IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475,  e,  in
particolare,  l'art.  6,  comma  4,  di attuazione della direttiva n.
89/686/CEE  del  Consiglio  relativa  ai  dispositivi  di  protezione
individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  societa' A.N.C.C.P. - Agenzia
nazionale certificazione componenti in pressione S.r.l., con sede  in
Milano,  via  Bronzino,  3, in forza del citato decreto legislativo 4
dicembre  1992  ha  richiesto   l'autorizzazione   al   rilascio   di
certificazione  per  taluni  dispositivi  di protezione ricadenti nel
campo di applicazione della direttiva n. 89/686;
  Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto
richiesto dall'art. 2, punti da 1) ad 8), del decreto ministeriale 22
marzo 1993;
  Considerato  che  sulla  base  della  dichiarazione  presentata  ha
dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V
alla direttiva n. 89/686/CEE;
  Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
espresso  nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria,
del commercio e  dell'artigianato  -  Direzione  generale  produzione
industriale, il 27 maggio 1994;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  La  societa'  A.N.C.C.P. - Agenzia certificazione componenti in
pressione S.r.l., e' autorizzata al  rilascio  di  certificazioni  ed
attestati  di conformita' CEE, del sistema di garanzia della qualita'
del prodotto finito ai sensi degli articoli  10  e  11,  lettera  A),
della  direttiva  n.  89/686  per  i  prodotti  di  seguito elencati,
relativamente alle categorie a fianco di ciascuno indicate:
  Categoria 2:
   occhiali per uso professionale ed industriale  (protezione  contro
le radiazioni);
   filtri per saldatura e tecniche connesse;
   filtri ultravioletti;
   filtri infrarossi;
   filtri  per  saldatura  con  fattore  di trasmissione nel visibile
commutabile e filtri con doppio fattore di trasmissione nel visibile;
   indumenti di segnalazione ad alta visibilita';
   indumenti di protezione per uso dove c'e' rischio di impigliamento
in parti di movimento;
   guanti di protezione per utilizzatori di motoseghe;
   indumenti di protezione per utilizzazione di motoseghe (protezione
del piede); ghette; protezione della gamba.
  Categoria 3:
   filtri ed occhiali di protezione contro radiazioni laser;
   occhiali di protezione per regolazione laser;
   indumenti protettivi contro l'irradiazione esterna;
   indumenti di protezione contro spruzzi di metallo liquido;
   indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e aerosol;
   indumenti di protezione chimica del corpo;
   dispositivi di discesa;
   dispositivi  di  arresto  -  tipo  guidato  su linea di ancoraggio
rigida;
   dispositivi di arresto -  tipo  guidato  su  linea  di  ancoraggio
flessibile;
   cordini;
   assorbitori di energia;
   sistemi di posizionamento di lavoro;
   sistemi di arresto di caduta di tipo retrattile;
   imbracature per il corpo;
   connettori;
   sistemi di arresto caduta;
   sistemi di trattenuta;
   dispositivi di ancoraggio;
   imbracature di posizionamento ed equipaggiamenti associati.
  2.  Le  certificazioni  e  gli  attestati  devono essere effettuate
secondo le forme, modalita'  e  procedure  stabilite  nei  pertinenti
articoli  della  direttiva  n.  89/686/CEE  e  del  relativo  decreto
legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475.  Con  periodicita'
trimestrale,   dovra'   essere  inviata  copia  delle  certificazioni
rilasciate all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato.