A tuti i Ministeri Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato A tutti gli enti pubblici non economici Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale A tutte le amministrazioni provinciali A tutti i comuni e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Ai commissari di Governo presso le regioni e province autonome All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. PREMESSA. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, innova l'istituto della mobilita' e lo conferma quale componente essenziale di gestione delle risorse umane nel settore pubblico, demandando (v. art. 35) ad un successivo regolamento la disciplina dei criteri, delle modalita' e delle varie problematiche ad esso connesse. Peraltro, pur in vista dell'emanazione del citato regolamento ed anche ai fini di dare, con tempestivita', attuazione alle disposizioni di legge in materia di trasferimenti di personale di aziende statali in dismissione e di personale risultato eccedente nei comuni con piano di risanamento finanziario approvato, si presenta la necessita' di avviare una ricognizione di disponibilita' di posti e di eccedenza di personale per attuare una preliminare e limitata fase di mobilita' con l'obiettivo di: a) evidenziare le disponibilita' di posti nonche' l'esubero di personale in amministrazioni pubbliche; b) dare sistemazione al personale delle aziende statali in dismissione; c) dare sistemazione al personale degli enti locali dissestati risultato eccedente a seguito di approvazione del piano di risanamento finanziario; d) avviare iniziative, all'interno di ciascuna amministrazione, per una piu' razionale distribuzione territoriale del personale in servizio. Si intende in tal modo provvedere a dare concreta ed immediata risposta a problematiche contingenti, avvalendosi delle gia' vigenti regole in materia di mobilita', come consentito dall'art. 35 del decreto legislativo n. 29. A proposito, si ricorda che nelle more dell'approvazione del regolamento sulla mobilita' previsto dal richiamato art. 35, la mobilita' di personale nell'ambito delle amministrazioni pubbliche deve attuarsi nel rispetto dei limiti numerici del comma 8 dell'art. 3 della legge n. 537/1993, e cioe' il 5 per cento delle vacanze per cessazioni dal servizio dal 1 settembre 1993. Per gli enti locali tale vincolo e' da intendersi superato dalle disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492. Infatti, l'art. 2 di detto decreto-legge stabilisce che gli enti locali fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche possono procedere ad assunzioni, nei limti delle proprie disponibilita' di bilancio, nel limite del 50 per cento dei posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993. Determinate le dotazioni organiche possono effettuare tutte le assunzioni. Le limitazioni di cui al richiamato comma 8 non si applicano neppure alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Queste deroghe non valgono per gli enti locali che versino in situazioni strutturalmente deficitarie. In conseguenza, il numero dei posti copribili con mobilita' e' cosi' individuabile: per gli enti locali strutturalmente sani nei limiti del 50 per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1 settembre 1993. Per i comuni con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti e per i comuni con popolazione superiore non strutturalmente deficitari, che abbiano rideterminato la dotazione organica sulla base dei carichi di lavoro, si intendono disponibili tutti i posti vacanti: sia per effetto delle cessazioni dal servizio, sia come conseguenza della verifica dei carichi di lavoro e rideterminazione delle dotazioni organiche; per le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura si intendono disponibili i posti vacanti comunque determinatisi; per tutte le altre amministrazioni pubbliche vale la disposizione del comma 8 dell'art. 3 secondo cui e' copribile un numero di posti pari al 5 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi a partire dal 1 settembre 1993. Pertanto, in questa fase intermedia fra mobilita' volontaria secondo la disciplina prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325 del 5 agosto 1988 e quella dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 29/1993, i posti disponibili vengono individuati sulla base di: un semplice calcolo percentuale del 5 per cento applicato alle cessazioni dal servizio a decorrere dal 1 settembre 1993 nel caso di amministrazioni diverse dagli enti locali e camere di commercio; del 50 per cento delle cessazioni per gli enti locali che non abbiano effettuato le rideterminazioni delle dotazioni organiche; tutti i posti disponibili negli enti locali individuati a seguito della verifica dei carichi di lavoro; tutti i posti disponibili nelle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Negli enti locali e nelle camere di commercio i posti vacanti e disponibili per la mobilita' sono quelli risultanti tenuto conto dei concorsi o delle procedure di reclutamento successive al 31 agosto 1993. Poiche' l'applicazione delle percentuali alle cessazioni verificatesi dal 1 settembre 1993 se applicate ai singoli profili potrebbe dare risultati irrilevanti, si consiglia di applicare le stesse percentuali al numero complessivo delle cessazioni. Le amministrazioni, nel rispetto del numero dei posti cosi' determinato, individueranno le qualifiche ed i profili professionali che ritengono opportuno coprire con le procedure di mobilita' nonche' le reali sedi cui destinare il personale. Le eccedenze di personale possono derivare: per effetto della approvazione del piano di risanamento finanziario dei comuni dissestati; per effetto della rideterminazione delle dotazioni organiche con le procedure indicate nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 29970/94/7.518 del 23 marzo 1994; per effetto di processi di dismissione, riorganizzazione e privatizzazione di aziende di trasporti municipalizzate, provincializzate o regionalizzate. L'eventuale trasferimento per mobilita' d'ufficio avviene in posti disponibili nell'ambito della regione dell'amministrazione di appartenenza. Si intendono disponibili per mobilita' i posti di organico di enti od amministrazioni stabilito con legge. Premesso quanto sopra, le amministrazioni in indirizzo dovranno far pervenire a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, l'unito prospetto debitamente compilato in ogni sua parte. La disponibilita' di posti verra' pubblicata per essere sottoposta a coloro che si trovino in posizione di esubero ovvero debbano trasferirsi in base a disposizioni della legge di riordino delle amministrazioni di appartenenza all'interno del settore pubblico. Le disponibilita' effettive di posti si ottengono dalle vacanze riportate nella colonna 5 detraendo i posti eventualmente impegnati per bandi di concorso, per concorsi in svolgimento e per le assunzioni da riservare alle categorie protette ex lege n. 482/1968. La tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti descritti e dei conseguenti momenti attuativi e' condizione necessaria per il raggiungimento delle finalita' di legge in materia di gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione. Il Ministro: URBANI