo; f) marinaio autorizzato; g) capo barca; h) conduttore. Per i servizi di macchina i titoli professionali sono: a) capitano superiore di macchina; b) capitano di macchina; c) aspirante capitano di macchina; d) allievo capitano di macchina; e) meccanico navale; f) fuochista autorizzato; g) motorista abilitato; h) marinaio motorista. Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono: a) medico di bordo; b) marconista. I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali. Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresi' i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca. I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento". "Art. 134 (Titoli professionali del personale). - Per i servizi di coperta i titoli professionali sono: a) capitano; b) capo timoniere; c) capo barca; d) conduttore di motoscafi; e) barcaiolo abilitato. Per i servizi di macchina i titoli professionali sono: a) macchinista; b) motorista. Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi. I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalita' del rilascio sono stabiliti dal regolamento. Il Ministro per le comunicazioni in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, puo' determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalita' per il conseguimento dei relativi titoli professionali. I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali". - Il testo degli articoli 248, 249, 250, 252, 255 e 258 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e' il seguente: "Art. 248 (Capitano di lungo corso). - Il capitano di lungo corso puo' assumere il comando di navi di qualsiasi stazza e velocita' e per qualsiasi destinazione salvo quanto dispone il secondo comma del seguente articolo. Per conseguire il titolo di capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti: 1) avere compiuto i ventiquattro anni di eta'; 2) possedere il titolo di aspirante capitano di lungo corso; 3) avere effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui uno fuori dello Stretto di Gibilterra o del Canale si Suez; 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. Gli ufficiali di vascello, provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano di lungo corso, qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3 del precedente comma e superino apposito esame secondo gli speciali programmi, stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello della difesa, su materie attinenti all'utilizzazione commerciale della nave comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell'accademia navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano di lungo corso". "Art. 249 (Capitano superiore di lungo corso). - I capitani di lungo corso, che abbiano effettuato dieci anni di navigazione in servizio di coperta dopo il conseguimento della patente, dei quali almeno tre al comando di navi non inferiori a tremila tonnellate di stazza lorda, acquistano il titolo di capitano superiore di lungo corso. Al capitano superiore di lungo corso e' riservato il comando di navi da passeggeri di stazza lorda dalle quindicimila alle ventimila tonnellate, cha abbiano una velocita' superiore alle venticinque miglia all'ora e navi da passeggeri di stazza lorda superiore alle ventimila tonnellate. Gli ufficiali superiori di vascello, provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano superiore di lungo corso qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo ed abbiano effettuato il periodo di comando previsto dallo stesso comma su navi non inferiori ad 850 tonnellate di dislocamento. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano superiore di lungo corso. Qualora esigenze della navigazione lo richiedano, il comando delle navi di cui al secondo comma del presente articolo puo' essere affidato a capitani di lungo corso". "Art. 250 (Aspirante capitano di lungo corso). - Per conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti: 1) avere compiuto ventuno anni di eta'; 2) possedere il titolo di allievo capitano di lungo corso; 3) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta dei quali almeno sei come allievo; 4) avere frequentato con esito favorevole, dopo il compimento del tirocinio di navigazione di cui al precedente n. 3), un corso di addestramento all'uso del radar presso istituti specializzati a tal fine riconosciuti idonei con decreto del Ministro per la marina mercantile e il funzionamento dei quali e' sottoposto al controllo del Ministero; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. L'aspirante capitano di lungo corso puo': 1) imbarcare: a) come primo ufficiale su navi da carico di qualsiasi tonnellaggio per viaggi nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane, lungo le coste atlantiche europee, comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico; b) come secondo ufficiale su navi da passeggeri per viaggi nel Mediterraneo e su navi da carico per qualsiasi destinazione; c) come ufficiale su navi da pesca per qualsiasi destinazione; 2) assumere il comando: a) di navi da passeggeri di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate per viaggi nel Mediterraneo, e di navi da carico di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, entro i limiti geografici di cui al punto 1) a), purche' abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno in qualita' di primo ufficiale; b) di navi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bonbay, lungo le coste africane, comprese le isole a non piu' di 300 miglia dalla costa, purche' abbia effettuato almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno su navi adibite alla pesca e sempre che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca secondo i programmi stabiliti con decreto dal Ministro per la marina mercantile. Gli ufficiali di vascello provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo ad aspirante capitano di lungo corso qualora: a) abbiano effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta; b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti alla utilizzazione commerciale della nave, comprese nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell'accademia navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso". "Art. 252 (Padrone marittimo). - Il titolo di padrone marittimo e' di quattro categorie: padrone marittimo di prima classe per il traffico, padrone marittimo di seconda classe per il traffico, padrone marittimo di prima classe per la pesca, padrone marittimo di seconda classe per la pesca". "Art. 255 (Marinaio autorizzato). - Il titolo di marinaio autorizzato e' di due categorie: marinaio autorizzato al traffico e marinaio autorizzato alla pesca". "Art. 258 (Capo barca). - Il titolo di capo barca e' di tre specie: capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera". - Si trascrive il testo dell'art. 41 del regolamento per la navigazione interna, approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631: "Art. 41 (Matricole). - Le matricole nelle quali a termini dell'art. 132 del codice e' iscritto il personale navigante della navigazione interna, sono conformi al modello approvato dal Ministro per i trasporti. Per le tre categorie del personale navigante di cui all'art. 130 del codice le matricole sono tenute separatamente. Le matricole del personale navigante sono tenute dagli ispettorati di porto; le matricole della terza categoria sono tenute anche dalle delegazioni di approdo, dagli uffici comunali e da quelli consolari, autorizzati dal Ministro per i trasporti". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.