IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 101 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45; Visto l'elenco delle lavorazioni insalubri approvato con decreto ministeriale 12 luglio 1912 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 27 febbraio 1912), e modificato con decreto ministeriale 15 ottobre 1924 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 1924), decreto ministeriale 26 febbraio 1927 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1927), decreto ministeriale 3 novembre 1967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 13 dicembre 1967), decreto ministeriale 12 febbraio 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 12 marzo 1971), decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1977), decreto ministeriale 19 novembre 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 377 del 9 dicembre 1981) e decreto ministeriale 2 marzo 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1987); Considerato che il Consiglio superiore di sanita' ha riveduto tale elenco introducendovi le aggiunte e le modifiche ritenute necessarie; Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1. E' approvato l'allegato elenco delle industrie insalubri che sostituisce l'elenco di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1912, e successive modifiche.