IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475,  e,  in
particolare,  l'art.  6,  comma  4,  di attuazione della direttiva n.
89/686/CEE  del  Consiglio  relativa  ai  dispositivi  di  protezione
individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'istituto  R.I.N.A.  -  Registro
italiano navale, con sede in Genova, via Corsica, 12,  in  forza  del
citato   decreto   legislativo   4   dicembre   1992   ha   richiesto
l'autorizzazione al rilascio di certificazione per taluni dispositivi
di protezione appartenenti alla seconda e terza categoria di cui alla
direttiva n. 89/686 e per i sistemi di qualita' delle aziende che  li
producono;
  Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto
richiesto  dagli  articoli  2  e  3,  punti  da 1) ad 8), del decreto
ministeriale 22 marzo 1993;
  Considerato  che  sulla   base   della   dichiarazione   presentata
l'istituto  R.I.N.A.  -  Registro  italiano  navale, ha dimostrato di
soddisfare  ai  requisiti  minimi  previsti  nell'allegato   V   alla
direttiva n. 89/686/CEE;
  Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
espresso  nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato il 27 maggio 1994;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. L'istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale,  e'  autorizzato
al  rilascio  di  certificazioni  CEE  ai  sensi  dell'art.  10 della
direttiva n. 89/686  per  i  dispositivi  di  protezione  di  seguito
elencati ed appartenenti alle categorie elencate:
  Categoria 2:
   giubbetti  di salvataggio e galleggiamento - aiuto galleggiamento,
50 N;
   giubbetti di salvataggio e galleggiamento - giubbetto, 100 N;
   giubbetti di salvataggio e galleggiamento - giubbetti, 150 N;
   giubbetti di salvataggio e galleggiamento - giubbetto, 275 N;
   giubbetti di salvataggio e galleggiamento - requisiti addizionali.
Accessori.
  Categoria 3:
   autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto;
   autorespiratori  ad  aria  compressa  a  circuito  aperto  -   per
subacquei;
   boccagli completi;
   maschere intere;
   maschere intere per usi speciali;
   autorespiratori ad ossigeno compresso a circuito chiuso;
   autorespiratori  ad  ossigeno  compresso  a  circuito  chiuso, per
impieghi particolari.
  2. L'istituto R.I.N.A. -  Registro  italiano  navale,  e'  altresi'
autorizzato ad attestare la conformita' del sistema di qualita' delle
aziende   produttrici  dei  dispositivi  di  protezione  elencati  al
precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere  A)  e  B),  della
direttiva citata.
  3.  Le  certificazioni  devono  essere effettuate secondo le forme,
modalita'  e  procedure  stabilite  nei  pertinenti  articoli   della
direttiva  n.  89/686/CEE  e  del  relativo  decreto  legislativo  di
attuazione 4 dicembre 1992, n.  475.  Con  periodicita'  trimestrale,
copia   delle   certificazioni   rilasciate   dovra'  essere  inviata
all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.