IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  100263  del  4  marzo  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1993, n. 74, con  il
quale  il  Tesoro  e'  stato autorizzato a contrarre con la Comunita'
economica europea un prestito per l'importo di 8.000 milioni di ECU o
del controvalore in altre divise, da erogarsi in piu'  tranches,  ed,
in particolare, l'art. 2 con cui si sono stabilite le caratteristiche
della prima tranche del suddetto prestito, suddivisa in due quote, di
ammontare  pari  a  500 milioni di ECU (triennale) e 2.900 milioni di
marchi tedeschi (settennale);
  Visti i decreti ministeriali n. 101252  del  15  ottobre  1993,  n.
101269  del  19  ottobre  1993  e  n.  101386  del  10 novembre 1993,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1993,  con
i quali sono state stabilite le caratteristiche della seconda tranche
del  suddetto  prestito,  suddivisa in tre quote, di ammontare pari a
1.000 milioni di ECU (settennale), 1.000 milioni di  marchi  tedeschi
(quinquennale),  e  475  milioni  di  ECU (quinquennale), su cui sono
intervenuti contratti di swap;
  Visti i  decreti  ministeriali  n.  397186  del  3  febbraio  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1994, n. 44, e n.
397777  del 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
maggio 1994, n. 118, con cui sono stati regolati i  rapporti  tra  il
Ministro  del  tesoro e la Banca d'Italia per il servizio finanziario
del prestito;
  Considerato che sulla quota di 2.900  milioni  di  marchi  tedeschi
della prima tranche del suddetto prestito e' intervenuto un contratto
di  "interest  rate  swap"  per  DM 500.000.000, con il Credit Suisse
Financial Products;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
  Ritenuto di doversi provvedere in merito;
                              Decreta:
  Gli articoli 2 e  3  del  decreto  ministeriale  n.  397186  del  3
febbraio 1994, citato nelle premesse, vengono modificati come segue:
  Art.  2.  -  Allo  scopo  di  consentire  alla  Banca  d'Italia  di
trasferire alle suddette Banche estere nel giorno di  ciascuna  "data
di  pagamento",  con  valuta stesso giorno, i fondi di cui all'art. 1
nelle rispettive valute, il  Tesoro  mettera'  a  disposizione  della
Banca  d'Italia  gli  importi  provvisori in lire almeno dieci giorni
prima delle singole date di  pagamento  previste  nei  "contratti  di
provvista"  del  prestito  e con le modalita' indicate nel successivo
art. 4.
  Detti importi verranno determinati  dalla  Banca  d'Italia  in  via
previsionale,  sulla base dei rispettivi tassi di interesse annuali e
del rapporto di cambio  disponibile  al  momento  della  definizione.
L'ammontare  in lire verra' reso noto al Tesoro quindici giorni prima
della messa a disposizione dei fondi.
  Per i versamenti relativi alle quote di DM 2.900 milioni (di cui DM
500  milioni swappati) 6,50% 10 marzo 1995/2000, di ECU 1.000 milioni
6% 3 novembre 1993/2000, di  DM  1.000  milioni  5,625%  10  novembre
1993/1998  e di ECU 475 milioni 5,50% 25 novembre 1993/2000, la Banca
d'Italia utilizzera' gli importi nelle rispettive valute che  saranno
rimessi sotto le stesse "date di pagamento" dalle singole controparti
firmatarie  dei  contratti  "Interest  rate  swap",  stipulati con il
Ministero del tesoro.
  Art. 3. - Inoltre in relazione ai  citati  accordi  di  "swap",  la
Banca  d'Italia,  con  le  modalita'  indicate nel successivo art. 4,
rimettera' fino alla scadenza delle singole quote:
   al Credit Suisse, semestralmente, a partire dal 10 settembre 1994,
un importo pari al Libor a 6 mesi, aumentato dello 0,25% applicato su
500.000.000 di marchi tedeschi;
   al Credit Suisse, semestralmente, a partire dal 3 maggio 1994,  un
importo  pari  al Libor a sei mesi aumentato di 0,03875% applicato su
1.000 milioni di ECU;
   alla Morgan Guaranty Trust Co., trimestralmente, a partire dal  10
febbraio  1994,  un  importo  pari  al  Libor a tre mesi aumentato di
0,255% applicato su 1.000 milioni di marchi tedeschi;
   alla CEE, semestralmente, a partire dal 25 maggio 1994, un importo
pari al Libor a sei mesi diminuito di 0,31% applicato su 475  milioni
di ECU.
  Ove  il  Tesoro  risulti, per una medesima data, contemporaneamente
creditore e debitore di somme,  i  pagamenti  da  scambiarsi  tra  il
Tesoro  e  le singole controparti, ai sensi dei ripetuti contratti di
"swap", avverranno esclusivamente per il saldo netto.
  Il presente decreto sara' inviato per il visto all'Ufficio centrale
di ragioneria per i servizi del debito pubblico  e  sara'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 6 settembre 1994
                                                    Il Ministro: DINI