IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti i propri decreti in data  25  luglio,  9  e  25  agosto  e  9
settembre 1994, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
sei  tranches  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  8,50%  - 1 agosto
1994/1997;
  Ritenuto opportuno, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di
disporre  l'emissione  di  una settima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22
settembre 1994  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  120.550
miliardi;
  Visto  il  proprio  decreto  del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994,  ed,  in  particolare,  il
secondo  comma  dell'art.  4,  ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo,  hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni  del
Tesoro  poliennali 8,50% - 1 agosto 1994/1997, per un importo di lire
2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
prevista  dal  decreto  ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle
premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1 febbraio e il 1 agosto di ogni
anno.
  In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale  24  febbraio
1994,   citato   nelle   premesse,  al  termine  della  procedura  di
assegnazione di cui al successivo  art.  2,  potra'  essere  disposta
l'emissione  di  una  ottava  tranche  dei  buoni,  da assegnare agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale  collocamento
supplementare  corrisponda  ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10
per cento dell'importo di cui al primo comma, il  medesimo  ammontare
viene determinato nell'importo massimo di lire 200 miliardi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal decreto ministeriale 25 luglio 1994,  recante  l'emissione  della
prima  tranche  dei  buoni  stessi, ed, in particolare, quelle di cui
all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di
reimpiego di titoli nominativi  rimborsabili  o  di  investimenti  di
capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 ottobre 1994 e
termineranno  il  giorno  precedente  la  data di iscrizione nel gran
libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima
emissione.