IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  terzo comma, lettera b), dell'art. 20 della legge n. 675
del 1977, che demanda al CIPI il compito di determinare  annualmente,
sentito  il  Comitato  interministeriale  per il credito e risparmio,
l'ammontare dei contributi da conferirsi da parte degli  istituti  ed
aziende  di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti
a medio termine alle piccole e medie imprese;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373: "Regolamento recante definizione  delle  funzioni  dei  comitati
interministeriali   soppressi   e  per  il  riordino  della  relativa
disciplina";
  Considerato che sulla base di detto regolamento risulta  competente
il  Ministro  dell'industria  alla  determinazione  dei contributi da
conferirsi da parte degli istituti ed aziende  di  credito  al  Fondo
centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole
e medie imprese;
  Considerato  che i contributi in questione sono stati fissati negli
ultimi anni nella misura dello 0,10% dei finanziamenti  ammessi  alla
garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente, e che
e' opportuno confermare detto importo anche per il 1992;
  Visto  il  parere  favorevole del Comitato interministeriale per il
credito e risparmio, comunicato con nota del
20 gennaio 1994;
                              Decreta:
  I contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale
di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e  medie
imprese  sono quantificati, per l'anno 1992, nella misura dello 0,10%
dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in  essere  alla
fine dell'anno precedente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 settembre 1994
                                                  Il Ministro: GNUTTI