IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la  costituzione
della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato
ed  il  relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con decreto
ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
267 del 28 settembre 1979;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  448071  del  5  agosto  1994,
registrato alla Ragioneria centrale l'11 agosto 1994, con il quale si
autorizza l'emissione di monete d'argento da  L.  10.000  celebrative
dei Campionati mondiali di calcio 1994;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Considerata la necessita':
   di  disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad enti,
associazioni e privati italiani o  stranieri  delle  suddette  monete
nelle due versioni: "ordinaria" e "proof";
   di  favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso
l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto  Poligrafico
e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli  enti,  le associazioni, i privati italiani o stranieri possono
acquistare  le  monete  d'argento  da  L.  10.000   celebrative   dei
Campionati  mondiali  di  calcio  1994  - entro il 31 dicembre 1994 -
direttamente presso la Sezione Zecca o  tramite  versamento  sul  c/c
postale  n.  59231001  -  intestato  all'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato "Emissione numismatica" - Piazza G.  Verdi,  10  -  00198
Roma, alle condizioni suddette:
Prezzo di vendita al pubblico,
IVA e spedizioni incluse, per         Versione          Versione
acquisti unitari di monete         ordinaria F.d.C.       Proof
           -                              -                 -
    a) da 1 a 1500............       L. 37.000          L. 64.000
    b) da 1501 a 3000.........       "  36.500          "  63.000
    c) da 3001 e oltre........       "  36.000          "  62.000
gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.
  Il  predetto  Istituto  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza dei
termini stabiliti e' tenuto a versare alla Tesoreria  centrale  dello
Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.
  Al  fine  di  rendere  possibile la vendita diretta delle monete in
questione, la Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di
"cauta custodia", i quantitativi  di  monete  richiesti  all'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  il  quale provvedera' a versare
mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle
monete vendute.
  Il presente decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 agosto 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO