IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Vista la legge 25 marzo 1993,  n.  81,  sull'elezione  diretta  del
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale;
  Visti  gli  articoli 1, 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.
515, sulla disciplina delle campagne elettorali per  l'elezione  alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;
  Ritenuta   la  necessita'  di  provvedere,  secondo  la  competenza
attribuitagli e relativamente alle elezioni  comunali  e  provinciali
del  20  novembre  1994,  alla  definizione  delle  modalita'  e  dei
contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge
10  dicembre  1993,  n.  515;  alla  definizione  delle  regole   per
assicurare  l'attuazione  del  principio  di  parita'  nelle concrete
modalita' di utilizzazione degli spazi  di  propaganda  sulla  stampa
quotidiana  e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e
per assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi  di  parita'
di   trattamento  anche  nei  programmi  e  servizi  di  informazione
elettorale  nei  programmi  radiotelevisivi;  alla  definizione   dei
criteri  di  determinazione  e  dei  limiti massimi delle tariffe per
l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana
e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per le prossime elezioni comunali e provinciali, il cui primo turno
e'  fissato  per  il  20  novembre  1994,  si  applicano   tutte   le
disposizioni  del  Titolo  I  (dall'art.  1 all'art. 20 compreso) del
provvedimento 16 aprile  1994  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 90 del 19 aprile 1994.