IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il terzo comma, lettera b), dell'art. 20 della legge n. 675 del 1977, che demanda al CIPI il compito di determinare annualmente, sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio, l'ammontare dei contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373: "Regolamento recante definizione delle funzioni dei comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina"; Considerato che sulla base di detto regolamento risulta competente il Ministro dell'industria alla determinazione dei contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese; Considerato che i contributi in questione sono stati fissati negli ultimi anni nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente, e che e' opportuno confermare detto importo anche per il 1992; Visto il parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, comunicato con nota del 20 gennaio 1994; Decreta: I contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese sono quantificati, per l'anno 1992, nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 1994 Il Ministro: GNUTTI