IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale; Visti gli articoli 1, 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; Ritenuta la necessita' di provvedere, secondo la competenza attribuitagli e relativamente alle elezioni comunali e provinciali del 20 novembre 1994, alla definizione delle modalita' e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515; alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parita' nelle concrete modalita' di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di parita' di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale nei programmi radiotelevisivi; alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva; Dispone: Art. 1. Per le prossime elezioni comunali e provinciali, il cui primo turno e' fissato per il 20 novembre 1994, si applicano tutte le disposizioni del Titolo I (dall'art. 1 all'art. 20 compreso) del provvedimento 16 aprile 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 19 aprile 1994.