A tuti i Ministeri
                                  Alle   aziende  ed  amministrazioni
                                  autonome dello Stato
                                  A  tutti  gli  enti  pubblici   non
                                  economici
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                                  Segretariato generale
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                                  generale
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                                  - Segretariato generale
                                  A    tutte    le    amministrazioni
                                  provinciali
                                  A tutti i comuni
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                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Ai  commissari di Governo presso le
                                  regioni e province autonome
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
PREMESSA.
  Il decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni,  innova l'istituto della mobilita' e lo conferma quale
componente essenziale di gestione delle  risorse  umane  nel  settore
pubblico,  demandando  (v.  art.  35) ad un successivo regolamento la
disciplina dei criteri, delle modalita' e delle  varie  problematiche
ad esso connesse.
  Peraltro,  pur  in  vista dell'emanazione del citato regolamento ed
anche  ai  fini  di  dare,   con   tempestivita',   attuazione   alle
disposizioni  di  legge  in  materia di trasferimenti di personale di
aziende statali in dismissione e di personale risultato eccedente nei
comuni con piano di risanamento finanziario approvato, si presenta la
necessita' di avviare una ricognizione di disponibilita' di  posti  e
di eccedenza di personale per attuare una preliminare e limitata fase
di mobilita' con l'obiettivo di:
    a)  evidenziare  le  disponibilita' di posti nonche' l'esubero di
personale in amministrazioni pubbliche;
    b) dare  sistemazione  al  personale  delle  aziende  statali  in
dismissione;
    c)  dare  sistemazione  al personale degli enti locali dissestati
risultato  eccedente  a  seguito  di  approvazione   del   piano   di
risanamento finanziario;
    d)  avviare  iniziative, all'interno di ciascuna amministrazione,
per una piu' razionale distribuzione territoriale  del  personale  in
servizio.
  Si  intende  in  tal  modo  provvedere a dare concreta ed immediata
risposta a problematiche contingenti, avvalendosi delle gia'  vigenti
regole  in  materia  di  mobilita',  come consentito dall'art. 35 del
decreto legislativo n. 29.
  A  proposito,  si  ricorda  che  nelle  more  dell'approvazione del
regolamento sulla mobilita'  previsto  dal  richiamato  art.  35,  la
mobilita'  di  personale  nell'ambito delle amministrazioni pubbliche
deve attuarsi nel rispetto dei limiti numerici del comma 8  dell'art.
3  della  legge n. 537/1993, e cioe' il 5 per cento delle vacanze per
cessazioni dal servizio dal 1 settembre 1993.
  Per gli enti locali tale vincolo e' da  intendersi  superato  dalle
disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492.
  Infatti,  l'art.  2  di detto decreto-legge stabilisce che gli enti
locali fino alla rideterminazione delle dotazioni  organiche  possono
procedere  ad  assunzioni,  nei limti delle proprie disponibilita' di
bilancio, nel limite del  50  per  cento  dei  posti  resisi  vacanti
successivamente al 31 agosto 1993. Determinate le dotazioni organiche
possono effettuare tutte le assunzioni.
  Le  limitazioni  di  cui  al  richiamato  comma  8 non si applicano
neppure  alle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   ed
agricoltura.
  Queste  deroghe  non  valgono  per  gli  enti locali che versino in
situazioni strutturalmente deficitarie.
  In conseguenza, il numero dei  posti  copribili  con  mobilita'  e'
cosi' individuabile:
   per  gli  enti  locali  strutturalmente sani nei limiti del 50 per
cento dei posti resisi liberi  per  cessazioni  dal  servizio  dal  1
settembre  1993.  Per  i  comuni  con  popolazione  al  di  sotto dei
cinquemila abitanti e per i  comuni  con  popolazione  superiore  non
strutturalmente  deficitari,  che  abbiano rideterminato la dotazione
organica sulla base dei carichi di lavoro, si  intendono  disponibili
tutti i posti vacanti: sia per effetto delle cessazioni dal servizio,
sia   come  conseguenza  della  verifica  dei  carichi  di  lavoro  e
rideterminazione delle dotazioni organiche;
   per le Camere di commercio, industria, artigianato ed  agricoltura
si intendono disponibili i posti vacanti comunque determinatisi;
   per  tutte le altre amministrazioni pubbliche vale la disposizione
del comma 8 dell'art. 3 secondo cui e' copribile un numero  di  posti
pari  al  5  per  cento  delle cessazioni dal servizio verificatesi a
partire dal 1 settembre 1993.
  Pertanto,  in  questa  fase  intermedia  fra  mobilita'  volontaria
secondo  la  disciplina  prevista  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  325  del  5  agosto   1988   e   quella
dell'emanando  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui  all'art.  35  del  decreto  legislativo  n.  29/1993,  i   posti
disponibili vengono individuati sulla base di:
   un  semplice  calcolo  percentuale  del 5 per cento applicato alle
cessazioni dal servizio a decorrere dal 1 settembre 1993 nel caso  di
amministrazioni diverse dagli enti locali e camere di commercio;
   del  50  per  cento  delle  cessazioni per gli enti locali che non
abbiano effettuato le rideterminazioni delle dotazioni organiche;
   tutti i posti disponibili negli enti locali individuati a  seguito
della verifica dei carichi di lavoro;
   tutti  i  posti  disponibili nelle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura.
  Negli enti locali e nelle camere di commercio  i  posti  vacanti  e
disponibili  per la mobilita' sono quelli risultanti tenuto conto dei
concorsi o delle procedure di reclutamento successive  al  31  agosto
1993.
  Poiche'    l'applicazione   delle   percentuali   alle   cessazioni
verificatesi dal 1 settembre 1993 se  applicate  ai  singoli  profili
potrebbe  dare  risultati  irrilevanti,  si consiglia di applicare le
stesse  percentuali  al  numero  complessivo  delle  cessazioni.   Le
amministrazioni, nel rispetto del numero dei posti cosi' determinato,
individueranno le qualifiche ed i profili professionali che ritengono
opportuno coprire con le procedure di mobilita' nonche' le reali sedi
cui destinare il personale.
  Le eccedenze di personale possono derivare:
   per   effetto   della   approvazione   del  piano  di  risanamento
finanziario dei comuni dissestati;
   per effetto della rideterminazione delle dotazioni  organiche  con
le procedure indicate nella circolare del Dipartimento della funzione
pubblica n. 29970/94/7.518 del 23 marzo 1994;
   per   effetto  di  processi  di  dismissione,  riorganizzazione  e
privatizzazione   di   aziende    di    trasporti    municipalizzate,
provincializzate o regionalizzate.
  L'eventuale  trasferimento per mobilita' d'ufficio avviene in posti
disponibili  nell'ambito  della   regione   dell'amministrazione   di
appartenenza.
  Si  intendono disponibili per mobilita' i posti di organico di enti
od amministrazioni stabilito con legge.
  Premesso quanto sopra, le amministrazioni in indirizzo dovranno far
pervenire  a  questa   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,
Dipartimento   della  funzione  pubblica,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della presente, l'unito prospetto  debitamente  compilato
in ogni sua parte.
  La  disponibilita' di posti verra' pubblicata per essere sottoposta
a coloro che si  trovino  in  posizione  di  esubero  ovvero  debbano
trasferirsi  in  base  a  disposizioni  della legge di riordino delle
amministrazioni di appartenenza all'interno del settore pubblico.
  Le disponibilita' effettive di posti  si  ottengono  dalle  vacanze
riportate  nella  colonna 5 detraendo i posti eventualmente impegnati
per  bandi  di  concorso,  per  concorsi  in  svolgimento  e  per  le
assunzioni da riservare alle categorie protette ex lege n. 482/1968.
  La  tempestiva  e puntuale osservanza degli adempimenti descritti e
dei conseguenti momenti attuativi e'  condizione  necessaria  per  il
raggiungimento  delle finalita' di legge in materia di gestione delle
risorse umane nella pubblica amministrazione.
                                                  Il Ministro: URBANI