IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119   (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel   quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del  Tesoro,  con  l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto   l'art.   9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, nella legge 19  luglio  1993,  n.  237,  con  cui  si  e'
stabilito,  fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono
determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di  emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Ritenuto  opportuno,  per  il reperimento dei fondi da destinarsi a
copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione
di certificati di credito del Tesoro;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22
settembre 1994  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  120.550
miliardi;
  Visto  il  proprio  decreto  del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994,  ed,  in  particolare,  il
secondo  comma  dell'art.  4,  ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo,  hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta  l'emissione  di  una
prima  tranche  di certificati di credito del Tesoro al portatore con
godimento  1  ottobre  1994,  della  durata  di  sette   anni,   fino
all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi.
  I  certificati  sono  emessi  senza  indicazione  di prezzo base di
collocamento e vengono assegnati con il sistema  dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.
  In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale  24  febbraio
1994,  citato  nelle  premesse, al termine di detta procedura, potra'
essere disposta l'emissione di una seconda tranche  dei  certificati,
da  assegnare  agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le
modalita' di cui ai successivi articoli 14 e 15. Ritenendo  opportuno
che  tale  collocamento  supplementare  corrisponda  ad  un ammontare
compreso fra il 5 e il 10 per cento  dell'importo  di  cui  al  primo
comma,  il  medesimo  ammontare massimo viene determinato in lire 400
miliardi.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.